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Misure COVID19 per operatori economici

Contributo straordinario alle imprese turistiche a ristoro dei costi degli immobili strumentali (art. 10bis l.r. 15/2021)

In cosa consiste il contributo?

Il contributo, previsto dall’art. 10bis della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15, è destinato al ristoro dei costi di gestione degli immobili utilizzati in via esclusiva per l’esercizio dell’attività di impresa turistica ed è determinato in misura pari al 3,8 per mille del valore catastale del fabbricato rilevante ai fini IMU, in misura comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 10.000 euro per singola impresa richiedente. 

Il contributo, introdotto della legge regionale 28 ottobre 2021, n. 27, è destinato a favore dei soggetti che esercitano attività di impresa turistica in possesso dei seguenti requisiti: 

  1. essere imprese iscritte al registro delle imprese;
  2. essere attivi, come risultante dal registro delle imprese, alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 41/2021) e alla data di presentazione della domanda;
  3. esercitare attività di impresa turistica con uno dei codici ATECO principali di cui all’articolo 1, comma 1 dell’allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale che approva le disposizioni applicative per la concessione del contributo straordinario;
  4. avere la sede legale o l’unità locale operativa in Valle d’Aosta, come risultante dal registro delle imprese, alla data del 23 marzo 2021 e alla data di presentazione della domanda;
  5. possedere, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, locazione, leasing, affitto, concessione o comodato, un fabbricato, iscritto al catasto, ubicato nel territorio regionale e adibito in via esclusiva all’esercizio dell’attività di impresa turistica.

Il contributo è concesso, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, in misura pari al 3,8 per mille del valore catastale, proporzionato alla percentuale di proprietà, del fabbricato rilevante a fini IMU. Se l’importo del contributo calcolato con le predette modalità è inferiore a euro 2.000, il contributo è comunque concesso in misura pari a euro 2.000; se l’importo del contributo calcolato con le predette modalità è superiore a euro 10.000, il contributo è comunque concesso in misura pari a euro 10.000.

Il contributo è concesso sulla base del possesso dei requisiti auto-dichiarati dal richiedente.

Chi può beneficiare del bonus?

Possono beneficiare del contributo straordinario di cui all’articolo 10bis (Contributo straordinario alle imprese turistiche a ristoro dei costi degli immobili strumentali) della l.r. 15/2021 tutti i soggetti iscritti nel registro delle imprese che esercitano attività di impresa turistica indicate con uno dei seguenti codici ATECO principali, comprensivi di tutti i gruppi, classi, categorie e sottocategorie che li compongono:

 

CODICE

DESCRIZIONE

49.32

TRASPORTO CON TAXI, NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTE

55.

ALLOGGIO

56.

ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

77.21

NOLEGGIO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E RICREATIVE

79.

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE

93.2

ATTIVITÀ RICREATIVE E DI DIVERTIMENTO

(SONO ESCLUSE LE SEGUENTI SOTTOCATEGORIE:

-          93.29.30 Sale giochi e biliardi

-          93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.)

96.04.20

STABILIMENTI TERMALI

 

Sono, in ogni caso, esclusi dall’acceso al contributo straordinario gli operatori economici del settore creditizio e finanziario.

Quali sono i requisiti?

  1. essere imprese iscritte al registro delle imprese;
  2. essere attivi, come risultante dal registro delle imprese, alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 41/2021) e alla data di presentazione della domanda;
  3. esercitare attività di impresa turistica con uno dei codici ATECO principali, sopra riportati;
  4. avere la sede legale o l’unità locale operativa in Valle d’Aosta, come risultante dal registro delle imprese, alla data del 23 marzo 2021 e alla data di presentazione della domanda;
  5. possedere, alla data del 23 marzo 2021 e alla data di presentazione della domanda, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, locazione, leasing, affitto, concessione o comodato, il fabbricato oggetto di richiesta. Il fabbricato, deve essere iscritto al catasto, ubicato nel territorio regionale e adibito in via esclusiva all’esercizio dell’attività di impresa turistica.

Qual è la misura del Bonus?

Il contributo straordinario è concesso, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, in misura pari al 3,8 per mille del valore catastale del fabbricato rilevante a fini IMU (base imponibile IMU determinata con rendita catastale alla data di presentazione della domanda). Nel caso in cui la detenzione sulla base dei titoli elencati dall’articolo 10bis, comma 1, della l.r. 15/2021 da parte del gestore delle attività riguardi una quota parte e non l’intero fabbricato per il quale il contributo è richiesto, l’importo è ridotto alla percentuale di detenzione titolata. Se l’importo del contributo calcolato con le predette modalità è inferiore a euro 2.000, il contributo è comunque concesso in misura pari a euro 2.000; se l’importo del contributo calcolato con le predette modalità è superiore a euro 10.000, il contributo è comunque concesso in misura pari a euro 10.000.

Come predisporre e trasmettere l’istanza?

Le istanze per ottenere il contributo devono essere predisposte ed inviate attraverso la piattaforma regionale dedicata presente sul sito internet della Regione Valle d’Aosta a partire dalle ore 14:00 del giorno 10 novembre 2021 e non oltre le ore 23:59 del giorno 22 novembre 2021.

Il contributo è concesso a domanda, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sulla base dei dati auto dichiarati dall’operatore economico richiedente.

La domanda può essere presentata una sola volta da ciascun operatore economico.

L’istanza può essere presentata direttamente dal beneficiario o da un suo delegato.

Nel caso sia presentata da un delegato all’istanza dovrà essere allegata copia dell’atto di delega sottoscritto digitalmente dal delegante. Nel caso in cui la delega non sia firmata digitalmente occorre, altresì, allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità o di riconoscimento, in corso di validità, del delegante. Tale delega, sottoscritta dal beneficiario e datata prima dell’inoltro della domanda, deve essere conservata per successivi controlli da parte della Struttura regionale competente.

Il delegante è consapevole delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni mendaci e attesta che le autodichiarazioni, rese per suo tramite dal delegato, sono complete e veritiere.

Domande frequenti (FAQ)

Misure COVID19 - 2021