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Misure Covid-19 relative al contributo per spese investimenti

Per attività turistico-ricettive e commerciali, rifugi alpini, imprese industriali e artigianali e imprese agricole, lavoratori autonomi e professionisti

In cosa consiste il contributo?

Il contributo  per gli investimenti, previsto dall’art. 16 della l.r. 15/2021, è un contributo una tantum a fondo perduto a parziale copertura dei costi per investimenti in beni strumentali o in opere di adeguamento degli spazi funzionali all'esercizio dell'impresa, sostenuti o avviati dal 1° giugno 2021 al 29 ottobre 2021.

  

Chi può beneficiare del contributo?

Possono beneficiare del contributo:

  1. le imprese di cui agli articoli 3 e 8 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), come elencate nel box di seguito;
  2. i proprietari o gestori di rifugi alpini di cui alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11);
  3. le imprese industriali e artigianali di cui alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane) come elencate nel box di seguito;
  4. le imprese di cui agli articoli 5, comma 1, 6, comma 1, e 7 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) come elencate nel box di seguito;
  5. i lavoratori autonomi e i professionisti, singoli o associati, titolari di partita IVA.

 

 Definizione dei settori economici ai fini delle modalità di presentazione della domanda di contributo:

 SETTORE ECONOMICO TURISTICO-RICETTIVO

IMPRESE:

a)        imprese titolari della gestione delle aziende alberghiere di cui alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), dei campeggi e villaggi turistici di cui alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto e norme in materia di turismo itinerante), e degli affittacamere e case e appartamenti per vacanze (CAV) di cui alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) (attività classificate con i codici ATECO: 55.10.00 - 55.20.10 - 55.20.51 - 55.30.00); sono, in ogni caso, escluse dai soggetti beneficiari le imprese titolari della gestione di strutture alberghiere a carattere di multiproprietà o oggetto di frazionamento della proprietà;

b)        imprese mere proprietarie di strutture alberghiere, di campeggi e di villaggi turistici che intendano mantenerne la destinazione d’uso, a condizione che vi sia esercitata un’attività di gestione in forza di regolare contratto; sono, in ogni caso, escluse dai soggetti beneficiari le imprese proprietarie di strutture alberghiere a carattere di multiproprietà o oggetto di frazionamento della proprietà.

 

 

SETTORE ECONOMICO DEL COMMERCIO, DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DEI SERVIZI CORRELATI

IMPRESE:

a)    imprese operanti nel settore del commercio all’ingrosso, al dettaglio e dell’intermediazione commerciale che esercitino un’attività classificata con i codici ATECO: 45.1 (con esclusione delle agenzie di compravendita di cui ai codici 45.11.02 e 45.19.02), 45.3, 45.40.1, 45.40.2, 46 e 47;

b)   imprese appartenenti al settore della somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande), limitatamente a quelle che esercitino un’attività classificata con i codici ATECO: 56.1 (con esclusione dei codici 56.10.12 e 56.10.2), 56.10.3 (limitatamente all’attività di somministrazione di alimenti e bevande), 56.2 e 56.3, nonché, limitatamente alle superfici destinate all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, le discoteche, sale da ballo, night-club e simili (codici 93.29.1), compresi i disco-pub;

c)    imprese operanti nel settore dei servizi, che esercitino un’attività classificata con i codici ATECO: attività delle agenzie di viaggio e tour operators (codice 79.1), attività ausiliarie dell’intermediazione finanziaria (limitatamente al codice 66.19.2), attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione (limitatamente al codice 66.22), attività di mediazione immobiliare (codice 68.31), attività di noleggio di beni limitatamente ai codici 77.21.01 (Noleggio di biciclette) e 77.21.09 (Noleggio di attrezzature e articoli sportivi, escluso quello effettuato con la gestione di impianti sportivi), attività sportive (limitatamente ai codici 93.11, 93.12 e 93.13);   

d)   imprese mere proprietarie di strutture in cui siano esercitate le attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di servizi di cui alle lettere a), b) e c), che intendano mantenerne la destinazione d’uso, a condizione che vi sia esercitata un’attività di gestione in forza di regolare contratto;

e)    centri polifunzionali di servizio di cui all’articolo 12 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l’esercizio dell’attività commerciale).

 

SETTORE ECONOMICO INDUSTRIA E ARTIGIANATO

IMPRESE:

A)        AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

02.10.00 Silvicoltura e altre attività forestali

02.20.00 Utilizzo di aree forestali

02.40.00 Servizi di supporto per la silvicoltura

B)        ESTRAZIONI DI MINERALI DA CAVE E MINIERE

C)        ATTIVITA’ MANIFATTURIERE

D)        FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

E)        FORNITURA DI ACQUA ; RETI FOGNARIE, ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO

F)        COSTRUZIONI

escluse le seguenti attività

41.10.00 Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione

42.99.01 Lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione

G)        COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

45.20.10 Riparazioni meccaniche di autoveicoli

45.20.20 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli

45.20.30 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli

45.20.40 Riparazione e sistemazione di pneumatici per autoveicoli

45.20.91 Lavaggio auto

45.20.99 Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli

45.40.30 Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)

46.77.10 Smantellamento di automobili, computer, televisori ed altre apparecchiature per ottenere e rivendere parti che sono direttamente riutilizzabili come pezzi di ricambio

47.78.20 Attività degli ottici

H)        TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

escluse le seguenti attività

49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano

53 Servizi postali e attività di corriere

I)         ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE

56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

56.10.30 Gelaterie e pasticcerie

J)         SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

M)       ATTIVITA’ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

70.22.01 Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale

70.22.09 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

71.20.10 Collaudi e analisi tecniche di prodotti

72 Ricerca scientifica e sviluppo

73.20.00 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione

74.10.21 Attività dei disegnatori grafici di pagine web

74.10.29 Altre attività dei disegnatori grafici

74.20.11 Attività di fotoreporter

74.20.12 Attività di riprese aeree nel campo della fotografia

74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche

74.20.20 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa

74.30.00 Traduzione e interpretariato

N)        NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

81 Attività di servizi per edifici e paesaggio

82.19.09 Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d’ufficio

82.20.00 Attività dei call center

82.92.10 Imballaggio e confezionamento di generi alimentari

82.92.20 Confezionamento di generi non alimentari

82.99.91 Servizi di stenotipia

P)         ISTRUZIONE

85.53.00 Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche

Q)        SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE

87 Servizi di assistenza sociale residenziale

88 Assistenza sociale non residenziale

R)        ATTIVITA’ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO

E)         DIVERTIMENTO

90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d’arte

S)         ALTRE ATTIVITA’ DI SERVIZI

95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa

96 Altre attività di servizi per la persona (escluse 96.04.20 – 96.09.01 – 96.09.03)

 

SETTORE ECONOMICO AGRICOLTURA

IMPRESE:

A)        AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

01.       Coltivazioni agricole e produzioni di prodotti animali, caccia e servizi connessi (compresa l’attività agrituristica codici ATECO 55.20.52 e 56.10.12)

03.       Pesca e acquacoltura

 

SETTORE ECONOMICO PROPRIETARI E GESTORI DI RIFUGI ALPINI

Sono compresi nel presente settore economico i soggetti di cui di cui alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11), siano essi costituiti o meno in forma di impresa.

 

SETTORE ECONOMICO LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI

Sono compresi nel presente settore economico i soggetti esercenti attività professionali e i lavoratori autonomi residenti o con la sede effettiva di svolgimento dell’attività in Valle d’Aosta, come risultante dalla dichiarazione di apertura della partita IVA (o da successiva variazione), alla data di presentazione della domanda.

Quali sono i requisiti

I richiedenti devono avere, in caso di imprese, la sede legale o l’unità locale operativa in Valle d’Aosta, come risultante dal registro imprese o, in caso di lavoratori e liberi professionisti, essere residenti o avere la sede effettiva di svolgimento dell’attività in Valle d’Aosta, come risultante dalla dichiarazione di apertura della partita IVA (o da successiva variazione), alla data di presentazione della domanda.

 

A chi non spetta il contributo

Sono esclusi dall’accesso al contributo le società consortili e gli studi associati qualora anche solo una delle singole imprese consorziate o dei singoli associati che li costituiscono richiedano autonomamente il contributo.

 

A quanto ammonta il contributo

Il contributo è concesso in misura pari al 30 per cento della spesa complessiva ammessa per singolo operatore economico, al netto degli oneri fiscali, se recuperabili.

 

Quali sono le spese ammissibili

Sono ammesse le spese di investimento, sostenute dal 1° giugno 2021 al 29 ottobre 2021, con un limite minimo di spesa complessiva di euro 3.000 e massimo complessivo di:

  1. euro 25.000, per le imprese con fatturati nel 2019 fino a euro 40.000;
  2. euro 50.000, per le imprese con fatturati nel 2019 da euro 40.001 fino a euro 150.000;
  3. euro 75.000, per le imprese con fatturati nel 2019 da euro 150.001 fino a euro 400.000;
  4. euro 100.000, per le imprese con fatturati nel 2019 da euro 400.001 fino a euro 1.000.000;
  5. euro 250.000, per le imprese con fatturati nel 2019 oltre euro 1.000.000;
  6. euro 50.000, per le imprese attive dal 1° gennaio 2020 e per i proprietari e i gestori di rifugi alpini non costituiti in forma di impresa;
  7. euro 50.000, per i lavoratori autonomi e i professionisti, singoli o associati, per i quali i contributi di cui al presente articolo sono concessi per i soli investimenti, materiali e immateriali, finalizzati alla digitalizzazione.

L’importo della spesa ammissibile è da considerarsi al netto dell’IVA e di qualsiasi altro onere di natura fiscale, se recuperabile. Non sono ammessi a contributo fatture, preventivi di spesa, computi metrici-estimativi o documenti a essi equipollenti il cui importo unitario sia inferiore a euro 1.000, al netto dell’IVA e di ogni altro onere di legge.

Sono ammesse ad agevolazione le sole iniziative di investimento concernenti unità locali ubicate nel territorio della Valle d’Aosta. Per unità locale, si intende la struttura, anche dislocata in più immobili fisicamente separati, ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzata all’esercizio dell’attività ammissibile ad agevolazione, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.

Per i lavoratori autonomi e i professionisti, singoli o associati, sono ammesse ad agevolazione le sole iniziative di investimento concernenti sedi effettive di svolgimento dell’attività ubicate nel territorio della Valle d’Aosta. Le predette iniziative possono riguardare esclusivamente investimenti, materiali e immateriali, finalizzati alla digitalizzazione dell’attività autonoma e/o professionale.

Fatti salvi i limiti minimi e massimi di spesa complessiva ammissibile di cui sopra, sono ammesse a contributo le spese per interventi avviati dal 1° giugno 2021 al 29 ottobre 2021, ancorché non conclusi alla data di presentazione della domanda, quantificati mediante preventivi di spesa, ordini di acquisto o computi metrici-estimativi predisposti da professionisti abilitati. Tali spese sono ammesse a contributo a condizione che almeno il 20 per cento delle stesse sia corredato da idonea documentazione fiscale attestante la loro effettuazione e il loro pagamento e dall’impegno del beneficiario a concludere l’investimento e a trasmettere la relativa rendicontazione entro il termine massimo di un anno dalla data di presentazione della domanda.

 

Quali sono le spese escluse dall’agevolazione

Sono escluse dal contributo le seguenti spese:

  1. acquisto di beni immobili;
  2. acquisto di beni usati o rigenerati;
  3. acquisto di veicoli aziendali il cui costo non sia integralmente deducibile;
  4. acquisto di veicoli a Km 0;
  5. acquisto di smart-phone e tablet;
  6. acquisto di software non contabilizzati come immobilizzazioni immateriali;
  7. spese relative a interventi di manutenzione ordinaria;
  8. spese sostenute e regolate per contanti ovvero tramite permuta o compensazione;
  9. spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate/raggruppate e successivamente rifatturate al Consorzio/Raggruppamento e da questo rimborsate alle singole imprese;
  10. prestazioni effettuate con personale dell’impresa richiedente e i lavori in economia o le commesse interne;
  11. spese effettuate a titolo di locazione finanziaria (leasing);
  12. oneri per spese e commissioni bancarie.

Le spese tecniche relative a progettazione, direzione lavori, collaudo e sicurezza sono ammesse nel limite massimo del 10 per cento della spesa ammissibile riferita alle opere edili e impiantistiche.

 

Come predisporre e trasmettere l’istanza

Le istanze per ottenere il contributo devono essere predisposte ed inviate attraverso la Piattaforma regionale dedicata presente sul sito internet della Regione Valle d’Aosta a partire dalle ore 14:00 del giorno 30 agosto 2021 e non oltre le ore 23:59 del giorno 29 ottobre 2021.

Le domande devono essere redatte esclusivamente on line, accedendo alla Piattaforma dedicata presente sul sito internet regionale, tramite il sistema di autenticazione SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale, Carta d’identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Le domande sono soggette al pagamento dell’imposta di bollo, ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, da assolversi esclusivamente in modo virtuale, salve le esenzioni di legge.

Il contributo è concesso a domanda, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sulla base dei dati auto dichiarati dall’operatore economico richiedente.

Nel caso in cui si avvalga della facoltà prevista dall’articolo 3, comma 11 dell’allegato 1 alla DGR n. 997 del 9 agosto 2021, il richiedente dovrà inserire, a decorrere dal 28 febbraio 2022 e non oltre il termine di un anno dalla data di presentazione della domanda di contributo, la documentazione comprovante l’ultimazione dell’investimento, costituita dalle fatture (o documenti a esse equipollenti) a saldo e dalla relativa documentazione certificativa dell’avvenuto pagamento. La Piattaforma non consentirà l’inserimento di tale documentazione oltre il termine di un anno dalla data di presentazione della domanda. Qualora sia esercitata la predetta facoltà, occorre presentare un’apposita domanda dedicata.

 

Come pagare l’imposta di bollo

Al fine di perfezionare l’assolvimento dell’imposta di bollo di € 16,00, gli utenti assoggettati al pagamento dell’imposta di bollo devono effettuare il pagamento attraverso la funzionalità denominata “Imposta di Bollo SOLO su Istanze” resa disponibile sulla Piattaforma Regionale dei Pagamenti integrata PagoPA. Per maggiori dettagli consultar la sezione “Istruzioni bollo virtuale”.

Una volta effettuato il pagamento, il richiedente dovrà inserire nella domanda il codice IUV indicato nella ricevuta telematica, come evidenziato nell’esempio in calce, di avvenuto pagamento (RT), che la Piattaforma avrà inviato alla casella e-mail indicata dall’utente al momento del pagamento stesso. 

 

Chi può presentare la domanda

La domanda può essere presentata dai:

  1. titolari/legali rappresentanti delle imprese richiedenti;
  2. lavoratori autonomi e professionisti, singoli o associati;
  3. proprietari o gestori di rifugi alpini, anche se non costituiti in forma di impresa;
  4. delegati dei richiedenti, muniti di apposita delega per la presentazione della domanda di

Nel caso in cui la domanda sia presentata da un delegato, all’istanza dovrà essere allegata copia dell’atto di delega sottoscritto digitalmente dal delegante. Nel caso in cui la delega non sia firmata digitalmente occorre, altresì, allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità o di riconoscimento, in corso di validità, del delegante. Tale delega, sottoscritta dal beneficiario e datata prima dell’inoltro della domanda, deve essere conservata per successivi controlli da parte della Struttura regionale competente.

Il delegante è consapevole delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni mendaci e attesta che le autodichiarazioni, rese per suo tramite dal delegato, sono complete e veritiere.

Per informazioni telefonare al contact center 800 006 300 dal lunedì al venerdì, orario 08:00 - 17:30.

Misura art. 16 LR 15/2021

Domande frequenti (FAQ)

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