La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, disciplinata dall’articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dal Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è la sede in cui si realizza la concentrazione dei rapporti tra Stato e Regioni, nelle materie di comune interesse, con funzioni consultive e decisorie, fungendo da strumento di raccordo interistituzionale, in attuazione del principio costituzionale di leale collaborazione.
Essa è composta, da un lato, dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e, dall’altro, dai rappresentanti del Governo di volta in volta invitati dal Ministro per gli Affari regionali, che la presiede per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Le Regioni e le Province autonome sono rappresentate in Conferenza uti singulae benché, per prassi, in tale sede vengano esposte - ad opera, generalmente, del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome o del Coordinatore della competente Commissione di quest’ultima - le posizioni previamente elaborate in sede interregionale.
Nell’ambito della Conferenza, le cui sedute hanno in genere cadenza mensile, le Regioni e le Province autonome sono principalmente chiamate a pronunciarsi su atti di iniziativa governativa, risultando pertanto tale organo sostanzialmente funzionale all’attività statale.
In particolare, i Presidenti o gli assessori loro delegati formulano pareri sugli schemi normativi (disegni di legge, decreti legislativi e regolamenti) e concertano atti amministrativi (ad es.: riparti di fondi statali, proposte di deliberazione del CIPE, linee guida, nomina di responsabili di enti ed organismi).
I principali atti della Conferenza sono quindi i pareri, le intese (c.d. deboli e forti), gli accordi e le deliberazioni.
Le Regioni e le Province autonome, in generale, esprimono la propria posizione all’unanimità. Tuttavia, possono essere approvati con l’avviso favorevole della sola maggioranza – fermo restando l’assenso del Governo – oltre ai pareri, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie e le nomine dei responsabili di enti ed organismi.