Contributo una tantum a fondo perduto per Bed & Breakfast
Bonus per i gestori di bed & breakfast (Art. 10, l.r. 15/2021)
Bonus per i gestori di bed & breakfast (Art. 10, l.r. 15/2021)
I gestori di bed & breakfast di cui all’articolo 16bis della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), provvisti o sprovvisti di partita IVA
Il Bonus può essere cumulato con altri aiuti concessi per le medesime finalità, ma non è cumulabile con il contributo previsto dalla l.r. 15/2021 all’articolo 9 (Bonus ai titolari di partita IVA).
L’amministrazione regionale ha predisposto la piattaforma web per l’acquisizione delle domande.
L’accesso a tale piattaforma sarà consentito solamente con le identità digitali SPID, CNS e CIE. Non sono più valide le credenziali richieste nell’anno 2020. Per maggiori informazioni, consulta la pagina dedicata alle “istruzioni per l’accesso ”.
È possibile fare domanda a partire dal 19 luglio 2021 alle ore 14.00, sulla piattaforma “Misure Covid-19”.
Per informazioni telefonare al contact center 800.006300 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 17:30).
Vai alla misura art. 10La piattaforma è stata testata con successo con i seguenti browser per computer (piattaforme mobili non completamente testate): Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge.
Il browser Internet Explorer non è compatibile con la piattaforma web di inserimento delle domande.
Attenzione! Al call center sono arrivate segnalazioni di utenti relative all'uso di browser Firefox incorporati in alcuni tipi di soluzioni CNS autoavvianti. In quei casi l'apparato presenta nei PC un menu dal quale si può avviare direttamente Firefox configurato per l'uso con firma digitale e CNS. I browser Firefox incorporati nella chiavetta sono tuttavia risultati non aggiornati e risalenti fino a 6 anni fa, presentando notevoli problemi di compatibilità con la piattaforma web (per esempio impossibilità di inviare una istanza di domanda). Il browser integrato nella CNS non è aggiornabile, quindi in casi del genere si suggerisce di contattare l'assistenza del fornitore della CNS, chiedendo se sia possibile effettuare l'aggiornamento, o in alternativa di farsi rilasciare una SPID e utilizzarla al posto della CNS con un browser aggiornato e compatibile con la piattaforma.
Per maggiori informazioni su SPID, CIE e CNS e sull'accesso, è disponibile una pagina informativa.
Il contributo è concesso a domanda, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sulla base dei dati auto dichiarati dall'operatore economico richiedente. L’istanza può essere presentata direttamente dal beneficiario o da un suo delegato, nel qual caso all’istanza dovrà essere allegata copia dell’atto di delega sottoscritto digitalmente dal delegante. Nel caso in cui la delega non sia firmata digitalmente, occorre, altresì, allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità o di riconoscimento, in corso di validità, del delegante. Tale delega, sottoscritta dal beneficiario e datata prima dell’inoltro della domanda, deve essere conservata per successivi controlli da parte della Struttura regionale competente. Il delegante è consapevole delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni mendaci e attesta che le autodichiarazioni, rese per suo tramite dal delegato, sono complete e veritiere.
No
In caso di delega con firma digitale del delegante è sufficiente caricare sulla piattaforma il file del documento di delega con estensione .p7m senza allegare documenti di identità (l'identificazione è garantita dalla firma digitale).
In caso di delega non firmata digitalmente, con firma autografa, occorre allegare il documento digitalizzato con scanner, insieme con la copia digitalizzata fronte e retro del documento di identità del delegante.
La piattaforma richiede di inviare separatamente la copia del lato frontale e di quello posteriore del documento di identità, quindi sarà sufficiente utilizzare i relativi pulsanti per l'invio. Qualora entrambi i lati del documento fossero già riuniti su un unico file, sarà sufficiente spedire il file due volte, utilizzando entrambi i pulsanti di invio.
La data della delega deve essere antecedente la data di presentazione della domanda. L’originale deve essere conservato per i successivi controlli.
Sì, in caso contrario l’accredito verrà respinto dal sistema di pagamento.
Le domande potranno essere presentate sino al 30 settembre 2021.
No
No. E’ ammessa la presentazione di una sola domanda di contributo ai sensi dell’articolo 10.
Per calcolare il reddito di riferimento per agevolazioni fiscali relativo al periodo di imposta 2020 (che non deve essere superiore ad euro 20.000,00), si fa riferimento al dato sotto riportato a cui occorre sottrarre i redditi derivanti dall’esercizio dell’attività di bed & breakfast:
IN CASO DI 730 (RIGO 137)
IN CASO DI MODELLO UNICO (RIGO RN1)
Si dovrà sommare l’importo risultante dalle ricevute emesse nei due periodi e verificare la sussistenza della riduzione del 30%.
In mancanza di ricevute o altra documentazione che possa certificare la riduzione del 30%, si dovrà calcolare, per ognuno dei due semestri, il prezzo medio, tra il prezzo minimo e il prezzo massimo dichiarati alla Struttura regionale competente ai sensi dell’art. 24 della l.r. 11/1996, e moltiplicarlo per le presenze dichiarate ai fini ISTAT in ognuno dei due semestri.
Per calcolare i ricavi, si fa riferimento:
(i) al volume d’affari del modello di dichiarazione IVA 2021 – periodo d’imposta 2020 – e più precisamente all’importo riportato nel campo VE50 “Volume d’affari” della predetta dichiarazione IVA;
(ii) per i titolari di partita IVA che non hanno obbligo di dichiarazione IVA, occorre fare riferimento all’ammontare dei ricavi da determinare tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito;
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il soggetto beneficiario, oltre alla revoca del contributo, incorre: