Misure COVID19 per operatori economici
Contributo straordinario alle imprese turistiche a ristoro dei costi degli immobili strumentali (art. 10bis l.r. 15/2021)
Contributo straordinario alle imprese turistiche a ristoro dei costi degli immobili strumentali (art. 10bis l.r. 15/2021)
Il contributo, previsto dall’art. 10bis della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15, è destinato al ristoro dei costi di gestione degli immobili utilizzati in via esclusiva per l’esercizio dell’attività di impresa turistica ed è determinato in misura pari al 3,8 per mille del valore catastale del fabbricato rilevante ai fini IMU, in misura comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 10.000 euro per singola impresa richiedente.
Il contributo, introdotto della legge regionale 28 ottobre 2021, n. 27, è destinato a favore dei soggetti che esercitano attività di impresa turistica in possesso dei seguenti requisiti:
Il contributo è concesso, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, in misura pari al 3,8 per mille del valore catastale, proporzionato alla percentuale di proprietà, del fabbricato rilevante a fini IMU. Se l’importo del contributo calcolato con le predette modalità è inferiore a euro 2.000, il contributo è comunque concesso in misura pari a euro 2.000; se l’importo del contributo calcolato con le predette modalità è superiore a euro 10.000, il contributo è comunque concesso in misura pari a euro 10.000.
Il contributo è concesso sulla base del possesso dei requisiti auto-dichiarati dal richiedente.
Possono beneficiare del contributo straordinario di cui all’articolo 10bis (Contributo straordinario alle imprese turistiche a ristoro dei costi degli immobili strumentali) della l.r. 15/2021 tutti i soggetti iscritti nel registro delle imprese che esercitano attività di impresa turistica indicate con uno dei seguenti codici ATECO principali, comprensivi di tutti i gruppi, classi, categorie e sottocategorie che li compongono:
CODICE |
DESCRIZIONE |
49.32 |
TRASPORTO CON TAXI, NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTE |
55. |
ALLOGGIO |
56. |
ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE |
77.21 |
NOLEGGIO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E RICREATIVE |
79. |
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE |
93.2 |
ATTIVITÀ RICREATIVE E DI DIVERTIMENTO (SONO ESCLUSE LE SEGUENTI SOTTOCATEGORIE: - 93.29.30 Sale giochi e biliardi - 93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.) |
96.04.20 |
STABILIMENTI TERMALI |
Sono, in ogni caso, esclusi dall’acceso al contributo straordinario gli operatori economici del settore creditizio e finanziario.
Il contributo straordinario è concesso, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, in misura pari al 3,8 per mille del valore catastale del fabbricato rilevante a fini IMU (base imponibile IMU determinata con rendita catastale alla data di presentazione della domanda). Nel caso in cui la detenzione sulla base dei titoli elencati dall’articolo 10bis, comma 1, della l.r. 15/2021 da parte del gestore delle attività riguardi una quota parte e non l’intero fabbricato per il quale il contributo è richiesto, l’importo è ridotto alla percentuale di detenzione titolata. Se l’importo del contributo calcolato con le predette modalità è inferiore a euro 2.000, il contributo è comunque concesso in misura pari a euro 2.000; se l’importo del contributo calcolato con le predette modalità è superiore a euro 10.000, il contributo è comunque concesso in misura pari a euro 10.000.
Le istanze per ottenere il contributo devono essere predisposte ed inviate attraverso la piattaforma regionale dedicata presente sul sito internet della Regione Valle d’Aosta a partire dalle ore 14:00 del giorno 10 novembre 2021 e non oltre le ore 23:59 del giorno 22 novembre 2021.
Il contributo è concesso a domanda, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sulla base dei dati auto dichiarati dall’operatore economico richiedente.
La domanda può essere presentata una sola volta da ciascun operatore economico.
L’istanza può essere presentata direttamente dal beneficiario o da un suo delegato.
Nel caso sia presentata da un delegato all’istanza dovrà essere allegata copia dell’atto di delega sottoscritto digitalmente dal delegante. Nel caso in cui la delega non sia firmata digitalmente occorre, altresì, allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità o di riconoscimento, in corso di validità, del delegante. Tale delega, sottoscritta dal beneficiario e datata prima dell’inoltro della domanda, deve essere conservata per successivi controlli da parte della Struttura regionale competente.
Il delegante è consapevole delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni mendaci e attesta che le autodichiarazioni, rese per suo tramite dal delegato, sono complete e veritiere.
La Regione Autonoma Valle d’Aosta ha predisposto una piattaforma web per la presentazione online delle istanze di domanda che può essere raggiungibile tramite la pagina iniziale del sito regionale.
Le uniche credenziali ammesse per accedere alle misure della legge regionale 15/2021 sono le identità digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Le informazioni per effettuare l’accesso sono raccolte nell’apposita pagina informativa.
In caso di delega con firma digitale del delegante è sufficiente caricare sulla piattaforma il file del documento di delega con estensione “.p7m” senza allegare documenti di identità (l’identificazione è garantita dalla firma digitale).
In caso di delega con firma olografa (non firmata digitalmente), occorre allegare il documento digitalizzato con scanner, insieme con la copia digitalizzata fronte e retro del documento di identità del delegante.
La piattaforma richiede di inviare separatamente la copia del lato frontale e di quello posteriore del documento di identità, quindi sarà sufficiente utilizzare i relativi pulsanti per l’invio. Qualora entrambi i lati del documento fossero già riuniti su un unico file, sarà sufficiente spedire il file due volte, utilizzando entrambi i pulsanti di invio.
La data della delega deve essere antecedente alla data di presentazione della domanda. L’originale deve essere conservato per successivi controlli.
Il richiedente deve:
Il contributo straordinario è determinato in misura pari al 3,8 per mille del valore catastale del fabbricato rilevante a fini IMU (base imponibile IMU determinata con rendita catastale come da visura catastale alla data di presentazione della domanda).
Nel caso in cui la detenzione sulla base dei titoli elencati dall’articolo 10bis, comma 1, della l.r. 15/2021 da parte del gestore delle attività riguardi una quota parte e non l’intero fabbricato per il quale il contributo è richiesto, l’importo è ridotto alla percentuale di detenzione titolata.
Se l’importo del contributo calcolato con le predette modalità è inferiore a euro 2.000, il contributo è comunque concesso in misura pari a euro 2.000; se l’importo del contributo calcolato con le predette modalità è superiore a euro 10.000, il contributo è comunque concesso in misura pari a euro 10.000.
Il calcolo viene effettuato dalla piattaforma in base ai dati autodichiarati relativi all’immobile come risultante da visura catastale.
La piattaforma procederà al conteggio del valore catastale ai fini IMU e alla determinazione del contributo spettante.
Valore Catastale = Rendita Catastale (come da visura catastale) x 105 / 100 x Moltiplicatore x percentuale di proprietà/altro diritto reale di godimento
Contributo spettante = Valore catastale x 0,0038
Categoria |
Moltiplicatore |
A (tranne A/10) |
160 |
A/10 |
80 |
B |
140 |
C/1 |
55 |
C/2, C/6 e C/7 |
160 |
C/3, C/4 e C/5 |
140 |
D (tranne D/5) |
65 |
D/5 |
80 |
ALCUNI CASI PARTICOLARI
I dati identificativi del fabbricato per il quale è richiesto il contributo, risultanti da visura catastale: codice comune, categoria catastale, foglio, particella, subalterno (indicare “0” se non presente in visura catastale), rendita catastale (come da visura catastale), percentuale di proprietà o altro diritto di godimento.
Occorre indicare anche i dati di registrazione del titolo sulla base del quale il richiedente ha la disponibilità del fabbricato, nonché i dati identificativi del proprietario del fabbricato se non coincidente con il richiedente.
Per le imprese la data di avvio dell’attività è individuata dalla ‘data inizio attività’ come risultante dalla visura camerale.
Per le imprese lo stato ‘attivo’ deve risultare dallo ‘stato attività’ della visura camerale, alla data 23 marzo 2021 e alla data di presentazione della domanda.
Gli aiuti di cui all’articolo 10bis della l.r. 15/2021 possono essere cumulati con aiuti concessi ai sensi del Quadro Temporaneo, nei limiti dallo stesso previsti. Se il cumulo comporta il superamento dell’importo di euro 1.800.000, o di euro 225.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, l’importo del contributo sarà ricalcolato e concesso nei limiti del plafond ancora disponibile, in applicazione dell’articolo 14, comma 4, del d.M. 31 maggio 2017, n. 115.
L’aiuto può essere altresì cumulato con aiuti concessi ai sensi dei regolamenti “de minimis” o dai regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo previsti da tali regolamenti.
Nel caso siano accertate false dichiarazioni, il beneficiario, oltre alla revoca del contributo, incorre:
Sono l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, esclusivamente per le imprese costituite in forma di società che hanno commesso illeciti amministrativi.
Elenco dei soggetti sottoposti a verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del D.lgs. 159/2011 |
|
Impresa individuale |
1. Titolare dell’impresa |
Società di capitali o cooperative |
1. Legale rappresentante |
Società semplice e in nome collettivo |
1. Tutti i soci |
Società in accomandita semplice |
1. Soci accomandatari |
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice) |
1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata |
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna |
1. Legale rappresentante |
Considerate le conseguenze legate alla falsa dichiarazione, è consigliabile che il richiedente si faccia rilasciare dai soggetti sopra indicati apposita dichiarazione di insussistenza di motivi ostativi di cui al decreto antimafia (d.lgs. 159/2011).
Si, il contributo può essere richiesto anche da coloro che oltre al reddito d’impresa posseggono un reddito da lavoro dipendente o da pensione, purché in possesso dei requisiti previsti.
No, è possibile riconoscere un solo contributo per ciascuna partita IVA, solo nel caso in cui siano presenti partite IVA differenti sarà possibile richiedere più contributi, fermo restando il possesso dei requisiti previsti.
Il bonus è concesso nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19 e del Regime Quadro statale di cui alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020, da ultimo modificata e prorogata dalla decisione C(2021) 2570 del 9 aprile 2021. Il riferimento è, in particolare, alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1. “Aiuti di importo limitato” del Quadro temporaneo.
L’aiuto è concesso fino al massimale complessivo di euro 1.800.000 per operatore economico, al lordo di oneri e imposte (euro 225.000 per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli). Ai fini della verifica del rispetto del suddetto massimale si terrà conto degli aiuti concessi al richiedente, verificabili dall’Amministrazione tramite consultazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), nonché degli aiuti concessi alle imprese ad essa direttamente o indirettamente collegate che operino sullo stesso mercato o su mercati contigui. A tal fine, gli operatori economici richiedenti dovranno segnalare, sotto la propria responsabilità, eventuali aiuti di cui abbiano beneficiato imprese del gruppo che rientrino nella casistica sopra individuata.
Il bonus non può essere concesso alle imprese in stato di difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, alla data del 31 dicembre 2019;
Solo per le micro e piccole imprese, così come definite nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014: non devono essere attualmente soggette a procedure concorsuali per insolvenza e di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto il prestito sia già stato restituito o la garanzia sia già stata revocata, o aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione. Nel caso in cui la micro o piccola impresa sia attualmente soggetta a procedura concorsuale per insolvenza o abbia ricevuto un aiuto al salvataggio o alla ristrutturazione, può accedere al contributo dichiarando di non trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, alla data del 31 dicembre 2019.
ESTRATTO DAL REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE DEL 17 GIUGNO 2014.
Per impresa in difficoltà si intende un'impresa che rientra in almeno una delle seguenti circostanze:
Si definisce micro-impresa, l’impresa che:
a) ha meno di 10 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Si definisce piccola impresa, l’impresa che:
a) ha meno di 50 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
Si definisce media impresa, l’impresa che:
a) ha meno di 250 occupati, e
b) ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Nel caso in cui vi siano più subalterni è possibile sommare le rendite catastali di ciascun subalterno qualora i subalterni siano tutti funzionalmente destinati in via esclusiva all’attività di impresa turistica e facciano parte del medesimo fabbricato che insista su di un’unica particella catastale (identificabile quindi con stesso Foglio e stessa Particella).
I subalterni, inoltre, devono avere lo stesso coefficiente moltiplicatore rilevante ai fini IMU come indicati dalla seguente tabella.
Categoria catastale |
Coefficiente moltiplicatore |
da A/1 a A/11 (escluso A/10) | 160 |
A/10 | 80 |
da B/1 a B/8 | 140 |
C/1 | 55 |
C/2, C/6, C/7 | 160 |
C/3, C/4, C/5 | 140 |
da D/1 a D/10 (escluso D/5) | 65 |
D/5 | 80 |
Ad esempio:
Nel caso della seguente visura catastale:
Codice Comune |
Foglio |
Particella |
Sub |
Categoria |
Rendita |
A326 | 22 | 0009 | 1 | D/2 | 2.000 |
A326 | 22 | 0009 | 2 | D/3 | 1.000 |
A326 | 22 | 0009 | 3 | D/4 | 500 |
E’ possibile inserire la rendita totale pari a 3.500 euro, inserendo nel campo ‘Subalterno’ i codici intervallati da una virgola (esempio 1,2,3,4,5). E’ possibile in quanto le categorie hanno uguali moltiplicatore (tutte pari a 65).
Nel caso della seguente visura catastale:
Codice Comune |
Foglio |
Particella |
Sub |
Categoria |
Rendita |
A326 | 66 | 0800 | 1 | D/2 | 2.000 |
A326 | 66 | 0800 | 2 | C/1 | 1.000 |
A326 | 66 | 0800 | 3 | C/2 | 500 |
E’ possibile inserire il subalterno la cui rendita è più favorevole in quanto le categorie D/2, C/1 e C/2 hanno moltiplicatori diversi (rispettivamente 65, 55 e 160).
Nel caso in cui il fabbricato funzionalmente destinato in via esclusiva all’attività di impresa turistica sia oggetto di comproprietà, è sufficiente indicare i dati di un comproprietario, fermo restando la necessità di indicare il titolo giuridico che consente l’utilizzo al gestore, nonché la percentuale di possesso che va sempre riferita all’utilizzatore (es. nel caso in cui più comproprietari danno in locazione le quote di fabbricato ad un unico soggetto terzo indicare la percentuale del 100%, il titolo giuridico locazione e i dati di uno dei comproprietari).
Nel caso in cui il fabbricato sia di comproprietà del gestore e di un terzo che lo cede, e utilizzato interamente dal gestore indicare la percentuale del 100%, preferibilmente con i dati del titolo giuridico che ne consente l’intero utilizzo al gestore e i dati del soggetto terzo.
Nel caso in cui vi sia un fabbricato alberghiero a gestione diretta al cui interno è presente un ristorante non distinto catastalmente e oggetto di affitto azienda a terzi.
Le distinte imprese esercenti le due diverse attività turistiche all’interno della medesima unità catastale potranno presentare distinte domande di contributo indicando quale percentuale di possesso la proporzione di unità catastale singolarmente utilizzata sulla base di un criterio oggettivo (es. superfici, altri criteri utilizzati dagli stessi nel riparto delle spese comuni, ecc.), fermo restando che la sommatoria di possesso complessivamente indicata dai richiedenti per il medesimo fabbricato non potrà in ogni caso essere superiore al 100%.