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Contributo una tantum a fondo perduto per titolari partita IVA

Aiuto alle attività di impresa, arte o professione per le perdite di reddito causate dall'emergenza epidemiologica

In cosa consiste il bonus

Il bonus ai titolari di partita IVA, previsto dall’articolo 9 della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15, è un contributo, una tantum a fondo perduto, in conseguenza delle perdite di reddito derivanti dalla riduzione o dalla limitazione delle attività conseguenti al perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a favore dei soggetti titolari di partita IVA:

  • che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario;
  • che hanno sede legale o operativa in Valle d’Aosta (per gli iscritti al registro imprese) o che siano residenti o hanno la sede effettiva di svolgimento dell’attività in Valle d’Aosta (per tutti gli altri casi);
  • che hanno registrato una riduzione del fatturato almeno pari al 30% per i mesi dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, rapportata al fatturato del medesimo semestre 2019-2020.

Casi particolari

Per gli operatori economici che hanno avviato l’attività nel 2019 il contributo è concesso senza dover dimostrare una riduzione del fatturato, sulla base del fatturato complessivo di riferimento, corrispondente a quello conseguito nel periodo di attività svolta nel 2019 ragguagliato ad anno. Possono, però, anche optare per la dichiarazione di riduzione del fatturato, la stessa è calcolata con riferimento al fatturato complessivo del periodo dal 1° ottobre 2019 al 31 marzo 2020. In questo caso possono anche dimostrare una riduzione superiore al 50% o all’80%.

Per gli operatori economici che hanno avviato l’attività nel 2020 il contributo è concesso in misura fissa pari agli importi stabiliti al comma 5, dell’articolo 9, della l.r. 15/2021, come modificato dalla l.r. 22/2021(*), sulla base del fatturato complessivo di riferimento, corrispondente a quello conseguito nel periodo di attività svolta nel 2020, ragguagliato ad anno, a prescindere dalla riduzione di fatturato.

Per gli operatori economici che hanno avviato l’attività nel 2021 (entro il 23 marzo) il contributo è concesso in misura fissa pari a euro 2.000, a prescindere dalla riduzione di fatturato.

Il contributo è concesso sulla base del possesso dei requisiti auto-dichiarati dal richiedente.

 
Chi può beneficiare del bonus

Possono beneficiare del bonus/contributo di cui all’articolo 9 (Bonus ai titolari di partita IVA) della l.r. 15/2021 tutti i soggetti titolari di partita IVA che:

  • svolgono attività di impresa (in forma singola o collettiva);
  • svolgono arte o professione (in forma singola o associata);
  • producono reddito agrario.

 
A chi non spetta il Bonus

Sono esclusi dall’accesso al bonus/contributo:

  • gli enti e le società a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, pari o superiore al 15 per cento (*);
  • i concessionari di pubblici servizi;
  • gli operatori economici del settore creditizio e finanziario.

Sono, inoltre, esclusi, dall’accesso al bonus/contributo le società consortili e gli studi associati qualora tutti o alcuni delle singole società o dei singoli associati che li costituiscono richiedano autonomamente il contributo.

 
Quali sono i requisiti

  • Aver conseguito un fatturato, nel 2019, non inferiore a euro 10.000 e non superiore a euro 10.000.000, come risultante dalla dichiarazione annuale IVA, ove disponibile o, in assenza, dalla sommatoria delle fatture emesse, delle ricevute e dei corrispettivi conseguiti nel medesimo anno. Tali limiti, minimo e massimo, si applicano anche al calcolo del fatturato ragguagliato ad anno per chi ha avviato l’attività negli anni 2019 o 2020.
  • Per le imprese turistiche attive dal 2020 che non abbiano conseguito un fatturato minimo, nel 2020, almeno pari ad euro 10.000, il contributo è concesso in misura fissa pari a euro 2.000, a prescindere dall’ammontare del fatturato complessivo e dalla riduzione di fatturato. (*)
  • Aver subito una contrazione del fatturato almeno pari al 30 per cento per i mesi dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, rapportata al fatturato del periodo dal 1° ottobre 2019 al 31 marzo 2020. Per gli operatori economici che hanno avviato l’attività nel 2019 il contributo è concesso senza dover dimostrare una riduzione del fatturato, sulla base del fatturato complessivo di riferimento, corrispondente a quello conseguito nel periodo di attività svolta nel 2019 ragguagliato ad anno. Possono, però, anche optare per la dichiarazione di riduzione del fatturato, la stessa è calcolata con riferimento al fatturato complessivo del periodo dal 1° ottobre 2019 al 31 marzo 2020. In questo caso possono anche dimostrare una riduzione superiore al 50% o all’80%. Per gli operatori economici attivi dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021, il contributo è concesso senza dover dimostrare una riduzione di fatturato.
  • Per gli operatori economici che svolgono in Valle d’Aosta come attività prevalente quella indicata con il codice ATECO 93.29.10 (Discoteche, sale da ballo, night-club e simili) è concesso un bonus/contributo forfetario di euro 10.000, a prescindere dalla classe di fatturato di riferimento e dalla riduzione di fatturato, alternativo, rispetto ai predetti requisiti e all’importo, al bonus/contributo di cui alle presenti disposizioni, al quale l’operatore economico può comunque accedere a richiesta se in possesso dei restanti requisiti ivi previsti. (*)
  • Essere attivi alla data del 23 marzo 2021 e al momento della presentazione della domanda.
  • Avere la sede legale o l’unità locale operativa o essere residenti o avere la sede effettiva di svolgimento dell’attività in Valle d’Aosta, come risultante dal registro imprese o dalla dichiarazione di apertura della partita IVA (o da successiva variazione), alla data del 23 marzo 2021 e alla data di presentazione della domanda.

 
Qual è la misura del Bonus

Il contributo è concesso sulla base degli importi auto-dichiarati nella domanda, nelle seguenti misure:

  1. euro 2.000 per gli operatori economici il cui fatturato complessivo di riferimento è ricompreso tra 10.000 e 35.000 euro annui;
  2. euro 3.500 per gli operatori economici il cui fatturato complessivo di riferimento è ricompreso tra 35.001 e 65.000 euro annui;
  3. euro 6.000 per gli operatori economici il cui fatturato complessivo di riferimento è ricompreso tra 65.001 e 200.000 euro annui;
  4. euro 10.000 per gli operatori economici il cui è fatturato complessivo di riferimento è ricompreso tra 200.001 e 400.000 euro annui;
  5. euro 15.000 per gli operatori economici il cui fatturato complessivo di riferimento è ricompreso tra 400.001 e 1.000.000 euro annui;
  6. euro 20.000 per gli operatori economici il cui fatturato complessivo di riferimento è ricompreso tra 1.000.001 e 5.000.000 euro annui;
  7. euro 25.000 per gli operatori economici il cui fatturato complessivo di riferimento è ricompreso tra 5.000.001 e 10.000.000 euro annui;

    gbis. euro 2.000, per le imprese turistice, attive dal 1° gennaio 2020 e, in ogni caso al 23 marzo 2021 e al momento della presentazione della domanda, il cui fatturato complessivo di riferimento, nel 2020, è inferiore a euro 10.000; (*)

  8. euro 2.000 per gli operatori economici attivi dal 1° gennaio 2021 e, in ogni caso, al 23 marzo 2021 e al momento della presentazione della domanda.

Per gli operatori economici che svolgono in Valle d’Aosta come attività prevalente quella indicata con il codice ATECO 93.29.10 (Discoteche, sale da ballo, night-club e simili) è concesso un bonus/contributo forfetario di euro 10.000, a prescindere dalla classe di fatturato di riferimento e dalla riduzione di fatturato.(*)

Fatto salvo quanto specificamente previsto per gli operatori economici attivi dal 2020 e dal 2021, l’importo del contributo è incrementato, rispettivamente, del 50 e dell’80 per cento se la riduzione del fatturato è ricompresa, rispettivamente, tra il 50 e l’80 per cento o se è superiore all’80 per cento.

 
Come predisporre e trasmettere l’istanza

Le istanze per ottenere il bonus/contributo devono essere predisposte ed inviate attraverso la piattaforma regionale dedicata presente sul sito internet della Regione Valle d’Aosta a partire dalle ore 14:00 del giorno 19 luglio 2021 e non oltre le ore 23:59 del giorno 30 settembre 2021.

Il bonus è concesso a domanda, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sulla base dei dati auto dichiarati dall’operatore economico richiedente.

La domanda può essere presentata una sola volta da ciascun operatore economico.

L’istanza può essere presentata direttamente dal beneficiario o da un suo delegato

Nel caso sia presentata da un delegato all’istanza dovrà essere allegata copia dell’atto di delega sottoscritto digitalmente dal delegante. Nel caso in cui la delega non sia firmata digitalmente occorre, altresì, allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità o di riconoscimento, in corso di validità, del delegante. Tale delega, sottoscritta dal beneficiario e datata prima dell’inoltro della domanda, deve essere conservata per successivi controlli da parte della Struttura regionale competente.

Il delegante è consapevole delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni mendaci e attesta che le autodichiarazioni, rese per suo tramite dal delegato, sono complete e veritiere.

Per informazioni telefonare al contact center 800 006 300 dal lunerdì al venerdì, orario 08:00 - 17:30.

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Domande Frequenti (FAQ)

(*) modifiche al testo originale