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Misure Covid-19 a sostegno di eventi sportivi annullati

Contributo a fondo perduto a sostegno di manifestazioni ed eventi programmati nel 2020 e annullati

BENEFICIARI E REQUISITI

  1. Possono beneficiare dei contributi di cui all’articolo 25 (Misure di sostegno di manifestazioni ed eventi sportivi annullati) della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15, di seguito denominata legge, gli enti privati non aventi finalità di lucro, costituiti ed operanti in Valle d’Aosta che abbiano già presentato nel corso dell’anno 2020 domanda di contributo ai sensi del capo V della l.r. 3/2004, nei termini di cui all’articolo 27, comma 2, della medesima legge, a sostegno dell’organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi programmati nel corso dell’anno 2020 ed annullati a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
  2. Ai fini dell’accesso ai contributi, i soggetti identificati al comma 1 del presente allegato devono possedere inoltre i seguenti requisiti:
    a) non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
    b) non essere destinatari di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 16, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della l. 300/2000).


OGGETTO DEI CONTRIBUTI

  1. I contributi sono concessi, limitatamente all'anno 2021, a copertura delle spese sostenute per la promozione e l’organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi programmati nel corso dell’anno 2020 e successivamente annullati a causa dell’intervenuta emergenza epidemiologica da Covid-19.


ENTITA’ DEI CONTRIBUTI

  1. I contributi sono concessi nel limite massimo dell’intera spesa ammissibile a contributo in relazione all’evento annullato, in misura comunque non superiore al disavanzo tra l’ammontare delle spese sostenute e delle entrate regolarmente documentate, sulla base di idonei giustificativi di entrata e di spesa emessi nell’anno 2020 ed al netto degli eventuali contributi già ottenuti ai sensi del capo V della l.r. 3/2004 a sostegno del medesimo evento.
  2. Non verranno ammesse a contributo e non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione del disavanzo eventuali spese non rientranti nelle tipologie indicate all’articolo 4 o giustificate con documentazione fiscale non regolare o non corredata di idonea documentazione che ne comprovi l’avvenuto pagamento.
  3. Qualora l’ammontare complessivo dello stanziamento previsto sul pertinente capitolo di bilancio non risultasse sufficiente a consentire l'applicazione dell’intensità massima di sostegno indicata al comma 1, l'entità del contributo a favore dei diversi soggetti beneficiari verrà proporzionalmente ridotta fino alla concorrenza del medesimo stanziamento.


SPESE AMMISSIBILI E DOCUMENTAZIONE

  1. Sono ammissibili a contributo le spese strettamente e direttamente connesse alla promozione ed all’organizzazione dell’iniziativa annullata, purché rientranti nelle tipologie di spesa indicate nel preventivo allegato all’istanza presentata nell’anno 2020 ai sensi del capo V della l.r. 3/2004, nei termini di cui all’articolo 27, comma 2, della medesima legge e con esclusione delle seguenti:
    a) spese di investimento;
    b) spese per l’acquisto diretto di generi alimentari;
    c) spese per carburanti e pedaggi autostradali;
    d) spese relative a utenze elettriche e telefoniche, salvo quelle riferite a linee specificatamente dedicate allo svolgimento dell’iniziativa.
  2. La spesa ammissibile è considerata al netto dell’IVA e di qualsiasi altro onere di natura fiscale, qualora recuperabile. Restano esclusi dal contributo i bolli e gli oneri per spese e commissioni bancarie.
  3. La documentazione fiscale attestante le spese ammissibili consiste nelle fatture intestate al soggetto richiedente, o in documenti fiscali di valore probatorio equivalente, emesse in data non successiva al 31 dicembre 2020.
  4. La documentazione fiscale attestante le spese sostenute deve risultare altresì corredata di idonea documentazione che ne comprovi l’avvenuto pagamento e devono essere opportunamente riepilogate in un bilancio consuntivo dell'iniziativa. Le spese si intendono sostenute alla data di pagamento della relativa fattura o del documento fiscale di valore probatorio equivalente.
  5. La documentazione fiscale attestante le entrate registrate consiste nelle fatture emesse dal soggetto richiedente nei confronti di sponsor, destinatari di pubblicità o in documenti fiscali di valore probatorio equivalente ed in ogni altra documentazione atta a comprovare l’ottenimento di ulteriori contributi. La suddetta documentazione dovrà risultare altresì corredata di una dichiarazione attestante l’assenza di ulteriori entrate di qualunque genere, dirette o indirette, oltre a quelle relative ai giustificativi presentati.
  6. I conti correnti bancari o postali o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati - anche in via non esclusiva - per il pagamento delle spese ammesse a contributo e per l’accreditamento del contributo concesso, devono essere intestati o cointestati al soggetto beneficiario del contributo.
  7. Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall’euro, il controvalore è determinato sulla base del tasso di cambio relativo al giorno di effettivo pagamento.
  8. Non sarà presa in considerazione, per nessun motivo, per la determinazione del contributo, eventuale ulteriore documentazione che venisse prodotta successivamente al termine fissato per la presentazione delle domande, salvo che non sia stato specificatamente richiesto dall’ufficio regionale competente a titolo di chiarimento sulla documentazione comunque tempestivamente presentata.


TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

  1. Ai fini della concessione dei contributi, i soggetti interessati devono presentare apposita domanda al competente Ufficio sport - contributi e sponsorizzazioni del Dipartimento turismo sport e commercio, entro il termine del 31 agosto 2021.
  2. La domanda, redatta sull'apposito modulo reperibile nella sezione dedicata del sito internet dell'Amministrazione regionale, deve essere corredata della documentazione di spesa e di entrata indicata all'articolo 4 e può essere inviata con posta certificata all'indirizzo turismo@pec.regione.vda.it, a mezzo del servizio postale o corriere, o ancora consegnata a mano presso l'Ufficio sport - contributi e sponsorizzazioni del Dipartimento turismo sport e commercio in Località Autoporto n. 32, Pollein (AO).
  3. Nella domanda, il richiedente è inoltre tenuto ad attestare con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000:
    a) i dati identificativi del rappresentante legale dell’organismo richiedente, firmatario della domanda di contributo, nonché quelli, anche fiscali, dell’organismo stesso;
    b) le risultanze finali del bilancio consuntivo relativo all'iniziativa annullata;
    c) l’assenza di ulteriori entrate di qualunque genere, dirette o indirette, oltre a quelle relative ai giustificativi presentati;
    d) che tutte le spese per le quali viene richiesto il contributo sono strettamente e direttamente connesse alla promozione e all'organizzazione dell'iniziativa annullata;
    e) che l’organismo richiedente, nonché i soggetti di cui all’articolo 85, commi 1 e 2, del d.lgs. 159/2011 non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del medesimo decreto;
    f) di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 16, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della l. 300/2000);
    g) che i conti correnti, bancari o postali, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati, anche in via non esclusiva, per la liquidazione delle spese sostenute e per l’accreditamento dell’agevolazione concessa sono intestati o cointestati al soggetto beneficiario;
    h) di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R.445/2000 e del contestuale obbligo di restituzione di un importo pari all’aiuto indebitamente ottenuto, oltre agli interessi calcolati nella misura legale, decorrenti dalla data di erogazione;
    i) di prendere atto che, in caso di concessione del contributo, i dati fiscali e l’importo del contributo concesso saranno resi pubblici sul sito www.regione.vda.it ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
    j) di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (l’informativa è inserita nel modulo di domanda) e di autorizzare l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto dei principi di liceità, proporzionalità, correttezza e trasparenza;
    k) che i dati inseriti nella domanda sono veritieri e completi.


CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

  1. I contributi sono concessi con provvedimento del Coordinatore del Dipartimento turismo, sport e commercio entro il termine di 90 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande.
  2. L’erogazione del contributo è effettuata, successivamente all’adozione del provvedimento di concessione, da parte del Coordinatore del Dipartimento turismo, sport e commercio.
  3. Ai sensi dell’articolo 18, comma 3bis, della l. 241/1990, i contributi sono concessi sulla base di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorietà rese dai beneficiari ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I contenuti delle dichiarazioni sostitutive sono oggetto di verifica, nei tempi e con le modalità di cui all’articolo 7 e, in caso di dichiarazioni mendaci, oltre alla revoca del contributo, il beneficiario incorre anche nelle sanzioni di cui al successivo articolo 9.
  4. Ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il contributo, in quanto destinato ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorre a tassazione e non sono, pertanto, da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto IRPEF.


CONTROLLI

  1. La struttura competente è autorizzata a disporre idonei controlli allo scopo di accertare il rispetto di ogni obbligo o adempimento previsto dalla legge e dalle presenti disposizioni e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione dell’agevolazione. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 per l’ottenimento dei contributi, successivamente all’erogazione dei medesimi, è effettuato in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, su un campione estratto a sorte dall’elenco dei contributi erogati, non inferiore al 5 per cento e in ogni caso di ragionevole dubbio.
  2. Al fine dell’effettuazione dei controlli, la Struttura regionale competente è autorizzata a richiedere, anche nei casi di cessazione a qualsiasi titolo dell’attività, tutta la documentazione necessaria a comprovare la verifica delle dichiarazioni rese, anche mediante l’effettuazione di sopralluoghi.


REVOCA DEI CONTRIBUTI

  1. Il contributo è revocato qualora dai controlli effettuati successivamente all’erogazione del contributo emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni resi dal beneficiario ai fini della sua concessione.
  2. In caso di revoca l’importo, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l’erogazione dell’agevolazione e la data dell’avvenuta restituzione, è restituito alla Regione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento di revoca.


SANZIONI

  1. Qualora, a seguito dell’attività di controllo di cui all’articolo 7, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il beneficiario, oltre alla revoca del contributo ai sensi del precedente articolo 8, incorre:
    a) secondo quanto stabilito dall’articolo 75, comma 1bis, del d.P.R. 445/2000, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca; restano fermi gli interventi economici in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio;
    b) secondo quanto stabilito dall’articolo 25, comma 9, del decreto-legge 34/2020, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alla regolarità antimafia, nella pena della reclusione da due a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l’articolo 322ter del codice penale (confisca);
    c) secondo quanto stabilito dall’articolo 76 del d.P.R.445/2000, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare, si applica la pena prevista dall’articolo 316ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di contributo erogato di importo inferiore a euro 4.000, la sanzione amministrativa, irrogata dal dirigente della Struttura responsabile del procedimento, da euro 5.164 a euro 25.822, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.


TRATTAMENTO DEI DATI

  1. La base giuridica del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679, è individuata nell’articolo 25 della l.r. 15/2021, che ha previsto la concessione, per l’anno 2021, di un contributo a fondo perduto a copertura delle spese sostenute per la promozione e l’organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi programmati nel corso dell’anno 2020 ed annullati a causa dell’intervenuta emergenza epidemiologica da Covid-19. L’articolo 32, comma 3, della legge attribuisce alla Giunta regionale il compito di definire ogni ulteriore modalità, termine o adempimento concernente il procedimento di concessione e liquidazione del bonus/contributo.
  2. La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. Delegato al trattamento è il Dipartimento turismo, sport e commercio dell’Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio. I dati personali oggetto di trattamento sono, in particolare, i seguenti:
    - i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale, partita IVA, dati anagrafici, residenza, sede, recapiti);
    - l’IBAN del richiedente il contributo;
    - i dati relativi alla sussistenza dei requisiti cui le leggi subordinano l’erogazione di sovvenzioni pubbliche e, in particolare, quelli relativi alla regolarità antimafia per il beneficiario e gli altri soggetti elencati all’articolo 85 del d.lgs. 159/2011;
  3. I dati trattati e memorizzati dalla Regione nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione del contributo, per le verifiche successive sulla spettanza del contributo.
  4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679), la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell’archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.
  5. I dati trattati sono, inoltre, comunicati dalla Regione a tutti i soggetti titolari dei dati autodichiarati dal beneficiario del contributo per effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese (Agenzia delle entrate, Comuni, Ministero dell’interno, Guardia di finanza, Autorità giudiziarie) e per ogni altra comunicazione imposta dalla legge nell’ambito delle finalità del trattamento.
  6. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, è pubblicata sul sito web di Regione ed è parte integrante dell’istanza per richiedere il contributo a fondo perduto.