Vai al contenuto principale

Misure Covid-19 per il sostegno agli sci club

Contributo a fondo perduto per il 2021 per i maggiori oneri sostenuti per l'utilizzo delle piste da sci

BENEFICIARI E REQUISITI

  1. Possono beneficiare dei contributi di cui all’articolo 24 (Misure di sostegno a favore degli sci club valdostani) della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15, di seguito denominata legge, gli
    sci club affiliati all’Associazione sport invernali Valle d’Aosta (ASIVA) – Comitato valdostano FISI.
  2. Ai fini dell’accesso ai contributi, i soggetti identificati al comma 1 del presente allegato devono possedere i seguenti requisiti:
    a) non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).
    b) non trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, alla data del 31 dicembre 2019;
    c) in alternativa a quanto riportato alla lettera b), SOLO PER LE MICRO E PICCOLE IMPRESE, come definite nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, non essere attualmente soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto il prestito sia già
    stato restituito o la garanzia sia già stata revocata, o aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione (Nel caso in cui la micro o piccola impresa sia attualmente soggetta a procedura concorsuale per insolvenza o abbia ricevuto un aiuto al salvataggio o alla ristrutturazione, può accedere al contributo dichiarando la condizione di cui in b).

DISCIPLINA EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

  1. I contributi di cui all’articolo 24 della legge sono concessi ai sensi della sezione 3.1. (“Aiuti di importo limitato”) della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19
    marzo 2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni e integrazioni, nell’ambito
    del Regime quadro statale di cui alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 (Regime SA.57021), da ultimo modificata e prorogata dalla decisione C(2021) 2570 del 9 aprile 2021 (regime SA.62495).
  2. L’aiuto è concesso fino al massimale complessivo di euro 1.800.000 per operatore economico, al lordo di oneri e imposte (euro 225.000 per il settore della produzione primaria di prodotti
    agricoli). Ai fini della verifica del rispetto del suddetto massimale si terrà conto degli aiuti concessi al richiedente, verificabili dall’Amministrazione tramite consultazione del Registro
    nazionale degli aiuti di stato (RNA), nonché degli aiuti concessi alle imprese ad essa direttamente o indirettamente collegate che operino sullo stesso mercato o su mercati contigui. A tal fine, gli operatori economici richiedenti dovranno segnalare, sotto la propria responsabilità, eventuali aiuti di cui abbiano beneficiato imprese del gruppo che rientrino nella casistica sopra individuata (punto 11 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’art. 107, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea). Vedi FAQ al seguente indirizzo:
    https://www.regione.vda.it/affari_legislativi/aiutidistato/nozioneedisciplinaaiutidistato/faq_nozione_unita_economica_i.aspx

OGGETTO DEI CONTRIBUTI

  1. I contributi sono concessi, limitatamente all'anno 2021, a sostegno dei maggiori oneri sostenuti dagli sci club valdostani per l'utilizzo delle piste di sci della Valle d'Aosta conseguenti alla chiusura al pubblico delle stesse durante l'intera stagione invernale 2020/2021 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
  2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi sulle spese sostenute per le prestazioni rese dai soggetti gestori delle piste di sci per la preparazione e l'utilizzo delle stesse unicamente per lo svolgimento delle sessioni di allenamento di sci alpino e di snowboard dei rispettivi atleti tesserati.

ENTITA’ DEI CONTRIBUTI

  1. I contributi sono concessi nella misura massima del 70 per cento delle spese sostenute dai soggetti richiedenti e ritenute ammissibili.
  2. Qualora l’ammontare complessivo dello stanziamento previsto sul pertinente capitolo di bilancio non risultasse sufficiente a consentire l'applicazione della percentuale massima di sostegno indicata al comma 1, l'entità del contributo a favore dei diversi soggetti beneficiari verrà proporzionalmente ridotta fino alla concorrenza del medesimo stanziamento.

SPESE AMMISSIBILI E DOCUMENTAZIONE

  1. Sono ammissibili a contributo unicamente le spese per le prestazioni rese dai soggetti gestori delle piste di sci per la preparazione e l'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle sessioni di allenamento di sci alpino e di snowboard dei rispettivi atleti tesserati durante la stagione invernale 2020/2021.
  2. La spesa ammissibile è considerata al netto dell’IVA e di qualsiasi altro onere di natura fiscale, qualora recuperabile. Restano esclusi dal contributo i bolli e gli oneri per spese e commissioni bancarie.
  3. La documentazione fiscale attestante le spese ammissibili consiste nelle fatture intestate al soggetto richiedente, o in documenti fiscali di valore probatorio equivalente, emessi dai soggetti gestori delle piste e nelle quali siano chiaramente indicate la natura della prestazione fornita ed il relativo periodo di utilizzo della pista. Qualora la documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta non riporti tali indicazioni, la stessa dovrà essere corredata di apposita dichiarazione integrativa in tal senso rilasciata dai soggetti gestori delle piste.
  4. La documentazione fiscale attestante le spese sostenute deve risultare altresì corredata di idonea documentazione che ne comprovi l’avvenuto pagamento. Le spese si intendono sostenute alla data di pagamento della relativa fattura o del documento fiscale di valore probatorio equivalente.
  5. I conti correnti bancari o postali o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati - anche in via non esclusiva - per il pagamento delle spese ammesse a contributo e per l’accreditamento del contributo concesso, devono essere intestati o cointestati al soggetto beneficiario del contributo.
  6. Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall’euro, il controvalore è determinato sulla base del tasso di cambio relativo al giorno di effettivo pagamento.
  7. Non sarà presa in considerazione, per nessun motivo, per la determinazione del contributo, eventuale ulteriore documentazione che venisse prodotta successivamente al termine fissato per la presentazione delle domande, salvo che non sia stato specificatamente richiesto dall’ufficio regionale competente a titolo di chiarimento sulla documentazione comunque tempestivamente presentata.

DIVIETO DI CUMULO

  1. I contributi non sono cumulabili con quelli eventualmente concessi ai sensi del capo V della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport) sulle medesime spese in funzione dell'organizzazione di competizioni ed eventi sportivi o con incentivazioni previste da altre leggi regionali per le medesime finalità.
  2. I contributi possono essere peraltro cumulati con aiuti concessi ai sensi del Quadro Temporaneo, nei limiti dallo stesso previsti. I contributi possono essere altresì cumulati con aiuti concessi ai sensi dei regolamenti “de minimis” o dai regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo previsti da tali regolamenti.

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

  1. Ai fini della concessione dei contributi, i soggetti interessati devono presentare apposita domanda al competente Ufficio sport - contributi e sponsorizzazioni del Dipartimento turismo sport e commercio, entro il termine del 31 agosto 2021.
  2. La domanda, redatta sull'apposito modulo reperibile nella sezione dedicata del sito internet dell'Amministrazione regionale, deve essere corredata della documentazione di spesa indicata all'articolo 5 e può essere inviata con posta certificata all'indirizzo turismo@pec.regione.vda.it, a mezzo del servizio postale o corriere, o ancora consegnata a mano presso l'Ufficio sport - contributi e sponsorizzazioni del Dipartimento turismo sport e commercio in Località Autoporto n. 32, Pollein (AO).
  3. Nella domanda, il richiedente è inoltre tenuto ad attestare con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000:
    a) i dati identificativi del rappresentante legale dello sci club, firmatario della domanda di contributo, nonché quelli, anche fiscali, dello sci club beneficiario;
    b) l’affiliazione dello sci club beneficiario all’ASIVA – Comitato valdostano FISI;
    c) la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, grande);
    d) che lo sci club beneficiario, nonché i soggetti di cui all’articolo 85, commi 1 e 2, del d.lgs. 159/2011 non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del medesimo decreto;
    e) di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 16, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della l. 300/2000);
    f) di non trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, alla data del 31 dicembre 2019;
    g) in alternativa a quanto riportato alla lettera f), SOLO PER LE MICRO E PICCOLE IMPRESE, come definite nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, di non essere attualmente soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto il prestito sia già stato restituito o la garanzia sia già stata revocata, o aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione (Nel caso in cui la micro o piccola impresa sia attualmente soggetta a procedura concorsuale per insolvenza o abbia ricevuto un aiuto al salvataggio o alla ristrutturazione, può accedere al contributo dichiarando la condizione di cui in f);
    h) di prendere atto che, ai sensi dell’articolo 53 del decreto-legge 34/2020, nel caso in cui risulti destinatario di un obbligo di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, l’erogazione del contributo sarà disposta al netto dell’importo oggetto di restituzione e che non è ancora stato recuperato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione;
    i) che le spese per le quali viene richiesto il contributo sono riferite alle prestazioni fornite dai soggetti gestori delle piste di sci per la preparazione e l’utilizzo delle stesse unicamente per lo svolgimento delle sessioni di allenamento di sci alpino e/o di snowboard dei propri atleti tesserati svoltesi nel corso della stagione invernale 2020/2021;
    j) che i conti correnti, bancari o postali, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati, anche in via non esclusiva, per la liquidazione delle spese sostenute e per l’accreditamento dell’agevolazione concessa sono intestati o cointestati al soggetto beneficiario;
    k) di non aver richiesto né di richiedere in futuro all’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta, a ristoro delle medesime spese sostenute, la concessione dei contributi ai sensi del capo V della l.r. 3/2004 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport) previsti a sostegno dell’organizzazione di competizioni ed eventi sportivi, o di incentivazioni previste da altre leggi regionali per le medesime finalità;
    l) di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R.445/2000 e del contestuale obbligo di restituzione di un importo pari all’aiuto indebitamente ottenuto, oltre agli interessi calcolati nella misura legale, decorrenti dalla data di erogazione;
    m) di prendere atto che, in caso di concessione del contributo, i dati fiscali e l’importo del contributo concesso saranno resi pubblici sul sito www.regione.vda.it ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
    n) di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (l’informativa è inserita nel modulo di domanda) e di autorizzare l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto dei principi di liceità, proporzionalità, correttezza e trasparenza;
    o) che i dati inseriti nella domanda sono veritieri e completi.

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

  1. I contributi sono concessi con provvedimento del Coordinatore del Dipartimento turismo, sport e commercio entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande.
  2. L’erogazione del contributo è effettuata, successivamente all’adozione del provvedimento di concessione, da parte del Coordinatore del Dipartimento turismo, sport e commercio.
  3. Ai sensi dell’articolo 18, comma 3bis, della l. 241/1990, i contributi sono concessi sulla base di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorietà rese dai beneficiari ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I contenuti delle dichiarazioni sostitutive sono oggetto di verifica, nei tempi e con le modalità di cui all’articolo 7 e, in caso di dichiarazioni mendaci, oltre alla revoca del contributo, il beneficiario incorre anche nelle sanzioni di cui al successivo articolo 9.
  4. Ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il contributo, in quanto destinato ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorre a tassazione e non sono, pertanto, da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto IRPEF.

CONTROLLI

  1. La struttura competente è autorizzata a disporre idonei controlli allo scopo di accertare il rispetto di ogni obbligo o adempimento previsto dalla legge e dalle presenti disposizioni e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione dell’agevolazione. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 per l’ottenimento dei contributi, successivamente all’erogazione dei medesimi, è effettuato in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, su un campione estratto a sorte dall’elenco dei contributi erogati, non inferiore al 5 per cento e in ogni caso di ragionevole dubbio.
  2. Al fine dell’effettuazione dei controlli, la Struttura regionale competente è autorizzata a richiedere, anche nei casi di cessazione a qualsiasi titolo dell’attività, tutta la documentazione necessaria a comprovare la verifica delle dichiarazioni rese, anche mediante l’effettuazione di sopralluoghi.

REVOCA DEI CONTRIBUTI

  1. Il contributo è revocato qualora dai controlli effettuati successivamente all’erogazione del contributo emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni resi dal beneficiario ai fini della sua concessione.
  2. In caso di revoca l’importo, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l’erogazione dell’agevolazione e la data dell’avvenuta restituzione, è restituito alla Regione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento di revoca.

SANZIONI

  1. Qualora, a seguito dell’attività di controllo di cui all’articolo 9, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il beneficiario, oltre alla revoca del contributo ai sensi del precedente articolo 10, incorre:
    a) secondo quanto stabilito dall’articolo 75, comma 1bis, del d.P.R. 445/2000, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca; restano fermi gli interventi economici in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio;
    b) secondo quanto stabilito dall’articolo 25, comma 9, del decreto-legge 34/2020, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alla regolarità antimafia, nella pena della reclusione da due a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l’articolo 322ter del codice penale (confisca);
    c) secondo quanto stabilito dall’articolo 76 del d.P.R.445/2000, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare, si applica la pena prevista dall’articolo 316ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di contributo erogato di importo inferiore a euro 4.000, la sanzione amministrativa, irrogata dal dirigente della Struttura responsabile del procedimento, da euro 5.164 a euro 25.822, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

TRATTAMENTO DEI DATI

  1. La base giuridica del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679, è individuata nell’articolo 24 della l.r. 15/2021, che ha previsto la concessione, per l’anno 2021, di un contributo a fondo perduto a favore degli sci club affiliati all’ASIVA sulle spese sostenute per le prestazioni rese dai soggetti gestori delle piste di sci per la preparazione e l’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle sessioni di allenamento di sci alpino e di snowboard dei rispettivi atleti tesserati. L’articolo 32, comma 3, della legge attribuisce alla Giunta regionale il compito di definire ogni ulteriore modalità, termine o adempimento concernente il procedimento di concessione e liquidazione del bonus/contributo.
  2. La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. Delegato al trattamento è il Dipartimento turismo, sport e commercio dell’Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio. I dati personali oggetto di trattamento sono, in particolare, i seguenti:
    - i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale, partita IVA, dati anagrafici, residenza, sede, recapiti);
    - l’IBAN del richiedente il contributo;
    - i dati relativi alla sussistenza dei requisiti cui le leggi subordinano l’erogazione di sovvenzioni pubbliche e, in particolare, quelli relativi alla regolarità antimafia per il beneficiario e gli altri soggetti elencati all’articolo 85 del d.lgs. 159/2011;
    - i dati relativi alla sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione degli aiuti ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato (assenza di ordini di recupero, assenza di procedure concorsuali, ecc.).
  3. I dati trattati e memorizzati dalla Regione nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione del contributo, per le verifiche successive sulla spettanza del contributo.
  4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679), la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell’archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.
  5. I dati trattati sono, inoltre, comunicati dalla Regione a tutti i soggetti titolari dei dati autodichiarati dal beneficiario del contributo per effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese (ASIVA, Agenzia delle entrate, Comuni, Ministero dell’interno, Registro nazionale aiuti, Guardia di finanza, Autorità giudiziarie) e per ogni altra comunicazione imposta dalla legge nell’ambito delle finalità del trattamento.
  6. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, è pubblicata sul sito web di Regione ed è parte integrante dell’istanza per richiedere il contributo a fondo perduto.