Contributo straordinario a fondo perduto concesso sulla base dei capi produttivi delle specie bovina e ovicaprina, nonché di capi bovini superiori a 24 mesi detenuti dalle imprese agricole aventi sede legale o operativa in Valle d’Aosta
Qual è la fonte normativa di riferimento?
Gli aiuti di cui all’articolo 5 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 25 sono concessi ai sensi della sezione 2.1. (Aiuti di importo limitato) della Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 del 23 marzo 2022 “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” e successive modificazioni, nell’ambito del Regime quadro statale a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura di cui alla decisione della Commissione europea C(2022) 3359 del 18 maggio 2022 (Regime SA.102896), da ultimo modificata dalla decisione C(2022) 6039 del 18 agosto 2022 (Regime SA. 103965).
In cosa consiste il contributo?
E’ un contributo straordinario a fondo perduto concesso alle imprese agricole per fronteggiare lo straordinario incremento dei prezzi dell’energia e dei cereali, conseguente al conflitto internazionale, e le ripercussioni negative determinatesi sulla reddittività del settore zootecnico.
Chi può beneficiare del contributo?
Possono beneficiare dei contributi le imprese agricole, titolari di una partita IVA con codice ATECO 01 e di un codice attivo regionale (AO) di stalla di fondovalle, che hanno sede legale o operativa in Valle d’Aosta e risultano detentrici dei capi oggetto di richiesta alla data del 31 marzo 2022.
A quanto ammonta il contributo?
Il contributo è determinato, in misura fissa sulla base dei dati desunti dalla banca dati nazionale dell’anagrafe zootecnica e integrati con i dati contenuti nelle banche dati dell’AREV, come di seguito individuato:
a) 200 euro per vacca in lattazione, intendendo come tale l’animale che ha partorito nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2021 e il 31 luglio 2022;
b) 50 euro per capo bovino non produttivo di età superiore a due anni;
c) 30 euro per capo ovicaprino in lattazione, intendendo come tali gli animali che sono stati sottoposti a controlli funzionali per la verifica della produzione di latte nell’anno 2022.
Il limite minimo di contributo è pari a 400 euro e quello massimo è pari a 12.000 euro
Qualora lo stanziamento previsto a bilancio risulti insufficiente per erogare il contributo nella misura stabilita sarà operata una riduzione percentuale lineare sugli importi determinati.
Quali requisiti soggettivi è necessario possedere per presentare la domanda?
Il richiedente deve:
a) non ricadere nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice antimafia). Tale requisito è richiesto anche per gli eventuali soggetti di cui all’articolo 85, commi 1 e 2, del d.lgs. medesimo collegati all’azienda stessa.
b) esclusivamente per le imprese costituite in forma di società, non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 300/2000);
Da quando sarà possibile presentare la domanda?
Sarà possibile presentare la domanda di contributo a partire dalle ore 8:00 del 21 novembre 2022 sino alle 23:59 del 30 novembre 2022.
Per la presentazione della domanda non è necessaria la marca da bollo, in quanto le aziende agricole sono esenti.
In cosa consiste il contributo ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 25/2022
E’ un contributo straordinario a fondo perduto concesso alle imprese agricole per fronteggiare lo straordinario incremento dei prezzi dell’energia e dei cereali, conseguente al conflitto internazionale, e le ripercussioni negative determinatesi sulla reddittività del settore zootecnico.
Il contributo è cumulabile con il bonus previsto dall’articolo 3 della l.r. 21/2022 ed è concesso sulla base del possesso dei requisiti autodichiarati dal richiedente.
Qual è la misura del contributo?
Il contributo è determinato, in misura fissa, sulla base dei dati desunti dalla banca dati nazionale dell’anagrafe zootecnica e integrati con i dati contenuti nelle banche dati dell’AREV, come di seguito individuato:
a) 200 euro per vacca in lattazione, intendendo come tale l’animale che ha partorito nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2021 e il 31 luglio 2022;
b) 50 euro per capo bovino non produttivo di età superiore a due anni;
c) 30 euro per capo ovicaprino in lattazione, intendendo come tali gli animali che sono stati sottoposti a controlli funzionali per la verifica della produzione di latte nell’anno 2022.
Il limite minimo di contributo è pari a 400 euro e quello massimo è pari a 12.000 euro.
Qualora lo stanziamento previsto a bilancio risulti insufficiente per erogare il contributo nella misura stabilita sarà operata una riduzione percentuale lineare sugli importi determinati.
Chi può beneficiare del contributo?
Possono beneficiare dei contributi le imprese agricole, titolari di una partita IVA con codice ATECO 01 e di un codice attivo regionale (AO) di stalla di fondovalle, che hanno sede legale o operativa in Valle d’Aosta e risultano detentrici dei capi oggetto di richiesta alla data del 31 marzo 2022.
Quali requisiti soggettivi è necessario possedere per presentare la domanda?
Il richiedente deve:
a) non ricadere nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice antimafia). Tale requisito è richiesto anche per gli eventuali soggetti di cui all’articolo 85, commi 1 e 2, del d.lgs. medesimo collegati all’azienda stessa;
b) esclusivamente per le imprese costituite in forma di società, non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 300/2000);
Da quando sarà possibile presentare la domanda?
Sarà possibile presentare la domanda di contributo, esente da bollo, a partire dalle ore 8.00 del 21 novembre 2022 sino alle 23:59 del 30 novembre 2022.
La Regione Autonoma Valle d'Aosta ha predisposto una piattaforma web per la presentazione online delle istanze di domanda. E’ possibile accedere alla piattaforma attraverso il link seguente: https://new.regione.vda.it/servizi/misure-anticrisi/misure-anticrisi-2022/bonus-zootecnica
Le uniche credenziali ammesse per accedere alle misure della l.r. 25/2022 sono le identità digitali SPID o CNS o CIE, legalmente riconosciute dal Codice dell'Amministrazione Digitale.
Il titolare dell’azienda agricola o suo delegato, munito di apposita delega per la presentazione della domanda di contributo.
Sì, è possibile DELEGARE per iscritto un altro soggetto alla presentazione della domanda. La delega deve essere conservata in caso di controlli. Il delegato presentando la domanda dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, di aver ricevuto la delega.
Sì, nel caso in cui lo stesso allevatore faccia parte di più aziende agricole (con CUAA diversi), come socio o titolare, può presentare la domanda per ciascuna delle imprese agricole da lui rappresentate.
Si, è possibile, le due misure sono cumulabili, il massimale degli aiuti non può superare l’importo totale di 62.000 €.
In caso la piattaforma on line non trovi il CUUA del richiedente, è possibile fare una segnalazione all’ufficio regionale competente, attivando la procedura di difformità direttamente dalla piattaforma, al fine di consentire le opportune verifiche.
Nel caso i dati anagrafici dell’azienda, proposti automaticamente dalla piattaforma, non siano corretti, è possibile modificarli direttamente on line. Una volta salvata la domanda, i dati corretti saranno salvati. Nel caso in cui le difformità riguardino gli animali inseriti nella piattaforma (animali mancanti o in eccesso rispetto a quelli presenti in azienda alla data del 31 marzo 2022), devono essere segnalate le matricole interessate secondo le modalità indicate dalla piattaforma, che in automatico provvede alla segnalazione al competente Ufficio regionale. Se a seguito di verifica, il dato risulta effettivamente difforme, lo stesso è corretto d’ufficio e la domanda è acquisita automaticamente dal sistema. In caso contrario la domanda sarà definitivamente acquisita sulla base del valore prestabilito.
Dopo l’invio della domanda, la piattaforma genera una ricevuta che viene inviata direttamente all’indirizzo di mail indicato con l’indicazione del protocollo
1. non cessare l’attività per almeno un anno dalla data di presentazione della domanda;
2. consentire l’effettuazione di controlli ed esibire tutta la documentazione atta a comprovare la verifica dei requisiti dichiarati ai fini dell’accesso al contributo.
Nel caso siano accertate false dichiarazioni, oltre alla revoca del contributo, il dichiarante incorre:
a) secondo quanto stabilito dall’articolo 75, comma 1bis, del d.P.R. 445/2000, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca; restano fermi gli interventi economici in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio;
b) secondo quanto stabilito dall’articolo 25, comma 9, del decreto-legge 34/2020, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alla regolarità antimafia, nella pena della reclusione da due a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l’articolo 322-ter del codice penale (confisca);
c) secondo quanto stabilito dall’articolo 76 del d.P.R.445/2000, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare, si applica la pena prevista dall’articolo 316ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di contributo erogato di importo inferiore a euro 3.996,96, la sanzione amministrativa, irrogata dal dirigente della Stuttura responsabile del procedimento, da euro 5.164 a euro 25.822, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.
Elenco dei soggetti sottoposti a verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del d.lgs. 159/2011
Impresa individuale | 1. Titolare dell’impresa 2. direttore tecnico (se previsto) |
Associazioni | 1. Legali rappresentanti 2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) |
Società di capitali o cooperative | 1. Legale rappresentante 2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale 5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a4) 6. socio ( in caso di società unipersonale) 7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del d.lgs.231/2001 |
Società semplice e in nome collettivo | 1. tutti i soci 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) |
Società in accomandita semplice | 1. soci accomandatari 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) |
Società estere con sede secondaria in Italia | 1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) |
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia | Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell’ impresa |
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice) | 1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) |
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna | 1. legale rappresentante 2. componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale (se previsti) 5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione |
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico | 1. legale rappresentante 2. eventuali componenti dell’ organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) 3. direttore tecnico (se previsto) 4. imprenditori e società consorziate ( e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell’ organo di amministrazione)** 5. membri del collegio sindacale (se previsti) |
Considerate le conseguenze legate alla falsa dichiarazione, è consigliabile che il richiedente si faccia rilasciare dai soggetti sopra indicati apposita dichiarazione di insussistenza di motivi ostativi di cui al decreto antimafia (d. lgs. 159/2011).
Sono l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, esclusivamente per le imprese costituite in forma di società che hanno commesso illeciti amministrativi
Sono:
• le persone giuridiche private riconosciute, comprese le fondazioni (art. 14ss. c. c.);
• le società, sia quelle aventi personalità giuridica sia quelle che ne sono prive: dunque, le società per azioni (non però quelle in formazione), le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, anche con un unico socio, le società per azioni con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, le società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato, le società cooperative, le mutue assicuratrici, le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società di intermediazione mobiliare (SIM), le imprese di investimento di capitale variabile (SICAV), le società di gestione di fondi comuni di investimento, le società sportive;
• (le associazioni non riconosciute anche prive di personalità giuridica (art. 36 ss. c. c.) che svolgono istituzionalmente un’attività non determinata da fini di lucro;)
• (i comitati;)
• (le società di fatto e, più in generale, le società irregolari;)
• consorzi con attività esterna, anche non costituiti in forma societaria, nei quali l’autonomia patrimoniale è palese e specificamente regolata dall’art. n2615 c.c.;
• gli enti pubblici economici.
Sono escluse dall’ambito di applicabilità delle disposizioni del D.Lgs. n. 231 del 2001 le imprese familiari (art. 230-bis c.c.), le associazioni in partecipazione (art. 2549 c.c.), come pure le associazioni temporanee di imprese (quelle associazioni nelle quali la capofila è semplicemente mandataria delle altre) in quanto trattasi di strutture giuridiche individuali.
Si definisce micro-impresa, l’impresa che:
a) ha meno di 10 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Si definisce piccola impresa, l’impresa che:
a) ha meno di 50 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
Si definisce media impresa, l’impresa che:
a) hanno meno di 250 occupati, e
b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
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