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Sostegno delle famiglie - Articolo 26 della legge regionale 15/2021

Al momento le risorse disponibili per il contributo sono esaurite. Gli utenti possono continuare a presentare le domande sino al 29 ottobre 2021. Qualora vengano attribuite nuove risorse, le domande saranno esaminate in ordine cronologico di ricevimento.

In cosa consiste la Misura?

La misura consiste in un contributo mensile, per due mesi, ai nuclei familiari residenti in Valle d'Aosta, in possesso di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità al momento della presentazione della domanda, inferiore a soglie definite dall’articolo 26 della legge regionale 15/2021.

Chi può beneficiare del contributo?

Possono beneficiare della misura le famiglie, residenti in Valle d’Aosta, che possiedono i seguenti requisiti:

  1. Famiglie, composte da una persona, che abbiano un valore ISEE corrente pari o inferiore a euro 12.000,00;
  2. Famiglie, composte da due persone, che abbiano un valore ISEE corrente pari o inferiore a euro 15.000,00;
  3. Famiglie, composte da tre o più persone, che abbiano un valore ISEE corrente pari o inferiore a euro 18.000,00.
  4. Famiglie il cui ISEE (ordinario o corrente) sia inferiore all’importo corrispondente alla soglia economica di sussistenza considerata minimo vitale, stabilita, per l’anno 2021, in € 504,00 mensili. Tale soglia è calcolata moltiplicando la scala di equivalenza, risultante dall’attestazione ISEE, per euro 504,00 per 12 mesi.

A quanto ammonta il contributo?

  1. Il contributo tiene conto dell’ISEE e del numero dei componenti il nucleo familiare. In particolare:
    1. euro 200, per i nuclei composti da una sola persona, che abbiano un valore di ISEE corrente pari o inferiore a euro 12.000;
    2. euro 400, per i nuclei composti da due persone, che abbiano un valore di ISEE corrente pari o inferiore a euro 15.000, aumentati ad euro 600 qualora del nucleo faccia parte un soggetto minore oppure con handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    3. euro 600, per i nuclei composti da tre persone, che abbiano un valore di ISEE corrente pari o inferiore a euro 18.000, aumentati ad euro 800, qualora del nucleo faccia parte un soggetto minore oppure con handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o ad euro 1.000 qualora del nucleo facciano parte due soggetti individuati minore oppure con handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per ogni componente ulteriore sono erogati euro 100 mensili; tale maggiorazione è, inoltre, raddoppiata qualora i componenti ulteriori siano minori o con handicap grave, accertato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104).
  2. Ai nuclei familiari residenti in Valle d'Aosta il cui ISEE ordinario o corrente in corso di validità nel 2021 sia inferiore all'importo corrispondente alla soglia economica di sussistenza considerata minimo vitale è riconosciuto un contributo mensile per due mesi, non cumulabile con il contributo previsto al punto precedente, nelle seguenti misure:
    1. euro 400, per un nucleo familiare composto da una sola persona;
    2. euro 600, per un nucleo familiare composto da due persone, aumentati ad euro 800 qualora del nucleo faccia parte un soggetto minore oppure con handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    3. euro 800, per un nucleo familiare composto da tre persone, aumentati ad euro 1.000, qualora del nucleo faccia parte un soggetto minore oppure con handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o ad euro 1.200, qualora del nucleo facciano parte due soggetti minori oppure con handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per ogni componente ulteriore sono erogati euro 100 mensili; tale maggiorazione è, inoltre, raddoppiata qualora i componenti ulteriori siano minori o con handicap grave, accertato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

Questo contributo può essere cumulato con altre misure regionali o nazionali?

Il contributo è cumulabile con le misure nazionali e/o regionali, ma non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 21 della legge regionale 15/2021 (Indennità ai lavoratori dipendenti che beneficiano di ammortizzatori sociali) qualora uno dei componenti dei nuclei familiari abbia percepito uno dei contributi o indennità ivi previsti o ne abbia fatto domanda.

Come richiedere il contributo?

L’amministrazione regionale sta predisponendo la piattaforma web per l’acquisizione delle domande.

L’accesso a tale piattaforma sarà consentito solamente con le identità digitali SPID, CNS o CIE. Non sono più valide le credenziali richieste nell’anno 2020. Per maggiori informazioni, consulta la pagina dedicata alle "Istruzioni per l’accesso".

E’ possibile presentare la domanda anche delegando una persona di fiducia in possesso di SPID, CNS o CIE.

È possibile presentare la domanda a partire dal 2 agosto 2021, alle ore 14.00, sulla piattaforma “Misure Covid-19”. Le domande possono essere presentate sino al 29 ottobre 2021.

Per informazioni telefonare al contact center 800 006 300.

Domande frequenti (FAQ)

Misure COVID19 - 2021