Indennità per lavoratori dipendenti senza più NASpI
Indennità regionale per i lavoratori dipendenti che hanno terminato la NASpI nel periodo compreso tra il 1/06/2020 e il 31/03/2021
Indennità regionale per i lavoratori dipendenti che hanno terminato la NASpI nel periodo compreso tra il 1/06/2020 e il 31/03/2021
La misura consiste in un’indennità forfettaria erogata ai lavoratori dipendenti che abbiano cessato di beneficiare della NASpI nel periodo compreso tra il 1° giugno 2020 e il 31 marzo 2021.
Possono beneficiare della misura i lavoratori che, per tutto il periodo compreso tra la data di cessazione della NASpI e il 31 marzo 2021, risultino:
residenti in Valle d’Aosta
non titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro a tempo determinato della durata non superiore a quarantacinque giorni e del contratto di lavoro intermittente, sia a tempo determinato che indeterminato
non titolari di pensione diretta
e che, alla data di presentazione della domanda, non siano beneficiari del Reddito di Cittadinanza.
L’indennità è concessa in misura pari a euro 1.000.
L’indennità è cumulabile con le misure nazionali e/o regionali, ma non è cumulabile con le indennità previste dalla legge regionale 3/2021 (Misure a sostegno dei lavoratori dipendenti a tempo determinato, anche stagionali, che hanno cessato di beneficiare della NASpI).
L’amministrazione regionale sta predisponendo la piattaforma web per l’acquisizione delle domande.
L’accesso a tale piattaforma sarà consentito solamente con le identità digitali SPID, CNS e CIE. Non sono più valide le credenziali richieste nell’anno 2020. Per maggiori informazioni, consulta la pagina dedicata alle “istruzioni per l’accesso.
E’ possibile presentare la domanda anche tramite i Patronati oppure delegando una persona di fiducia.
È possibile fare domanda a partire dal 5 luglio 2021, alle ore 14.00, sulla piattaforma “Misure Covid-19”.
Per informazioni scrivere a misurecovidlavoratori@regione.vda.it o telefonare al contact center 800 006 300
Vai alla misuraLa piattaforma è stata testata con successo con i seguenti browser per computer (piattaforme mobili non completamente testate): Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge.
Il browser Internet Explorer non è compatibile con la piattaforma web di inserimento delle domande.
Attenzione! Al call center sono arrivate segnalazioni di utenti relative all'uso di browser Firefox incorporati in alcuni tipi di soluzioni CNS autoavvianti. In quei casi l'apparato presenta nei PC un menu dal quale si può avviare direttamente Firefox configurato per l'uso con firma digitale e CNS. I browser Firefox incorporati nella chiavetta sono tuttavia risultati non aggiornati e risalenti fino a 6 anni fa, presentando notevoli problemi di compatibilità con la piattaforma web (per esempio impossibilità di inviare una istanza di domanda). Il browser integrato nella CNS non è aggiornabile, quindi in casi del genere si suggerisce di contattare l'assistenza del fornitore della CNS, chiedendo se sia possibile effettuare l'aggiornamento, o in alternativa di farsi rilasciare una SPID e utilizzarla al posto della CNS con un browser aggiornato e compatibile con la piattaforma.
Per maggiori informazioni su SPID, CIE e CNS e sull'accesso, è disponibile una pagina informativa.
No, se non ha beneficiato della NASpI non le spetta l’indennità perché uno dei requisiti per ottenere l’indennità è avere terminato la NASpI nel periodo compreso tra il 1° giugno 2020 e il 31 marzo 2021.
Con data di fine NASpI si intende il giorno in cui si esauriscono le giornate autorizzate dall’INPS.
E’ sufficiente accedere all’area personale MyInps dell’Istituto Previdenziale e consultare il dettaglio dell’ultima domanda presentata, nel servizio “Fascicolo previdenziale del cittadino”, alla voce “Prestazioni” del menu, sezione “Pagamenti”.
No, se ha terminato la NASPI prima del 1° giugno 2020 non può beneficiare dell’indennità.
Si precisa che se il lavoratore è stato titolare di più rapporti di lavoro a tempo determinato è necessario verificare che la somma dei giorni di tutti i contratti non sia superiore a 45 giornate. I contratti intermittenti, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, sono esclusi dal conteggio.
No, l’indennità è erogata una tantum (una sola volta).
Sì, è necessario avere la residenza in Valle d’Aosta dalla data di cessazione della NASpI e il 31 marzo 2021. Pertanto, non è sufficiente essere domiciliati in Valle d’Aosta o avere prestato l’attività lavorativa in Valle d’Aosta nel periodo richiesto dalla legge (per esempio un lavoratore stagionale con residenza in Piemonte che durante l’estate ha lavorato in un Comune valdostano, mantenendo la sua residenza in Piemonte, non può presentare domanda).
No. Il beneficio è previsto per tutti i lavoratori subordinati con i requisiti di cui sopra.
Il pagamento dell’imposta di bollo non è richiesto.
Sì, in caso contrario l’accredito verrà respinto dal sistema di pagamento.
L’indennità è concessa secondo l’ordine cronologico di presentazione (data e ora) e nei limiti delle disponibilità di bilancio.
Le domande potranno essere presentate sino al 30 settembre 2021.
Documento doc (80Kb)