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Bonus per fronteggiare l’emergenza COVID-19 nel settore agricolo

Contributo a fondo perduto concesso, in misura forfettaria sulla base della produzione standard (PS), alle imprese agricole aventi sede legale o operativa in Valle d’Aosta

In cosa consiste il contributo ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 15/2021?

E’ un contributo a fondo perduto, una tantum e non ripetibile, concesso, in misura forfetaria sulla base della produzione standard (PS) alle imprese agricole, aventi sede legale o operativa in Valle d’Aosta, il cui titolare, legale rappresentante o socio risulti, alla data del 31 dicembre 2020 ed alla data di presentazione della domanda, iscritto in qualità di coltivatore diretto presso la sezione INPS della Valle d’Aosta, per fronteggiare la flessione dei prezzi delle produzioni primarie e dell’aumento dei costi, conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il contributo, che non è cumulabile con il bonus previsto dall’articolo 9 della l.r. 15/2021, è concesso sulla base del possesso dei requisiti auto-dichiarati dal richiedente.

Chi può beneficiare del contributo?

Possono beneficiare del bonus le imprese agricole, con sede legale o operativa in Valle d’Aosta e una Produzione Standard (PS) riferita all’anno 2020 pari ad almeno a euro 10.000,00, il cui titolare, legale rappresentante o socio risulti, alla data del 31 dicembre 2020 e alla data di presentazione della domanda, iscritto in qualità di coltivatore diretto presso la sezione INPS della Valle d’Aosta,

Qual è la misura del contributo?

Il contributo è determinato, in misura fissa forfetaria sulla base del valore della PS, come di seguito individuato:

  • euro 1.500, per le aziende con PS compresa tra 10.000 e 35.000 euro;
  • euro 3.000, per le aziende con PS compresa tra 35.001 e 65.000 euro;
  • euro 4.500, per le aziende con PS superiore a euro 65.000.

Quali requisiti soggettivi è necessario possedere per presentare la domanda?

Il richiedente deve:

  1. non ricadere, né personalmente né i soggetti di cui all’articolo 85, commi 1 e 2, del d.lgs. 159/2011 (Codice antimafia), nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del medesimo d.lgs.;
  2. esclusivamente per le imprese costituite in forma di società, non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 300/2000);
  3. di non trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, alla data del 31 dicembre 2019;
  4. in alternativa a quanto riportato alla lettera c, solo per le micro e piccole imprese, così come definite nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, di non essere attualmente soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto il prestito sia già stato restituito o la garanzia sia già stata revocata, o aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione. Nel caso in cui la micro o piccola impresa sia attualmente soggetta a procedura concorsuale per insolvenza o abbia ricevuto un aiuto al salvataggio o alla ristrutturazione, può accedere al contributo dichiarando la condizione di cui alla lettera c).

Da quando sarà possibile presentare la domanda?

Sarà possibile presentare la domanda di contributo, esente da bollo, a partire dalle ore 14.00 del 19 luglio 2021 sino alle 23:59 del 30 settembre 2021.

Per informazioni telefonare al contact center 800 006 300 dal lunedì al venerdì, orario 8.00 - 17.30

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Domande Frequenti (FAQ)

Misure COVID19 - 2021