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Contributi una tantum a fondo perduto per società cooperative

Contributi alla patrimonializzazione delle società cooperative o dei loro consorzi (art. 13 l.r.15/2021)

In cosa consiste il contributo

Il contributo, previsto dall’articolo 13 della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15, è destinato, una tantum, a fondo perduto, alle società cooperative a mutualità prevalente o ai loro consorzi iscritti al registro regionale degli enti cooperativi di cui alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), nelle categorie indicate al punto successivo, attive al 23 marzo 2021 e al momento della presentazione della domanda, e aventi sede legale o operativa in Valle d'Aosta. Tale contributo è finalizzato al rafforzamento della struttura patrimoniale e destinato a riserva indivisibile del patrimonio netto.

 
Chi può beneficiare del contributo

Possono beneficiare del contributo di cui trattasi, le società cooperative a mutualità prevalente o i loro consorzi, di cui sopra, iscritti nelle categorie:

  1. sociali,
  2. di produzione lavoro,
  3. di consumo,
  4. di dettaglianti,
  5. consorzi cooperativi,
  6. altre cooperative;

e aventi le seguenti forme giuridiche:

  • cooperativa sociale;
  • piccola società cooperativa;
  • piccola società cooperativa a responsabilità limitata;
  • società consortile cooperativa  a responsabilità limitata;
  • società cooperativa;
  • società cooperativa a responsabilità illimitata;
  • società cooperativa a responsabilità limitata;
  • società cooperativa consortile;
  • società cooperativa europea.

 
A chi non spetta il contributo

Sono escluse dall’accesso al contributo le società cooperative o i loro consorzi iscritti al registro regionale degli enti cooperativi, di cui alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), nelle sezioni:

  1. diverse da quelle a mutualità prevalente, per tutte le categorie;
  2. a mutualità prevalente, nelle categorie:
    • di lavoro agricolo;
    • di conferimento di prodotti agricoli e allevamento;
    • edilizia di abitazione;
    • della pesca;
    • di trasporto;
    • i consorzi agrari;
    • di garanzia e fidi;
    • le banche di credito cooperativo.

 Sono escluse le società a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, i concessionari di pubblici servizi e gli operatori economici del settore creditizio e finanziario.

Sono, inoltre, escluse, dall’accesso al contributo, le società consortili qualora le singole società cooperative facenti parte delle società consortili stesse, richiedano autonomamente il contributo.

 
Quali sono i requisiti

  • Aver conseguito un volume d’affari, nel 2019, non superiore a euro 5.000.000.
  • Aver registrato nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 una perdita di esercizio pari ad almeno il 30 per cento del minore dei valori tra quello corrispondente al capitale sociale e quello corrispondente al patrimonio netto. Nel caso di data di chiusura dell’esercizio successiva al 31 dicembre 2020 occorre fare riferimento all’eventuale perdita registrata nell’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato.
  • Essere attivi alla data del 23 marzo 2021 e al momento della presentazione della domanda come risulta dallo “stato attività” della visura camerale.
  • Avere la sede legale o l’unità operativa in cui sia esercitata l’attività in Valle d’Aosta, alla data del 23 marzo 2021 e alla data di presentazione della domanda.
  • Non essere in stato di scioglimento volontario o procedure concorsuali.

 
Qual è la misura del contributo

Il contributo è concesso sulla base degli importi auto-dichiarati nella domanda, nelle seguenti misure:

  1. importo massimo di euro 20.000 per le società cooperative aventi tra uno e dieci addetti nell’esercizio di riferimento;
  2. importo massimo di euro 40.000 per le società cooperative aventi tra undici e venti addetti nell’esercizio di riferimento;
  3. importo massimo di euro 60.000 per le società cooperative aventi oltre i venti addetti nell’esercizio di riferimento.

Per addetti si intendono i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro unico del lavoro dell’impresa. Il numero degli addetti corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile dei dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.
Il contributo in ogni caso non può superare il 70 per cento della perdita di esercizio effettivamente registrata e risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato.


Come predisporre e trasmettere l’istanza

Le istanze per ottenere il contributo devono essere predisposte ed inviate attraverso la piattaforma regionale dedicata presente sul sito internet della Regione Valle d’Aosta a partire dalle ore 14:00 del giorno 2 agosto 2021 e, a pena di esclusione, non oltre le ore 23:59 del giorno 15 novembre 2021.

Il contributo è concesso a domanda, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sulla base dei dati auto dichiarati dalla cooperativa.

L’istanza può essere presentata direttamente dal beneficiario o da un suo delegato.

Nel caso sia presentata da un delegato all’istanza dovrà essere allegata copia dell’atto di delega sottoscritto digitalmente dal delegante. Nel caso in cui la delega non sia firmata digitalmente occorre, altresì, allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità o di riconoscimento, in corso di validità, del delegante. Tale delega, sottoscritta dal beneficiario e datata prima dell’inoltro della domanda, deve essere conservata per successivi controlli da parte della Struttura regionale competente.

Il delegante è consapevole delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni mendaci e attesta che le autodichiarazioni, rese per suo tramite dal delegato, sono complete e veritiere.

Per informazioni telefonare al contact center 800 006 300 dal lunedì al venerdì, orario 08:00 - 17:30.

Misura art. 13 LR 15/2021

Domande frequenti (FAQ)

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