Contributi una tantum a fondo perduto per società cooperative
Contributi alla patrimonializzazione delle società cooperative o dei loro consorzi (art. 13 l.r.15/2021)
Contributi alla patrimonializzazione delle società cooperative o dei loro consorzi (art. 13 l.r.15/2021)
Il contributo, previsto dall’articolo 13 della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15, è destinato, una tantum, a fondo perduto, alle società cooperative a mutualità prevalente o ai loro consorzi iscritti al registro regionale degli enti cooperativi di cui alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), nelle categorie indicate al punto successivo, attive al 23 marzo 2021 e al momento della presentazione della domanda, e aventi sede legale o operativa in Valle d'Aosta. Tale contributo è finalizzato al rafforzamento della struttura patrimoniale e destinato a riserva indivisibile del patrimonio netto.
Possono beneficiare del contributo di cui trattasi, le società cooperative a mutualità prevalente o i loro consorzi, di cui sopra, iscritti nelle categorie:
e aventi le seguenti forme giuridiche:
Sono escluse dall’accesso al contributo le società cooperative o i loro consorzi iscritti al registro regionale degli enti cooperativi, di cui alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), nelle sezioni:
Sono escluse le società a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, i concessionari di pubblici servizi e gli operatori economici del settore creditizio e finanziario.
Sono, inoltre, escluse, dall’accesso al contributo, le società consortili qualora le singole società cooperative facenti parte delle società consortili stesse, richiedano autonomamente il contributo.
Il contributo è concesso sulla base degli importi auto-dichiarati nella domanda, nelle seguenti misure:
Per addetti si intendono i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro unico del lavoro dell’impresa. Il numero degli addetti corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile dei dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.
Il contributo in ogni caso non può superare il 70 per cento della perdita di esercizio effettivamente registrata e risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato.
Le istanze per ottenere il contributo devono essere predisposte ed inviate attraverso la piattaforma regionale dedicata presente sul sito internet della Regione Valle d’Aosta a partire dalle ore 14:00 del giorno 2 agosto 2021 e, a pena di esclusione, non oltre le ore 23:59 del giorno 15 novembre 2021.
Il contributo è concesso a domanda, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sulla base dei dati auto dichiarati dalla cooperativa.
L’istanza può essere presentata direttamente dal beneficiario o da un suo delegato.
Nel caso sia presentata da un delegato all’istanza dovrà essere allegata copia dell’atto di delega sottoscritto digitalmente dal delegante. Nel caso in cui la delega non sia firmata digitalmente occorre, altresì, allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità o di riconoscimento, in corso di validità, del delegante. Tale delega, sottoscritta dal beneficiario e datata prima dell’inoltro della domanda, deve essere conservata per successivi controlli da parte della Struttura regionale competente.
Il delegante è consapevole delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni mendaci e attesta che le autodichiarazioni, rese per suo tramite dal delegato, sono complete e veritiere.
Per informazioni telefonare al contact center 800 006 300 dal lunedì al venerdì, orario 08:00 - 17:30.
La Regione Autonoma Valle d’Aosta ha predisposto una piattaforma web per la presentazione online delle istanze di domanda che può essere raggiungibile tramite la pagina iniziale del sito regionale.
Le uniche credenziali ammesse per accedere alle misure della legge regionale 15/2021 sono le identità digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Le informazioni per effettuare l’accesso sono raccolte nell’apposita pagina informativa.
In caso di delega con firma digitale del delegante è sufficiente caricare sulla piattaforma il file del documento di delega con estensione “.p7m” senza allegare documenti di identità (l’identificazione è garantita dalla firma digitale).
In caso di delega con firma olografa (non firmata digitalmente), occorre allegare il documento digitalizzato con scanner, insieme con la copia digitalizzata fronte e retro del documento di identità del delegante.
La piattaforma richiede di inviare separatamente la copia del lato frontale e di quello posteriore del documento di identità, quindi sarà sufficiente utilizzare i relativi pulsanti per l’invio. Qualora entrambi i lati del documento fossero già riuniti su un unico file, sarà sufficiente spedire il file due volte, utilizzando entrambi i pulsanti di invio.
La data della delega deve essere antecedente alla data di presentazione della domanda. L’originale deve essere conservato per successivi controlli.
Il richiedente deve:
ALCUNI CASI PARTICOLARI
Lo stato ‘attivo’ deve risultare dallo ‘stato attività’ della visura camerale alla data del 23 marzo 2021 e alla data di presentazione della domanda.
Per volume d’affari s’intende quanto riportato nel campo VE50 “Volume d’affari” della dichiarazione IVA – periodo d’imposta 2019.
ESEMPIO 1:
Cooperativa con capitale sociale di euro 20.000,00, con patrimonio netto di euro 100.000,00 e con perdita di euro 8.000,00:
perdita d’esercizio/capitale sociale = 8.000/20.000 = 0,4 = 40%
Requisito soddisfatto
ESEMPIO 2:
Cooperativa con capitale sociale di euro 3.000,00, con patrimonio netto di euro 5.000,00 e con perdita di euro 8.000,00:
perdita d’esercizio/patrimonio netto = 8.000/3.000 = 2,66 = 267%
Requisito soddisfatto
ESEMPIO 3:
Cooperativa con capitale sociale di euro 10.000,00, con patrimonio netto di euro 15.000,00 e con perdita di euro 1.000,00:
perdita d’esercizio/patrimonio netto = 1.000/10.000 = 0,1 = 10%
Requisito NON soddisfatto
Queste informazioni sono presenti sulla visura camerale della società cooperativa.
ESEMPIO 1:
Cooperativa con perdita d’esercizio di euro 5.000,00 e n. 5 addetti (prima fascia contributo massimo di euro 20.000,00):
perdita d’esercizio*70% = 5.000*70/100 = 3.500,00 euro
Contributo massimo erogabile 3.500,00 euro
ESEMPIO 2:
Cooperativa con perdita d’esercizio di euro 40.000,00 e n. 5 addetti (prima fascia contributo massimo di euro 20.000,00):
perdita d’esercizio*70% = 40.000*70/100 = 28.000,00 euro
Contributo massimo erogabile 20.000,00 euro
Consultare il seguente link della Gazzetta Ufficiale:
Gli aiuti di cui all’articolo 13 della l.r. 15/2021 possono essere cumulati con aiuti concessi ai sensi del Quadro Temporaneo, nei limiti dallo stesso previsti. Se il cumulo comporta il superamento dell’importo di euro 1.800.000, o di euro 225.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, l’importo del contributo sarà ricalcolato e concesso nei limiti del plafond ancora disponibile, in applicazione dell’articolo 14, comma 4, del d.M. 31 maggio 2017, n. 115.
L’aiuto può essere altresì cumulato con aiuti concessi ai sensi dei regolamenti “de minimis” o dai regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo previsti da tali regolamenti.
Il contributo di cui all’articolo 13 della l.r. 15/2021 NON è cumulabile con i contributi previsti dalla medesima legge agli articoli:
- 9 (Bonus ai titolari di partita IVA);
- 10 (Bonus per i gestori di bed & breakfast);
- 11 (Contributi nel settore agricolo);
- 22 (Contributi per i maestri di sci e le scuole di sci);
- 23 (Contributo per le guide alpine valdostane).
Ne consegue che i beneficiari in possesso dei requisiti, per accedere alternativamente ai benefici di cui all’articolo 9, 10, 11, 13, 22 e 23 della l.r. 15/2021, potranno accedere a propria scelta, alternativamente all’una o all’altra misura di sostegno, ma non potranno presentare domanda per più contributi.
Nel caso siano accertate false dichiarazioni, il beneficiario, oltre alla revoca del contributo, incorre:
In base all’articolo 9, comma 2, lettera d) del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 300/2000), le sanzioni comprendono l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, esclusivamente per le imprese costituite in forma di società che hanno commesso illeciti amministrativi.
Elenco dei soggetti sottoposti a verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del D.lgs. 159/2011 |
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Impresa individuale |
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Società di capitali o cooperative |
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Società semplice e in nome collettivo |
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Società in accomandita semplice |
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Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice) |
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Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna |
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Considerate le conseguenze legate alla falsa dichiarazione, è consigliabile che il richiedente si faccia rilasciare dai soggetti sopra indicati apposita dichiarazione di insussistenza di motivi ostativi di cui al decreto antimafia (d.lgs. 159/2011).
Le società consortili possono richiedere il contributo solo qualora le singole società cooperative facenti parte delle società consortili stesse non abbiano già richiesto autonomamente il contributo.
All’interno della piattaforma sarà necessario inserire i valori del capitale sociale, del patrimonio netto e della perdita di esercizio. Dovrà essere resa disponibile, in caso di successivi controllo, la documentazione attestante le autodichiarazioni effettuate.
Il contributo è concesso nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19 e del Regime Quadro statale di cui alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020, da ultimo modificata e prorogata dalla decisione C(2021) 2570 del 9 aprile 2021. Il riferimento è, in particolare, alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1. “Aiuti di importo limitato” del Quadro temporaneo.
L’aiuto è concesso fino al massimale complessivo di euro 1.800.000 per operatore economico, al lordo di oneri e imposte (euro 225.000 per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli). Ai fini della verifica del rispetto del suddetto massimale si terrà conto degli aiuti concessi al richiedente, verificabili dall’Amministrazione tramite consultazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), nonché degli aiuti concessi alle imprese ad essa direttamente o indirettamente collegate che operino sullo stesso mercato o su mercati contigui. A tal fine, gli operatori economici richiedenti dovranno segnalare, sotto la propria responsabilità, l’esistenza di eventuali imprese che rientrino nella casistica sopra individuata. (punto 11 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’art. 107, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).
Il contributo non può essere concesso alle imprese in stato di difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, alla data del 31 dicembre 2019;
solo per le micro e piccole imprese, così come definite nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014: non devono essere attualmente soggette a procedure concorsuali per insolvenza e di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto il prestito sia già stato restituito o la garanzia sia già stata revocata, o aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione. Nel caso in cui la micro o piccola impresa sia attualmente soggetta a procedura concorsuale per insolvenza o abbia ricevuto un aiuto al salvataggio o alla ristrutturazione, può accedere al contributo dichiarando di non trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, alla data del 31 dicembre 2019.
ESTRATTO DAL REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE DEL 17 GIUGNO 2014.
Per impresa in difficoltà si intende un'impresa che rientra in almeno una delle seguenti circostanze:
Si definisce micro-impresa, l’impresa che:
Si definisce piccola impresa, l’impresa che:
Si definisce media impresa, l’impresa che: