Contributo una tantum a fondo perduto per titolari partita IVA
Aiuto alle attività di impresa, arte o professione per le perdite di reddito causate dall'emergenza epidemiologica
Aiuto alle attività di impresa, arte o professione per le perdite di reddito causate dall'emergenza epidemiologica
Il bonus ai titolari di partita IVA, previsto dall’articolo 9 della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15, è un contributo, una tantum a fondo perduto, in conseguenza delle perdite di reddito derivanti dalla riduzione o dalla limitazione delle attività conseguenti al perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a favore dei soggetti titolari di partita IVA:
Casi particolari
Per gli operatori economici che hanno avviato l’attività nel 2019 il contributo è concesso senza dover dimostrare una riduzione del fatturato, sulla base del fatturato complessivo di riferimento, corrispondente a quello conseguito nel periodo di attività svolta nel 2019 ragguagliato ad anno. Possono, però, anche optare per la dichiarazione di riduzione del fatturato, la stessa è calcolata con riferimento al fatturato complessivo del periodo dal 1° ottobre 2019 al 31 marzo 2020. In questo caso possono anche dimostrare una riduzione superiore al 50% o all’80%.
Per gli operatori economici che hanno avviato l’attività nel 2020 il contributo è concesso in misura fissa pari agli importi stabiliti al comma 5, dell’articolo 9, della l.r. 15/2021, come modificato dalla l.r. 22/2021(*), sulla base del fatturato complessivo di riferimento, corrispondente a quello conseguito nel periodo di attività svolta nel 2020, ragguagliato ad anno, a prescindere dalla riduzione di fatturato.
Per gli operatori economici che hanno avviato l’attività nel 2021 (entro il 23 marzo) il contributo è concesso in misura fissa pari a euro 2.000, a prescindere dalla riduzione di fatturato.
Il contributo è concesso sulla base del possesso dei requisiti auto-dichiarati dal richiedente.
Possono beneficiare del bonus/contributo di cui all’articolo 9 (Bonus ai titolari di partita IVA) della l.r. 15/2021 tutti i soggetti titolari di partita IVA che:
Sono esclusi dall’accesso al bonus/contributo:
Sono, inoltre, esclusi, dall’accesso al bonus/contributo le società consortili e gli studi associati qualora tutti o alcuni delle singole società o dei singoli associati che li costituiscono richiedano autonomamente il contributo.
Il contributo è concesso sulla base degli importi auto-dichiarati nella domanda, nelle seguenti misure:
gbis. euro 2.000, per le imprese turistice, attive dal 1° gennaio 2020 e, in ogni caso al 23 marzo 2021 e al momento della presentazione della domanda, il cui fatturato complessivo di riferimento, nel 2020, è inferiore a euro 10.000; (*)
Per gli operatori economici che svolgono in Valle d’Aosta come attività prevalente quella indicata con il codice ATECO 93.29.10 (Discoteche, sale da ballo, night-club e simili) è concesso un bonus/contributo forfetario di euro 10.000, a prescindere dalla classe di fatturato di riferimento e dalla riduzione di fatturato.(*)
Fatto salvo quanto specificamente previsto per gli operatori economici attivi dal 2020 e dal 2021, l’importo del contributo è incrementato, rispettivamente, del 50 e dell’80 per cento se la riduzione del fatturato è ricompresa, rispettivamente, tra il 50 e l’80 per cento o se è superiore all’80 per cento.
Come predisporre e trasmettere l’istanza
Le istanze per ottenere il bonus/contributo devono essere predisposte ed inviate attraverso la piattaforma regionale dedicata presente sul sito internet della Regione Valle d’Aosta a partire dalle ore 14:00 del giorno 19 luglio 2021 e non oltre le ore 23:59 del giorno 30 settembre 2021.
Il bonus è concesso a domanda, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sulla base dei dati auto dichiarati dall’operatore economico richiedente.
La domanda può essere presentata una sola volta da ciascun operatore economico.
L’istanza può essere presentata direttamente dal beneficiario o da un suo delegato
Nel caso sia presentata da un delegato all’istanza dovrà essere allegata copia dell’atto di delega sottoscritto digitalmente dal delegante. Nel caso in cui la delega non sia firmata digitalmente occorre, altresì, allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità o di riconoscimento, in corso di validità, del delegante. Tale delega, sottoscritta dal beneficiario e datata prima dell’inoltro della domanda, deve essere conservata per successivi controlli da parte della Struttura regionale competente.
Il delegante è consapevole delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni mendaci e attesta che le autodichiarazioni, rese per suo tramite dal delegato, sono complete e veritiere.
Per informazioni telefonare al contact center 800 006 300 dal lunerdì al venerdì, orario 08:00 - 17:30.
Vai alla misura art. 9Documento docx (15Kb)
La Regione Autonoma Valle d’Aosta ha predisposto una piattaforma web per la presentazione online delle istanze di domanda che può essere raggiungibile tramite la pagina iniziale del sito regionale.
Le uniche credenziali ammesse per accedere alle misure della legge regionale 15/2021 sono le identità digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Le informazioni per effettuare l’accesso sono raccolte nell’apposita pagina informativa.
In caso di delega con firma digitale del delegante è sufficiente caricare sulla piattaforma il file del documento di delega con estensione “.p7m” senza allegare documenti di identità (l’identificazione è garantita dalla firma digitale).
In caso di delega con firma olografa (non firmata digitalmente), occorre allegare il documento digitalizzato con scanner, insieme con la copia digitalizzata fronte e retro del documento di identità del delegante.
La piattaforma richiede di inviare separatamente la copia del lato frontale e di quello posteriore del documento di identità, quindi sarà sufficiente utilizzare i relativi pulsanti per l’invio. Qualora entrambi i lati del documento fossero già riuniti su un unico file, sarà sufficiente spedire il file due volte, utilizzando entrambi i pulsanti di invio.
La data della delega deve essere antecedente alla data di presentazione della domanda. L’originale deve essere conservato per successivi controlli.
Il richiedente deve:
Per calcolare il fatturato si fa riferimento:
Per calcolare il calo di fatturato, occorre fare riferimento alle seguenti indicazioni.
Per determinare l’ammontare del fatturato nei periodi 1° ottobre 2019 – 31 marzo 2020 e 1° ottobre 2020 – 31 marzo 2021, occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi. Pertanto, andranno considerate le fatture con data ricadente nel semestre di riferimento e, in caso di fatture differite - emesse entro il giorno 15 del mese successivo al semestre di riferimento - occorrerà far riferimento alla data del “Documento di trasporto” DDT (cessioni di beni) o del documento equipollente (prestazioni di servizio) richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 <DataDDT˃). Per le fatture immediate e i corrispettivi, la data da prendere a riferimento è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>) e la data del corrispettivo giornaliero.
Inoltre, occorre rispettare le seguenti indicazioni:
Per gli operatori economici attivi dal 1° gennaio 2019, il contributo è concesso senza dover dimostrare una riduzione del fatturato; in caso di dichiarata riduzione del fatturato, la stessa è calcolata con riferimento al fatturato complessivo del periodo dal 1° ottobre 2019 al 31 marzo 2020.
Per gli operatori economici attivi dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021, il contributo è concesso senza dover dimostrare una riduzione di fatturato.
ALCUNI CASI PARTICOLARI
(i) nel caso di fusione e scissione d’impresa, si verifica il subentro - senza soluzione di continuità - nelle posizioni fiscali della società incorporata, fusa o scissa e, di conseguenza, per il calcolo occorre fare riferimento ai dati aggregati di tutti i soggetti giuridici coinvolti;
(ii) nel caso di trasformazione o cessione d’azienda, il contributo potrà essere richiesto dal soggetto giuridico risultante dalla stessa operazione aziendale, tenuto conto dell’ammontare dei ricavi conseguiti dal soggetto giuridico preesistente;
(iii) nel caso di conferimento di azienda occorso dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, il contributo potrà essere richiesto dal soggetto giuridico conferitario dell’azienda, avendo riguardo alla diminuzione del fatturato rispetto a quello conseguito dal conferente mediante l’esercizio di quell’attività aziendale;
(iv) il contributo spetta anche all’erede che prosegue l’attività della persona fisica deceduta. Al riguardo, nel caso di prosecuzione avvenuta nel corso degli anni 2019, 2020 o 2021, l’erede dovrà determinare l’ammontare dei ricavi e compensi dell’anno 2019 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi del deceduto e dell’erede.
Per le imprese la data di avvio dell’attività è individuata dalla ‘data inizio attività’ come risultante dalla visura camerale.
Per i liberi professionisti la data di avvio dell’attività coincide con la data di attribuzione della partita IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Per le imprese lo stato ‘attivo’ deve risultare dallo ‘stato attività’ della visura camerale, alla data 23 marzo 2021 e alla data di presentazione della domanda.
Per i liberi professionisti lo stato ‘attivo’ è dimostrato dalla presenza di una partita IVA attiva alla data del 23 marzo 2021 e alla data di presentazione della domanda.
Gli aiuti di cui all’articolo 9 della l.r. 15/2021 possono essere cumulati con aiuti concessi ai sensi del Quadro Temporaneo, nei limiti dallo stesso previsti. Se il cumulo comporta il superamento dell’importo di euro 1.800.000, o di euro 225.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, l’importo del contributo sarà ricalcolato e concesso nei limiti del plafond ancora disponibile, in applicazione dell’articolo 14, comma 4, del d.M. 31 maggio 2017, n. 115.
L’aiuto può essere altresì cumulato con aiuti concessi ai sensi dei regolamenti “de minimis” o dai regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo previsti da tali regolamenti.
Il bonus/contributo di cui all’articolo 9 della l.r. 15/2021 NON è cumulabile con i contributi previsti dalla medesima legge agli articoli:
Ne consegue che i beneficiari in possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui all’articolo 9, 10, 11, 13, 22 e 23 della l.r. 15/2021 potranno accedere, a propria scelta, alternativamente all’una o all’altra misura di sostegno, ma non potranno presentare domanda per più contributi.
Nel caso siano accertate false dichiarazioni, il beneficiario, oltre alla revoca del contributo, incorre:
Sono l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, esclusivamente per le imprese costituite in forma di società che hanno commesso illeciti amministrativi.
Elenco dei soggetti sottoposti a verifica antimafiaai sensi dell’art. 85 del D.lgs. 159/2011 |
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Impresa individuale |
1. Titolare dell’impresa 2. Direttore tecnico (se previsto) |
Società di capitali o cooperative |
1. Legale rappresentante 2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) 3. Direttore tecnico (se previsto) 4. Membri del collegio sindacale 5. Socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. Socio (in caso di società unipersonale) 7. Membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del d.lgs. 231/2001 |
Società semplice e in nome collettivo |
1. Tutti i soci 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) |
Società in accomandita semplice |
1. Soci accomandatari 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) |
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice) |
1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) |
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna |
1. Legale rappresentante 2. Componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) 3. Direttore tecnico (se previsto) 4. Membri del collegio sindacale (se previsti) 5. Ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione |
Considerate le conseguenze legate alla falsa dichiarazione, è consigliabile che il richiedente si faccia rilasciare dai soggetti sopra indicati apposita dichiarazione di insussistenza di motivi ostativi di cui al decreto antimafia (d.lgs. 159/2011).
NO, sarà necessario auto-dichiarare la fascia del fatturato, nel 2019, tra quelle proposte:
Per gli operatori economici attivi dal 1° gennaio 2021 e, in ogni caso, al 23 marzo 2021 è prevista un’apposita autodichiarazione che non richiede di indicare il fatturato.
Per gli operatori economici nati nel 2019 e nel 2020 il fatturato è calcolato sulla base del fatturato complessivo di riferimento, corrispondente a quello conseguito nel periodo di attività svolta, ragguagliato ad anno.
Per le imprese turistiche attive dal 2020 che non abbiano conseguito un fatturato minimo, nel 2020, almeno pari ad euro 10.000, il contributo è concesso in misura fissa pari a euro 2.000, a prescindere dall’ammontare del fatturato complessivo e dalla riduzione di fatturato. (*)
Si, il contributo può essere richiesto anche da coloro che oltre al reddito d’impresa posseggono un reddito da lavoro dipendente o da pensione, purché in possesso dei requisiti previsti.
No, è possibile riconoscere un solo contributo per ciascuna partita IVA, solo nel caso in cui siano presenti partite IVA differenti sarà possibile richiedere più contributi, fermo restando il possesso dei requisiti previsti.
No, all’interno della piattaforma non sarà necessario inserire il valore numerico del calo del fatturato, ma sarà sufficiente autocertificare di aver subito un calo del fatturato di almeno il 30% rispetto al periodo di riferimento. Dovrà essere resa disponibile, in caso di successivi controlli, la documentazione attestante le autodichiarazioni effettuate.
Il bonus è concesso nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19 e del Regime Quadro statale di cui alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020, da ultimo modificata e prorogata dalla decisione C(2021) 2570 del 9 aprile 2021. Il riferimento è, in particolare, alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1. “Aiuti di importo limitato” del Quadro temporaneo.
L’aiuto è concesso fino al massimale complessivo di euro 1.800.000 per operatore economico, al lordo di oneri e imposte (euro 225.000 per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli). Ai fini della verifica del rispetto del suddetto massimale si terrà conto degli aiuti concessi al richiedente, verificabili dall’Amministrazione tramite consultazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), nonché degli aiuti concessi alle imprese ad essa direttamente o indirettamente collegate che operino sullo stesso mercato o su mercati contigui. A tal fine, gli operatori economici richiedenti dovranno segnalare, sotto la propria responsabilità, eventuali aiuti di cui abbiano beneficiato imprese del gruppo che rientrino nella casistica sopra individuata.
Il bonus non può essere concesso alle imprese in stato di difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, alla data del 31 dicembre 2019;
Solo per le micro e piccole imprese, così come definite nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014: non devono essere attualmente soggette a procedure concorsuali per insolvenza e di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto il prestito sia già stato restituito o la garanzia sia già stata revocata, o aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione. Nel caso in cui la micro o piccola impresa sia attualmente soggetta a procedura concorsuale per insolvenza o abbia ricevuto un aiuto al salvataggio o alla ristrutturazione, può accedere al contributo dichiarando di non trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, alla data del 31 dicembre 2019.
ESTRATTO DAL REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE DEL 17 GIUGNO 2014.
Per impresa in difficoltà si intende un'impresa che rientra in almeno una delle seguenti circostanze:
Si definisce micro-impresa, l’impresa che:
Si definisce piccola impresa, l’impresa che:
Si definisce media impresa, l’impresa che:
(*) modifiche al testo originale