Bonus per fronteggiare l’emergenza COVID-19 nel settore agricolo
Contributo a fondo perduto concesso, in misura forfettaria sulla base della produzione standard (PS), alle imprese agricole aventi sede legale o operativa in Valle d’Aosta
In cosa consiste il contributo ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 15/2021?
E’ un contributo a fondo perduto, una tantum e non ripetibile, concesso, in misura forfetaria sulla base della produzione standard (PS) alle imprese agricole, aventi sede legale o operativa in Valle d’Aosta, il cui titolare, legale rappresentante o socio risulti, alla data del 31 dicembre 2020 ed alla data di presentazione della domanda, iscritto in qualità di coltivatore diretto presso la sezione INPS della Valle d’Aosta, per fronteggiare la flessione dei prezzi delle produzioni primarie e dell’aumento dei costi, conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il contributo, che non è cumulabile con il bonus previsto dall’articolo 9 della l.r. 15/2021, è concesso sulla base del possesso dei requisiti auto-dichiarati dal richiedente.
Chi può beneficiare del contributo?
Possono beneficiare del bonus le imprese agricole, con sede legale o operativa in Valle d’Aosta e una Produzione Standard (PS) riferita all’anno 2020 pari ad almeno a euro 10.000,00, il cui titolare, legale rappresentante o socio risulti, alla data del 31 dicembre 2020 e alla data di presentazione della domanda, iscritto in qualità di coltivatore diretto presso la sezione INPS della Valle d’Aosta,
Qual è la misura del contributo?
Il contributo è determinato, in misura fissa forfetaria sulla base del valore della PS, come di seguito individuato:
- euro 1.500, per le aziende con PS compresa tra 10.000 e 35.000 euro;
- euro 3.000, per le aziende con PS compresa tra 35.001 e 65.000 euro;
- euro 4.500, per le aziende con PS superiore a euro 65.000.
Quali requisiti soggettivi è necessario possedere per presentare la domanda?
Il richiedente deve:
- non ricadere, né personalmente né i soggetti di cui all’articolo 85, commi 1 e 2, del d.lgs. 159/2011 (Codice antimafia), nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del medesimo d.lgs.;
- esclusivamente per le imprese costituite in forma di società, non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 300/2000);
- di non trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, alla data del 31 dicembre 2019;
- in alternativa a quanto riportato alla lettera c, solo per le micro e piccole imprese, così come definite nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, di non essere attualmente soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto il prestito sia già stato restituito o la garanzia sia già stata revocata, o aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione. Nel caso in cui la micro o piccola impresa sia attualmente soggetta a procedura concorsuale per insolvenza o abbia ricevuto un aiuto al salvataggio o alla ristrutturazione, può accedere al contributo dichiarando la condizione di cui alla lettera c).
Da quando sarà possibile presentare la domanda?
Sarà possibile presentare la domanda di contributo, esente da bollo, a partire dalle ore 14.00 del 19 luglio 2021 sino alle 23:59 del 30 settembre 2021.
Per informazioni telefonare al contact center 800 006 300 dal lunedì al venerdì, orario 8.00 - 17.30
Vai alla misura art. 11
Domande Frequenti (FAQ)
La Regione Autonoma Valle d'Aosta ha predisposto una piattaforma web per la presentazione online delle istanze di domanda.
Le uniche credenziali ammesse per accedere alle misure della L.R. 15/2021 sono le identità digitali SPID o CNS o CIE, legalmente riconosciute dal Codice dell'Amministrazione Digitale.
Il titolare o il legale rappresentante o uno dei soci dell’impresa agricola, avente la qualifica di coltivatore diretto presso INPS, oppure un delegato, munito di apposita delega per la presentazione della domanda di contributo.
Nel caso di società con più soci coltivatori diretti spetta solo un contributo, quindi la domanda può essere presentata solo da uno dei soci.
Sì, è possibile DELEGARE per iscritto un altro soggetto alla presentazione della domanda. La delega deve essere conservata in caso di controlli. Il delegato presentando la domanda dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, di aver ricevuto la delega.
Sì, nel caso in cui lo stesso coltivatore diretto faccia parte di più aziende agricole (con CUAA diversi), come socio o titolare, può presentare la domanda per le diverse imprese agricole da lui rappresentate, inserendo una diversa domanda per ciascuna di esse, indicando il CUAA.
Tuttavia i propri coadiuvanti famigliari possono essere inseriti solo in una delle domande presentate. Nel caso i coadiuvanti famigliari siano più di uno è possibile inserirne uno o più per domanda, purché lo stesso coadiuvante famigliare non sia attribuito a più domande.
Se non sono coltivatore diretto e ho registrato una riduzione del fatturato almeno pari al 30 per cento per i mesi dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, rapportata al fatturato del medesimo periodo degli anni 2019 e 2020, posso far domanda di contributo ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 15/2021.
Ai fini della determinazione della PS, i principi di base, le definizioni di produzione standard unitaria, la tabella di riferimento, le indicazioni di utilizzo e i casi particolari fanno riferimento all’allegato II del bando relativo alla tipologia di intervento 4.1.1 (Investimenti in immobilizzazioni materiali – PSR 14-20) approvato con provvedimento dirigenziale n. 1636 in data 17-04-2020;
- per quanto attiene alle superfici, sono presi in considerazione i dati desumibili dai fascicoli aziendali relativi all’annualità 2020;
- per quanto attiene ai capi di bestiame, sono presi in considerazione le consistenze medie relative all’annualità 2020 desumibili dal sistema zootecnico regionale (SI.ZO.);
- per quanto attiene alle anagrafi minori (ad esempio avicoli, suini, lagomorfi, ecc.), sono presi in considerazione le consistenze relative all’annualità 2020 desumibili dalla Banca Dati Nazionale dell’anagrafe zootecnica (BDN);
- per quanto attiene alle arnie, sono prese in considerazione le arnie censite alla data del 31 dicembre 2020;
- la produzione standard dei vigneti è calcolata con il valore corrispondente ai “vigneti per uva da vino di qualità (DOP e IGP)” per le varietà autorizzate con DGR 4158/2003 e 2025/2007, mentre per le varietà identificate con i codici 888 e 999 la produzione standard sarà calcolata con il corrispondente valore dei “vigneti per uva da vino comune”.
Per le aziende agricole avviate dal 2021 è possibile partecipare al bonus trasversale di cui all’articolo 9 della l.r. 15/2021.
No, non è possibile, le due misure non sono cumulabili.
Il sistema riconosce il codice fiscale del richiedente sulla base di un database degli iscritti come Coltivatori diretti dell’INPS al 31 dicembre 2020. È comunque possibile inviare una segnalazione di difformità direttamente tramite la piattaforma, allegando il CERTIFICATO DI QUALIFICA, al fine di consentire le opportune verifiche.
Dopo le verifiche, il competente ufficio regionale provvederà:
- a seguito di esito favorevole, a inserire il codice fiscale mancante nell’elenco e a dare comunicazione di tale inserimento al richiedente, tramite mail, in modo che possa procedere con l’inserimento della domanda;
- a seguito di esito sfavorevole, a dare comunicazione, tramite mail, dell’esito negativo. Quindi non sarà possibile presentare la domanda.
In caso la piattaforma on line non trovi il CUUA del richiedente, è possibile fare una segnalazione all’ufficio regionale competente, attivando la procedura di difformità direttamente dalla piattaforma, al fine di consentire le opportune verifiche.
In caso i dati anagrafici dell’azienda, proposti automaticamente dalla piattaforma, non siano corretti è possibile modificarli direttamente on line. Una volta salvata la domanda, i dati corretti saranno salvati.
Se la fascia di produzione standard assegnata non corrisponde alla propria, è possibile fare una segnalazione all’ufficio regionale competente, attivando la segnalazione di difformità direttamente dalla piattaforma. Il richiedente dovrà comunque inoltrare la domanda agli uffici, che, dopo aver verificato, provvederanno, se necessario, alla rettifica della PS e la domanda sarà inoltrata in automatico dal sistema.
Tipologia addetto
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Modello di riferimento
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Modalità di calcolo
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Dipendente a tempo indeterminato
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Prospetto riepilogativo INPS F24 “categoria OTI”
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Sommare il dato relativo al rigo 01-giornate dei 4 trimestri 2020 e dividere il risultato totale ottenuto per 312
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Dipendente a tempo determinato
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Prospetto riepilogativo INPS F24 “categoria OTD”
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Sommare il dato relativo al rigo 01-giornate dei 4 trimestri 2020 e dividere il risultato totale ottenuto per 156
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Coadiuvante famigliare
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Prospetto riepilogativo INPS F24-CDCM (di ogni socio in caso di società)
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Sommare le basi imponibili delle unità attive, detrarre 156 e dividere il risultato ottenuto per 156
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Il numero di addetti, utile al fine del calcolo della maggiorazione, è ottenuto in automatico dalla piattaforma sommando le tre tipologie di lavoratori attivi nell’azienda agricola, come sopra individuato, e arrotondando per difetto il totale.
Nel caso di società, al numero di addetti ottenuto secondo il calcolo di cui alla tabella precedente, è possibile sommare il numero di soci iscritti in qualità di coltivatori diretti, ad esclusione del richiedente.
Dopo l’invio della domanda, la piattaforma genera una ricevuta, e viene inviata, direttamente all’indirizzo di mail indicato, l’indicazione del protocollo.
- non cessare l’attività per almeno un anno dalla data di presentazione della domanda;
- non cessare la qualifica di coltivatore diretto per almeno un anno dalla data di presentazione della domanda;
- consentire l’effettuazione di controlli nell’unità o nelle unità produttive e esibire tutta la documentazione atta a comprovare la verifica dei requisiti dichiarati ai fini dell’accesso al contributo.
Nel caso siano accertate false dichiarazioni, il dichiarante, oltre alla revoca del contributo, incorre:
- secondo quanto stabilito dall’articolo 75, comma 1bis, del d.P.R. 445/2000, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca; restano fermi gli interventi economici in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio;
- secondo quanto stabilito dall’articolo 25, comma 9, del decreto-legge 34/2020, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alla regolarità antimafia, nella pena della reclusione da due a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l’articolo 322-ter del codice penale (confisca);
- secondo quanto stabilito dall’articolo 76 del d.P.R. 445/2000, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare, si applica la pena prevista dall’articolo 316ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di contributo erogato di importo inferiore a euro 3.996,96, la sanzione amministrativa, irrogata dal dirigente della Stuttura responsabile del procedimento, da euro 5.164 a euro 25.822, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.
Elenco dei soggetti sottoposti a verifica antimafiaai sensi dell’art. 85 del d.lgs. 159/2011 |
Impresa individuale |
- Titolare dell’impresa
- Direttore tecnico (se previsto)
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Associazioni |
- Legali rappresentanti
- Membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti)
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Società di capitali o cooperative |
- Legale rappresentante
- Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)
- Direttore tecnico (se previsto)
- Membri del collegio sindacale
- Socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)
- Socio ( in caso di società unipersonale)
- Membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del d.lgs. 231/2001
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Società semplice e in nome collettivo |
- Tutti i soci
- Direttore tecnico (se previsto)
- Membri del collegio sindacale (se previsti)
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Società in accomandita semplice |
- Soci accomandatari
- Direttore tecnico (se previsto)
- Membri del collegio sindacale (se previsti)
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Società estere con sede secondaria in Italia |
- Coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
- Direttore tecnico (se previsto)
- Membri del collegio sindacale (se previsti)
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Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia |
- Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell’ impresa
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Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice) |
- Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata
- Direttore tecnico (se previsto)
- Membri del collegio sindacale (se previsti)
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Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna |
- Legale rappresentante
- Componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)
- Direttore tecnico (se previsto)
- Membri del collegio sindacale (se previsti)5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione
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Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico |
- Legale rappresentante
- Eventuali componenti dell’ organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)
- Direttore tecnico (se previsto)
- Imprenditori e società consorziate ( e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell’ organo di amministrazione)**
- Membri del collegio sindacale (se previsti)
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Considerate le conseguenze legate alla falsa dichiarazione, è consigliabile che il richiedente si faccia rilasciare dai soggetti sopra indicati apposita dichiarazione di insussistenza di motivi ostativi di cui al decreto antimafia (d. lgs. 159/2011).
Sono l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, esclusivamente per le imprese costituite in forma di società che hanno commesso illeciti amministrativi.
Sono:
- le persone giuridiche private riconosciute, comprese le fondazioni (art. 14ss. c. c.);
- le società, sia quelle aventi personalità giuridica sia quelle che ne sono prive: dunque, le società per azioni (non però quelle in formazione), le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, anche con un unico socio, le società per azioni con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, le società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato, le società cooperative, le mutue assicuratrici, le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società di intermediazione mobiliare (SIM), le imprese di investimento di capitale variabile (SICAV), le società di gestione di fondi comuni di investimento, le società sportive;
- (le associazioni non riconosciute anche prive di personalità giuridica (art. 36 ss. c. c.) che svolgono istituzionalmente un’attività non determinata da fini di lucro;)
- (i comitati);
- (le società di fatto e, più in generale, le società irregolari);
- consorzi con attività esterna, anche non costituiti in forma societaria, nei quali l’autonomia patrimoniale è palese e specificamente regolata dall’art. n2615 c.c.;
- gli enti pubblici economici.
Sono escluse dall’ambito di applicabilità delle disposizioni del D.Lgs. n. 231 del 2001 le imprese familiari (art. 230-bis c.c.), le associazioni in partecipazione (art. 2549 c.c.), come pure le associazioni temporanee di imprese (quelle associazioni nelle quali la capofila è semplicemente mandataria delle altre) in quanto trattasi di strutture giuridiche individuali.
ESTRATTO DAL REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE DEL 17 GIUGNO 2014
Per impresa in difficoltà si intende un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
- nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.
Si definisce micro-impresa, l’impresa che:
- ha meno di 10 occupati, e
- ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Si definisce piccola impresa, l’impresa che:
- ha meno di 50 occupati, e
- ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
Si definisce media impresa, l’impresa che:
- hanno meno di 250 occupati, e
- hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Misure COVID19 - 2021