Misure Covid-19 per lavoratori senza NASpI
Indennità regionale per i lavoratori a tempo determinato - lavoratori disoccupati che hanno terminato la NASpI nel periodo compreso tra il 01/11/2020 e il 31/03/2021 (art. 1 comma 1, lr n. 3/2021)
Indennità regionale per i lavoratori a tempo determinato - lavoratori disoccupati che hanno terminato la NASpI nel periodo compreso tra il 01/11/2020 e il 31/03/2021 (art. 1 comma 1, lr n. 3/2021)
La Misura consiste in un’indennità una tantum destinata ai lavoratori a tempo determinato che, a causa delle conseguenze della pandemia, non hanno ripreso l’attività lavorativa nella stagione invernale 2020/2021.
Possono presentare domanda i lavoratori dipendenti a tempo determinato:
e che, per tutto il periodo compreso fra la data di cessazione della NASPI (indennità di disoccupazione) e la data di presentazione della domanda di indennità, siano:
L’indennità ammonta a:
Sì, può essere cumulata con altre misure regionali o nazionali. Le indennità previste dall’articolo 1 della legge n.3/2021 non sono, invece, cumulabili tra loro.
L’amministrazione regionale ha predisposto la piattaforma web per l’acquisizione delle domande.
Con provvedimento dirigenziale n. 3950 del 16/07/2021, le domande per l’indennità non sono soggette all’imposta di bollo. La presentazione della domanda non è quindi soggetta al pagamento dell'imposta di bollo.
L’accesso a tale piattaforma sarà consentito solamente con le identità digitali SPID, CNS e CIE. Non sono più valide le credenziali richieste nell’anno 2020. Per maggiori informazioni, consulta la pagina dedicata alle “istruzioni per l’accesso”.
Per compilare la domanda, saranno richiesti i seguenti dati:
Non è necessario allegare alcun documento alla domanda.
È possibile fare domanda da Martedì 6 aprile 2021, a partire dalle ore 14.00, sulla piattaforma “Misure Covid-19”.
Il termine per presentare la domanda è il 30 novembre 2021.
Per informazioni, scrivere a misurecovid-19@regione.vda.it o telefonare ai numeri:
0165 274554
0165 274535
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00.
Misura art. 1 comma 1, lr n. 3/2021La piattaforma è stata testata con successo con i seguenti browser per computer (piattaforme mobili non completamente testate): Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge.
Il browser Internet Explorer non è compatibile con la piattaforma web di inserimento delle domande.
Attenzione! Al call center sono arrivate segnalazioni di utenti relative all'uso di browser Firefox incorporati in alcuni tipi di soluzioni CNS autoavvianti. In quei casi l'apparato presenta nei PC un menu dal quale si può avviare direttamente Firefox configurato per l'uso con firma digitale e CNS. I browser Firefox incorporati nella chiavetta sono tuttavia risultati non aggiornati e risalenti fino a 6 anni fa, presentando notevoli problemi di compatibilità con la piattaforma web (per esempio impossibilità di inviare una istanza di domanda). Il browser integrato nella CNS non è aggiornabile, quindi in casi del genere si suggerisce di contattare l'assistenza del fornitore della CNS, chiedendo se sia possibile effettuare l'aggiornamento, o in alternativa di farsi rilasciare una SPID e utilizzarla al posto della CNS con un browser aggiornato e compatibile con la piattaforma.
Per maggiori informazioni su SPID, CIE e CNS e sull'accesso, è disponibile una pagina informativa.
No, se non ha beneficiato della NASPI non le spetta l’indennità perché uno dei requisiti richiesti per ottenere l’indennità è avere terminato la NASPI nel periodo compreso tra il 1 novembre 2020 e il 31 marzo 2021.
E’ sufficiente accedere all’area personale MyInps dell’Istituto Previdenziale e consultare il dettaglio dell’ultima domanda presentata, nel servizio “Fascicolo previdenziale del cittadino”, alla voce “Prestazioni” del menu, sezione “Pagamenti”.
No, se ha terminato la NASPI prima del 1 novembre 2020 non può beneficiare dell’indennità.
Significa essere stati titolari di un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato che è durato almeno 30 giornate, indipendentemente dai giorni lavorati. Per esempio, un lavoratore assunto con contratto intermittente dal 01/01/2020 al 28/02/2020, che ha lavorato 25 giorni, possiede il requisito perché il contratto di lavoro è durato 59 giorni.
Si precisa che se il lavoratore è stato titolare di più rapporti di lavoro a tempo determinato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2020 anche superiori a trenta giornate può, presenti gli altri requisiti richiesti, inoltrare la domanda.
E’ sufficiente accedere all’area personale MyInps dell’Istituto Previdenziale e consultare l’estratto conto previdenziale, nel servizio “Fascicolo previdenziale del cittadino”, alla sezione “Estratto Conto” della voce “Posizione Assicurativa” del menu.
In alternativa, è possibile inviare una mail di richiesta del certificato storico lavorativo all’indirizzo di posta elettronica misurecovid-19@regione.vda.it, indicando nome, cognome, codice fiscale personale e allegando la scansione o la fotografia, fronte e retro, del proprio documento di identità.
L’importo dell’indennità spettante viene calcolato in automatico dall’applicativo e mostrato all’utente dopo l’inserimento della data di cessazione della NASpI.
No, l’indennità è erogata una tantum (una sola volta).
Sì, è necessario avere la residenza in Valle d’Aosta dalla data di cessazione della NASpI fino alla data di presentazione della domanda. Pertanto, non è sufficiente essere domiciliati in Valle d’Aosta o avere prestato l’attività lavorativa in Valle d’Aosta nel periodo richiesto dalla legge (per esempio un lavoratore stagionale con residenza in Piemonte che durante l’estate ha lavorato in un Comune valdostano, mantenendo la sua residenza in Piemonte, non può presentare domanda).
No. Il beneficio è previsto per tutti i lavoratori subordinati a tempo determinato con i requisiti di cui sopra.
Si, può richiedere il rimborso inviando un’e-mail a misurecovid-19@regione.vda.it
E’ necessario allegare all’e-mail: