Guide alpine
Contirbuto di 4.000 euro. Le domande possono essere presentate dalle ore 14 del 16 agosto
Contirbuto di 4.000 euro. Le domande possono essere presentate dalle ore 14 del 16 agosto
Il contributo a favore delle Guide Alpine, previsto dall’articolo 23 della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15, è un contributo a fondo perduto, in misura fissa forfettaria pari ad euro 4.000,00, una tantum e non ripetibile, concesso, a determinate condizioni, in conseguenza dei danni derivanti dalla riduzione o dalla limitazione delle attività conseguenti al protrarsi della crisi pandemica da COVID-19.
Ai fini della concessione del contributo, i soggetti beneficiari devono essere in possesso, contestualmente, di tutti i seguenti requisiti:
Il contributo di cui all’articolo 23 della l.r 15/2021 (Contributi a favore delle Guide Alpine) NON è cumulabile con il bonus di cui all’articolo 9 (Bonus ai titolari di partita IVA) e con quello di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a) (Contributi per i maestri di sci ) della medesima legge. Ne consegue che i soggetti beneficiari provvisti di partita IVA, in possesso dei requisiti per accedere alternativamente ai benefici di cui all’articolo 23 oppure all’articolo 22, comma 1, lettera a) della l.r 15/2021 possono accedere alternativamente, a propria discrezione, ad una sola delle suddette misure di sostegno.
Le istanze per ottenere il contributo devono essere predisposte e inviate attraverso la piattaforma regionale dedicata.
L’accesso a tale piattaforma sarà consentito solamente con le identità digitali SPID, CNS e CIE. Non sono più valide le credenziali richieste nell’anno 2020. Per maggiori informazioni, consulta la pagina dedicata alle “istruzioni per l’accesso”.
È possibile fare domanda a partire dalle ore 14:00 del giorno 16 agosto 2021 e non oltre le ore 23:59 del giorno 30 settembre 2021. Il contributo è concesso a domanda, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sulla base dei dati auto dichiarati dall'operatore economico richiedente. La domanda può essere presentata una sola volta da ciascun operatore economico. L’istanza può essere presentata direttamente dal beneficiario o da un suo delegato, nel qual caso all’istanza dovrà essere allegata copia dell’atto di delega sottoscritto digitalmente dal delegante. Nel caso in cui la delega non sia firmata digitalmente, occorre, altresì, allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità o di riconoscimento, in corso di validità, del delegante. Tale delega, sottoscritta dal beneficiario e datata prima dell’inoltro della domanda, deve essere conservata per successivi controlli da parte della Struttura regionale competente. Il delegante è consapevole delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni mendaci e attesta che le autodichiarazioni, rese per suo tramite dal delegato, sono complete e veritiere.
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