Misure Covid19 per operatori economici
Bonus ai titolari di partita IVA (art. 9bis l.r. 15/2021)
Bonus ai titolari di partita IVA (art. 9bis l.r. 15/2021)
Estensione, ai sensi dell'articolo 9bis della l.r. 16 giugno 2021, n. 15, del bonus/contributo una tantum a fondo perduto, di cui all'articolo 9 della medesima legge, alle imprese, ai liberi professionisti e ai lavoratori autonomi non originariamente inclusi nella platea dei potenziali destinatari del predetto contributo, in quanto titolari, nel 2019 o nel 2020, di un fatturato inferiore a euro 10.000.
Il bonus/contributo introdotto della l.r. 27/2021, è un contributo una tantum a fondo perduto, a favore dei soggetti titolari di Partita IVA:
Il contributo è concesso, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, in misura fissa pari a euro 1.500.
Il contributo è concesso sulla base del possesso dei requisiti auto-dichiarati dal richiedente.
Possono beneficiare del bonus/contributo di cui all’articolo 9bis (estensione del bonus/contributo ai titolari di partita IVA con fatturato inferiore ad euro 10.000) della l.r. 15/2021 tutti i soggetti titolari di partita IVA che:
Sono esclusi dall’accesso al bonus/contributo:
Sono, inoltre, esclusi, dall’accesso al bonus/contributo le società consortili e gli studi associati qualora tutti o alcuni delle singole società o dei singoli associati che li costituiscono richiedano autonomamente il contributo.
Il contributo è concesso sulla base dell’importo auto-dichiarato nella domanda, nella misura fissa pari ad euro 1.500,00.
Le istanze per ottenere il bonus/contributo devono essere predisposte ed inviate attraverso la piattaforma regionale dedicata presente sul sito internet della Regione Valle d’Aosta a partire dalle ore 14:00 del giorno 8 novembre 2021 e non oltre le ore 23:59 del giorno 22 novembre 2021.
Il bonus è concesso a domanda, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sulla base dei dati auto dichiarati dall’operatore economico richiedente.
La domanda può essere presentata una sola volta da ciascun operatore economico.
L’istanza può essere presentata direttamente dal beneficiario o da un suo delegato.
Nel caso sia presentata da un delegato all’istanza dovrà essere allegata copia dell’atto di delega sottoscritto digitalmente dal delegante. Nel caso in cui la delega non sia firmata digitalmente occorre, altresì, allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità o di riconoscimento, in corso di validità, del delegante. Tale delega, sottoscritta dal beneficiario e datata prima dell’inoltro della domanda, deve essere conservata per successivi controlli da parte della Struttura regionale competente.
Il delegante è consapevole delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni mendaci e attesta che le autodichiarazioni, rese per suo tramite dal delegato, sono complete e veritiere.
La Regione Autonoma Valle d’Aosta ha predisposto una piattaforma web per la presentazione online delle istanze di domanda che può essere raggiungibile tramite la pagina iniziale del sito regionale.
Le uniche credenziali ammesse per accedere alle misure della legge regionale 15/2021 sono le identità digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Le informazioni per effettuare l’accesso sono raccolte nell’apposita pagina informativa.
In caso di delega con firma digitale del delegante è sufficiente caricare sulla piattaforma il file del documento di delega con estensione “.p7m” senza allegare documenti di identità (l’identificazione è garantita dalla firma digitale).
In caso di delega con firma olografa (non firmata digitalmente), occorre allegare il documento digitalizzato con scanner, insieme con la copia digitalizzata fronte e retro del documento di identità del delegante.
La piattaforma richiede di inviare separatamente la copia del lato frontale e di quello posteriore del documento di identità, quindi sarà sufficiente utilizzare i relativi pulsanti per l’invio. Qualora entrambi i lati del documento fossero già riuniti su un unico file, sarà sufficiente spedire il file due volte, utilizzando entrambi i pulsanti di invio.
La data della delega deve essere antecedente alla data di presentazione della domanda. L’originale deve essere conservato per successivi controlli.
Il richiedente deve:
Per calcolare il fatturato si fa riferimento:
Per calcolare il calo di fatturato, occorre fare riferimento alle seguenti indicazioni.
Per determinare l’ammontare del fatturato nei periodi 1° ottobre 2019 – 31 marzo 2020 e 1° ottobre 2020 – 31 marzo 2021, occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi. Pertanto, andranno considerate le fatture con data ricadente nel semestre di riferimento e, in caso di fatture differite - emesse entro il giorno 15 del mese successivo al semestre di riferimento - occorrerà far riferimento alla data del “Documento di trasporto” DDT (cessioni di beni) o del documento equipollente (prestazioni di servizio) richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 <DataDDT˃). Per le fatture immediate e i corrispettivi, la data da prendere a riferimento è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>) e la data del corrispettivo giornaliero.
Inoltre, occorre rispettare le seguenti indicazioni:
Per gli operatori economici attivi dal 1° gennaio 2019 e dal 1° gennaio 2020, il contributo è concesso senza dover dimostrare una riduzione del fatturato.
ALCUNI CASI PARTICOLARI
Per le imprese la data di avvio dell’attività è individuata dalla ‘data inizio attività’ come risultante dalla visura camerale.
Per i liberi professionisti la data di avvio dell’attività coincide con la data di attribuzione della partita IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Per le imprese lo stato ‘attivo’ deve risultare dallo ‘stato attività’ della visura camerale, alla data 23 marzo 2021 e alla data di presentazione della domanda.
Per i liberi professionisti lo stato ‘attivo’ è dimostrato dalla presenza di una partita IVA attiva alla data del 23 marzo 2021 e alla data di presentazione della domanda.
Gli aiuti di cui all’articolo 9bis della l.r. 15/2021 possono essere cumulati con aiuti concessi ai sensi del Quadro Temporaneo, nei limiti dallo stesso previsti. Se il cumulo comporta il superamento dell’importo di euro 1.800.000, o di euro 225.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, l’importo del contributo sarà ricalcolato e concesso nei limiti del plafond ancora disponibile, in applicazione dell’articolo 14, comma 4, del d.M. 31 maggio 2017, n. 115.
L’aiuto può essere altresì cumulato con aiuti concessi ai sensi dei regolamenti “de minimis” o dai regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo previsti da tali regolamenti.
Il bonus/contributo di cui all’articolo 9bis della l.r. 15/2021 NON è cumulabile con i contributi previsti dalla medesima legge agli articoli:
Ne consegue che i beneficiari in possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui all’articolo 9, 9bis, 10, 11, 13, 22 e 23 della l.r. 15/2021 potranno accedere, a propria scelta, alternativamente all’una o all’altra misura di sostegno, ma non potranno presentare domanda per più contributi.
Nel caso siano accertate false dichiarazioni, il beneficiario, oltre alla revoca del contributo, incorre:
L’articolo 9, comma 2, lettera d) del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 300/2000) prevede l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, esclusivamente per le imprese costituite in forma di società che hanno commesso illeciti amministrativi.
Elenco dei soggetti sottoposti a verifica antimafia |
|
Impresa individuale |
1. Titolare dell’impresa |
Società di capitali o cooperative |
1. Legale rappresentante |
Società semplice e in nome collettivo |
1. Tutti i soci |
Società in accomandita semplice |
1. Soci accomandatari |
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice) |
1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata |
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna |
1. Legale rappresentante |
Considerate le conseguenze legate alla falsa dichiarazione, è consigliabile che il richiedente si faccia rilasciare dai soggetti sopra indicati apposita dichiarazione di insussistenza di motivi ostativi di cui al decreto antimafia (d.lgs. 159/2011).
Si, il contributo può essere richiesto anche da coloro che oltre al reddito d’impresa posseggono un reddito da lavoro dipendente o da pensione, purché in possesso dei requisiti previsti.
No, è possibile riconoscere un solo contributo per ciascuna partita IVA, solo nel caso in cui siano presenti partite IVA differenti sarà possibile richiedere più contributi, fermo restando il possesso dei requisiti previsti.
No, sarà necessario auto-dichiarare la fascia del fatturato, almeno pari o superiore a euro 5.000 e inferiore a euro 10.000,00.
No, all’interno della piattaforma non sarà necessario inserire il valore numerico del calo del fatturato, ma sarà sufficiente autocertificare di aver subito un calo del fatturato di almeno il 30% rispetto al periodo di riferimento. Dovrà essere resa disponibile, in caso di successivi controllo, la documentazione attestante le autodichiarazioni effettuate.
Il bonus è concesso nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19 e del Regime Quadro statale di cui alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020, da ultimo modificata e prorogata dalla decisione C(2021) 2570 del 9 aprile 2021. Il riferimento è, in particolare, alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1. “Aiuti di importo limitato” del Quadro temporaneo.
L’aiuto è concesso fino al massimale complessivo di euro 1.800.000 per operatore economico, al lordo di oneri e imposte (euro 225.000 per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli). Ai fini della verifica del rispetto del suddetto massimale si terrà conto degli aiuti concessi al richiedente, verificabili dall’Amministrazione tramite consultazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), nonché degli aiuti concessi alle imprese ad essa direttamente o indirettamente collegate che operino sullo stesso mercato o su mercati contigui. A tal fine, gli operatori economici richiedenti dovranno segnalare, sotto la propria responsabilità, eventuali aiuti di cui abbiano beneficiato imprese del gruppo che rientrino nella casistica sopra individuata.
Il bonus non può essere concesso alle imprese in stato di difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, alla data del 31 dicembre 2019;
Solo per le micro e piccole imprese, così come definite nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014: non devono essere attualmente soggette a procedure concorsuali per insolvenza e di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto il prestito sia già stato restituito o la garanzia sia già stata revocata, o aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione. Nel caso in cui la micro o piccola impresa sia attualmente soggetta a procedura concorsuale per insolvenza o abbia ricevuto un aiuto al salvataggio o alla ristrutturazione, può accedere al contributo dichiarando di non trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, alla data del 31 dicembre 2019.
ESTRATTO DAL REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE DEL 17 GIUGNO 2014.
Per impresa in difficoltà si intende un'impresa che rientra in almeno una delle seguenti circostanze:
Si definisce micro-impresa, l’impresa che:
Si definisce piccola impresa, l’impresa che:
Si definisce media impresa, l’impresa che:
La piattaforma è stata testata con successo con i seguenti browser per computer (piattaforme mobili non completamente testate): Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge.
Il browser Internet Explorer non è compatibile con la piattaforma web di inserimento delle domande.
Attenzione! Al call center sono arrivate segnalazioni di utenti relative all'uso di browser Firefox incorporati in alcuni tipi di soluzioni CNS autoavvianti. In quei casi l'apparato presenta nei PC un menu dal quale si può avviare direttamente Firefox configurato per l'uso con firma digitale e CNS. I browser Firefox incorporati nella chiavetta sono tuttavia risultati non aggiornati e risalenti fino a 6 anni fa, presentando notevoli problemi di compatibilità con la piattaforma web (per esempio impossibilità di inviare una istanza di domanda). Il browser integrato nella CNS non è aggiornabile, quindi in casi del genere si suggerisce di contattare l'assistenza del fornitore della CNS, chiedendo se sia possibile effettuare l'aggiornamento, o in alternativa di farsi rilasciare una SPID e utilizzarla al posto della CNS con un browser aggiornato e compatibile con la piattaforma.
Per maggiori informazioni su SPID, CIE e CNS e sull'accesso, è disponibile una pagina informativa.