Testo approvato dall'Assemblea del 13 ottobre 2005
Art. 1
(costituzione e sede)
E' costituito, con sede in Roma, il Centro interregionale di studi e documentazione, denominato "CINSEDO".
Art. 2
Sono soci del Centro le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 3
(finalità)
Il Centro:
Il Centro non ha scopi di lucro.
Art. 4
(servizi prestati da terzi)
Il Centro ha facolta' di prestare la propria collaborazione ad altri soggetti pubblici o privati, qualora l'Assemblea lo decida e purche' tale collaborazione non pregiudichi la sua attivita' nei confronti delle Regioni e delle Province autonome.
Il Centro puo' avvalersi della collaborazione di Istituti universitari, di Istituti specializzati e di altri Centri pubblici o privati per ricerche e studi implicanti professionalita' tecnico-scientifiche specifiche.
Art. 5
(prestazioni)
Le prestazioni del Centro nei confronti dei propri associati sono normalmente gratuite. Nei casi particolarmente rilevanti e di interesse non generale, potrà essere richiesto un contributo specifico a copertura dei costi occorrenti.
Art. 6
(patrimonio)
Il patrimonio del Centro è costituito dai beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti. In caso di scioglimento del Centro il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.
Art. 7
(entrate)
Le entrate del Centro sono costituite:
Art. 8
(organi)
Sono organi del Centro:
Art .9
(assemblea – modalità di costituzione)
L'Assemblea è costituita dai Presidenti in carica delle Regioni e delle Province autonome, nella loro qualità di rappresentanti legali delle Regioni e delle Province autonome.
L'Assemblea e' presieduta e convocata dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente o in mancanza dal Presidente in carica piu' anziano di eta'.
Art. 10
(assemblea – funzionamento)
L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno. Deve inoltre essere convocata entro dieci giorni tutte le volte che ne facciano richiesta almeno cinque Presidenti di Regione o Provincia autonoma oppure il Presidente del Collegio dei Revisori.
L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 8 giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
In caso di impossibilità di partecipazione, ciascun Presidente di Regione o della Provincia autonoma di Trento o Bolzano puo' farsi validamente rappresentare da persona munita di apposita delega scritta.
Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza di almeno la meta' piu' uno dei Presidenti di Regione o Provincia autonoma o loro delegati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
Per modificare lo Statuto è comunque necessario il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.
Per deliberare lo scioglimento del Centro e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto.
Art. 11
(assemblea – funzioni)
L'Assemblea:
Art. 12
(Presidente e Vice Presidente)
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e ne assicura l'attuazione delle decisioni.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento.
Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica per il periodo stabilito dall’Assemblea, non superiore comunque a tre anni, e sono rieleggibili.
Art. 13
(Il Direttore generale)
Il Direttore del Centro e' nominato dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei soci.
Dura in carica cinque anni e puo' essere confermato.
La nomina puo' essere revocata in ogni momento con le stesse modalita' con cui e' avvenuta.
Il Direttore ha la legale rappresentanza del Centro e la firma sociale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.
Egli cura l'attivita' ordinaria e straordinaria del Centro salva diversa espressa previsione del presente Statuto.
Il Direttore e' responsabile della gestione del Centro.
Il Direttore, in particolare:
Art. 14
(Il Segretario generale delle Conferenza delle Regioni)
Il Segretario generale della Conferenza è nominato a maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea.
Dura in carica 5 anni e può essere confermato.
La nomina può essere revocata in ogni momento con le stesse modalità con cui è avvenuta.
Il Segretario generale è tenuto a:
Art. 15
(Collegio dei Revisori)
Il Collegio dei Revisori e' composto da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti.
Il Collegio dura in carica due anni.
Esso provvede al riscontro degli atti di gestione; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso, mediante apposite relazioni, sul bilancio preventivo e su quello consuntivo; effettua verifiche di cassa; esercita, per quanto applicabili le funzioni attribuite ai sindaci dagli artt. 2403 e seguenti del codice civile.
Art. 16
(collaborazione)
Il Centro opera in raccordo con gli Uffici di Rappresentanza di Roma delle Regioni e delle Province autonome.
Art. 17
(anno finanziario)
L'anno finanziario inizia al 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno finanziario deve essere sottoposto all’Assemblea il rendiconto economico e finanziario. Il testo delle delibere adottate deve essere inviato agli associati, assieme al rendiconto stesso, entro un mese dalla data dell’Assemblea.
Art. 18
(disposizione finale)
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si osservano le disposizioni del Codice Civile in materia di istituzioni di carattere privato