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Valle d'Aosta Rapporti Istituzionali

Statuto del Cinsedo

Testo approvato dall'Assemblea del 13 ottobre 2005

Art. 1
(costituzione e sede)

E' costituito, con sede in Roma, il Centro interregionale di studi e documentazione, denominato "CINSEDO".

Art. 2

Sono soci del Centro le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3
(finalità)

Il Centro:

  • effettua - su richiesta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e di ciascun Presidente di Regione e Provincia autonoma – studi e ricerche in materia giuridica, economica, amministrativa con particolare riferimento all’ordinamento ed alle esigenze regionali e locali ed ai rapporti con i poteri dello Stato;
  • garantisce il necessario supporto operativo, tecnico e giuridico predisponendo, anche come segreteria della Conferenza, la documentazione necessaria all'attivita' della stessa;
  • promuove ricerche, indagini, rilevazioni e studi attinenti all'ordinamento regionale italiano e al suo funzionamento;
  • cura la diffusione, con ogni mezzo ritenuto opportuno, dei risultati conseguiti;
  • raccoglie, coordina ed elabora informazioni e dati connessi con le finalità anzidette;
  • favorisce l'informazione e la documentazione sulle attività delle Regioni e Province autonome;
  • collabora con soggetti pubblici e privati che s'interessano delle finalità di cui sopra;
  • svolge ogni altro compito affidatogli dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Il Centro non ha scopi di lucro.

Art. 4
(servizi prestati da terzi)

Il Centro ha facolta' di prestare la propria collaborazione ad altri soggetti pubblici o privati, qualora l'Assemblea lo decida e purche' tale collaborazione non pregiudichi la sua attivita' nei confronti delle Regioni e delle Province autonome.
Il Centro puo' avvalersi della collaborazione di Istituti universitari, di Istituti specializzati e di altri Centri pubblici o privati per ricerche e studi implicanti professionalita' tecnico-scientifiche specifiche.

Art. 5
(prestazioni)

Le prestazioni del Centro nei confronti dei propri associati sono normalmente gratuite. Nei casi particolarmente rilevanti e di interesse non generale, potrà essere richiesto un contributo specifico a copertura dei costi occorrenti.

Art. 6
(patrimonio)

Il patrimonio del Centro è costituito dai beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti. In caso di scioglimento del Centro il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Art. 7
(entrate)

Le entrate del Centro sono costituite:

  • dai contributi versati dai soci;
  • dai contributi volontari di soggetti pubblici e privati;
  • dalle contribuzioni erogate in relazione alle prestazioni rese a favore di soggetti pubblici o privati che ne abbiano fatto richiesta;
  • da lasciti e donazioni;
  • dal reddito dei beni costituenti il proprio patrimonio.
  • dai proventi di eventuali attività commerciali esercitate occasionalmente e comunque in via non principale rispetto all’attività istituzionale.
    E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Centro, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 8
(organi)

Sono organi del Centro:

  • L'Assemblea dei soci;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei Revisori.
      

Art .9
(assemblea – modalità di costituzione)

L'Assemblea è costituita dai Presidenti in carica delle Regioni e delle Province autonome, nella loro qualità di rappresentanti legali delle Regioni e delle Province autonome.
L'Assemblea e' presieduta e convocata dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente o in mancanza dal Presidente in carica piu' anziano di eta'.

Art. 10
(assemblea – funzionamento)

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno. Deve inoltre essere convocata entro dieci giorni tutte le volte che ne facciano richiesta almeno cinque Presidenti di Regione o Provincia autonoma oppure il Presidente del Collegio dei Revisori.
L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 8 giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
In caso di impossibilità di partecipazione, ciascun Presidente di Regione o della Provincia autonoma di Trento o Bolzano puo' farsi validamente rappresentare da persona munita di apposita delega scritta.
Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza di almeno la meta' piu' uno dei Presidenti di Regione o Provincia autonoma o loro delegati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
Per modificare lo Statuto è comunque necessario il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.
Per deliberare lo scioglimento del Centro e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto.

Art. 11
(assemblea – funzioni)

L'Assemblea: 

  • elegge, nel proprio seno, il Presidente e il Vice Presidente del Cinsedo;
  • approva lo Statuto del Centro e le sue modificazioni;
  • nomina e revoca il Direttore generale e il Segretario generale della Conferenza delle Regioni;
  • nomina il Collegio dei Revisori;
  • approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
  • emana gli indirizzi e le direttive per il funzionamento del Centro;
  • fissa le quote sociali;
  • approva eventuali Regolamenti di attuazione dello Statuto;
  • determina la Pianta organica del Centro ed il contratto di lavoro dei dipendenti;
  • fissa il trattamento giuridico ed economico del Direttore generale e del Segretario generale;
  • delibera lo scioglimento del Centro e la devoluzione del patrimonio;
  • decide su ogni altra attivita' straordinaria.

Art. 12
(Presidente e Vice Presidente)

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e ne assicura l'attuazione delle decisioni. 

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento.
Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica per il periodo stabilito dall’Assemblea, non superiore comunque a tre anni, e sono rieleggibili.

Art. 13
(Il Direttore generale)

Il Direttore del Centro e' nominato dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei soci.
Dura in carica cinque anni e puo' essere confermato.
La nomina puo' essere revocata in ogni momento con le stesse modalita' con cui e' avvenuta.
Il Direttore ha la legale rappresentanza del Centro e la firma sociale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.
Egli cura l'attivita' ordinaria e straordinaria del Centro salva diversa espressa previsione del presente Statuto.
Il Direttore e' responsabile della gestione del Centro.
Il Direttore, in particolare: 

  • predispone, avendone la responsabilita', tutti gli atti da sottoporre all'esame dell'Assemblea;
  • dirige il Centro, sovraintende all'attivita' della struttura organizzativa, ha la responsabilita' delle risorse umane e strumentali in essa operanti, cura la gestione del
  • personale e lo assume nell'ambito dei posti di pianta organica e delle previsioni finanziarie;
  • stipula convenzioni, accordi, contratti conseguenti agli indirizzi e alle direttive dell'Assemblea;
  • affida incarichi;
  • coordina l'attivita' dei gruppi di lavoro interni al Centro e cura i rapporti con i consulenti;
  • predispone una relazione sull'attivita' svolta da sottoporre all'Assemblea unitamente alla proposta di bilancio preventivo e consuntivo.
  • assicura, in raccordo con il Segretario generale della Conferenza, che l’attività del Centro sia organizzata con particolare attenzione a:il monitoraggio dell’attuazione delle politiche generali definite dalla Conferenza delle Regioni;
  • il corretto ed efficiente rapporto tra gli Uffici, la Conferenza e il sistema delle Regioni, elaborando proposte e interventi atti a determinare adeguati flussi informativi al sistema delle Regioni.
  • Il Direttore del Centro, può anche essere un dirigente regionale messo a disposizione o distaccato o comandato ed in tal caso l'Assemblea determina l'indennità di funzione.

Art. 14
(Il Segretario generale delle Conferenza delle Regioni)

Il Segretario generale della Conferenza è nominato a maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea.
Dura in carica 5 anni e può essere confermato.
La nomina può essere revocata in ogni momento con le stesse modalità con cui è avvenuta.
Il Segretario generale è tenuto a:

  • fornire indicazioni utili all’attuazione delle politiche generali, in coerenza con le decisioni assunte dalla Conferenza;
  • assistere il Presidente, il Vice Presidente e l’Ufficio di Presidenza nell’esercizio delle funzioni istituzionali ad essi espressamente affidate dalla Conferenza;
  • curare, in relazione alla concreta realizzazione delle determinazioni della Conferenza, il raccordo tra la Conferenza stessa e gli organismi dello Stato e di altri Enti a carattere nazionale ed internazionale;
  • assicurare interventi volti ad integrare e implementare l’azione della Conferenza rispetto allo scenario istituzionale;
  • garantire le relazioni con gli organi istituzionali, con particolare riferimento al Governo e al Parlamento per la piena attuazione delle indicazioni fornite dalla Conferenza avanzando anche adeguate proposte.
  • Nell’espletamento delle funzioni di cui sopra il Segretario generale della Conferenza si attiverà in stretto raccordo e collaborazione con il Direttore generale del Centro. 

Art. 15
(Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori e' composto da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti.
Il Collegio dura in carica due anni.
Esso provvede al riscontro degli atti di gestione; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso, mediante apposite relazioni, sul bilancio preventivo e su quello consuntivo; effettua verifiche di cassa; esercita, per quanto applicabili le funzioni attribuite ai sindaci dagli artt. 2403 e seguenti del codice civile.

Art. 16
(collaborazione)

Il Centro opera in raccordo con gli Uffici di Rappresentanza di Roma delle Regioni e delle Province autonome.

Art. 17
(anno finanziario)

L'anno finanziario inizia al 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno finanziario deve essere sottoposto all’Assemblea il rendiconto economico e finanziario. Il testo delle delibere adottate deve essere inviato agli associati, assieme al rendiconto stesso, entro un mese dalla data dell’Assemblea.

Art. 18
(disposizione finale)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si osservano le disposizioni del Codice Civile in materia di istituzioni di carattere privato