Sostegno delle famiglie - Articolo 26 della legge regionale 15/2021
Al momento le risorse disponibili per il contributo sono esaurite. Gli utenti possono continuare a presentare le domande sino al 29 ottobre 2021. Qualora vengano attribuite nuove risorse, le domande saranno esaminate in ordine cronologico di ricevimento.
In cosa consiste la Misura?
La misura consiste in un contributo mensile, per due mesi, ai nuclei familiari residenti in Valle d'Aosta, in possesso di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità al momento della presentazione della domanda, inferiore a soglie definite dall’articolo 26 della legge regionale 15/2021.
Chi può beneficiare del contributo?
Possono beneficiare della misura le famiglie, residenti in Valle d’Aosta, che possiedono i seguenti requisiti:
- Famiglie, composte da una persona, che abbiano un valore ISEE corrente pari o inferiore a euro 12.000,00;
- Famiglie, composte da due persone, che abbiano un valore ISEE corrente pari o inferiore a euro 15.000,00;
- Famiglie, composte da tre o più persone, che abbiano un valore ISEE corrente pari o inferiore a euro 18.000,00.
- Famiglie il cui ISEE (ordinario o corrente) sia inferiore all’importo corrispondente alla soglia economica di sussistenza considerata minimo vitale, stabilita, per l’anno 2021, in € 504,00 mensili. Tale soglia è calcolata moltiplicando la scala di equivalenza, risultante dall’attestazione ISEE, per euro 504,00 per 12 mesi.
A quanto ammonta il contributo?
- Il contributo tiene conto dell’ISEE e del numero dei componenti il nucleo familiare. In particolare:
- euro 200, per i nuclei composti da una sola persona, che abbiano un valore di ISEE corrente pari o inferiore a euro 12.000;
- euro 400, per i nuclei composti da due persone, che abbiano un valore di ISEE corrente pari o inferiore a euro 15.000, aumentati ad euro 600 qualora del nucleo faccia parte un soggetto minore oppure con handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- euro 600, per i nuclei composti da tre persone, che abbiano un valore di ISEE corrente pari o inferiore a euro 18.000, aumentati ad euro 800, qualora del nucleo faccia parte un soggetto minore oppure con handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o ad euro 1.000 qualora del nucleo facciano parte due soggetti individuati minore oppure con handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per ogni componente ulteriore sono erogati euro 100 mensili; tale maggiorazione è, inoltre, raddoppiata qualora i componenti ulteriori siano minori o con handicap grave, accertato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104).
- Ai nuclei familiari residenti in Valle d'Aosta il cui ISEE ordinario o corrente in corso di validità nel 2021 sia inferiore all'importo corrispondente alla soglia economica di sussistenza considerata minimo vitale è riconosciuto un contributo mensile per due mesi, non cumulabile con il contributo previsto al punto precedente, nelle seguenti misure:
- euro 400, per un nucleo familiare composto da una sola persona;
- euro 600, per un nucleo familiare composto da due persone, aumentati ad euro 800 qualora del nucleo faccia parte un soggetto minore oppure con handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- euro 800, per un nucleo familiare composto da tre persone, aumentati ad euro 1.000, qualora del nucleo faccia parte un soggetto minore oppure con handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o ad euro 1.200, qualora del nucleo facciano parte due soggetti minori oppure con handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per ogni componente ulteriore sono erogati euro 100 mensili; tale maggiorazione è, inoltre, raddoppiata qualora i componenti ulteriori siano minori o con handicap grave, accertato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104).
Questo contributo può essere cumulato con altre misure regionali o nazionali?
Il contributo è cumulabile con le misure nazionali e/o regionali, ma non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 21 della legge regionale 15/2021 (Indennità ai lavoratori dipendenti che beneficiano di ammortizzatori sociali) qualora uno dei componenti dei nuclei familiari abbia percepito uno dei contributi o indennità ivi previsti o ne abbia fatto domanda.
Come richiedere il contributo?
L’amministrazione regionale sta predisponendo la piattaforma web per l’acquisizione delle domande.
L’accesso a tale piattaforma sarà consentito solamente con le identità digitali SPID, CNS o CIE. Non sono più valide le credenziali richieste nell’anno 2020. Per maggiori informazioni, consulta la pagina dedicata alle "Istruzioni per l’accesso".
E’ possibile presentare la domanda anche delegando una persona di fiducia in possesso di SPID, CNS o CIE.
È possibile presentare la domanda a partire dal 2 agosto 2021, alle ore 14.00, sulla piattaforma “Misure Covid-19”. Le domande possono essere presentate sino al 29 ottobre 2021.
Per informazioni telefonare al contact center 800 006 300.
Domande frequenti (FAQ)
I contributi sono riservati alle famiglie valdostane.
Il richiedente deve essere residente in Valle d’Aosta.
Le famiglie, residenti in Valle d’Aosta, devono possedere i seguenti requisiti:
- Famiglie, composte da una persona, che abbiano un valore ISEE corrente in corso di validità alla data di presentazione della domanda pari o inferiore a euro 12.000,00;
- Famiglie, composte da due persone, che abbiano un valore ISEE corrente in corso di validità alla data di presentazione della domanda pari o inferiore a euro 15.000,00;
- Famiglie, composte da tre o più persone, che abbiano un valore ISEE corrente in corso di validità alla data di presentazione della domanda pari o inferiore a euro 18.000,00.
Le famiglie, residenti in Valle d’Aosta, il cui ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità alla data di presentazione della domanda sia inferiore all’importo corrispondente alla soglia economica di sussistenza considerata minimo vitale, stabilita dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali), e stabilito, per l’anno 2021, con DGR n. 1415 del 31 dicembre 2020 in € 504,00 mensili. Tale soglia è calcolata moltiplicando la scala di equivalenza, risultante dall’attestazione ISEE, per euro 504,00 per 12 mesi.
Per nucleo familiare ai fini ISEE si considerano le persone appartenenti ad una famiglia come definito dall’articolo 3, comma 1, D.P.C.M. 159/2013 (Riforma ISEE) che fissa la regola generale secondo la quale il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU. I soggetti appartenenti al nucleo familiare del richiedente sono riportati nell’ISEE.
L’ISEE ordinario è l’indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata. L’ISEE corrente invece, aggiorna il valore dell’indicatore ISEE prendendo a riferimento i redditi relativi ad un periodo di tempo più ravvicinato (ultimi dodici mesi) per avere una fotografia più reale della situazione economica.
I nuclei familiari in possesso di un ISEE ordinario possono richiedere il calcolo dell'ISEE corrente qualora si verifichi, in maniera alternativa:
- una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare;
- una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente.
Il codice IBAN da indicare nella domanda di contributo deve essere riferito al richiedente, oppure cointestato allo stesso richiedente e ad un altro componente che appartiene al nucleo familiare. Non può essere cointestato a soggetto esterno al nucleo familiare.
L'handicap viene considerato grave qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. (art. 3 comma 3, Legge 104/1992). L’accertamento dell’handicap è effettuato da una commissione medico legale presso la struttura organizzativa regionale Invalidità civile, disabilità e tutele. La condizione di handicap grave è indicata nel certificato attestante la condizione di handicap inviato all’interessato.
La domanda si può compilare unicamente per via telematica, accedendo al portale per la domanda online, solo da un componente maggiorenne del nucleo familiare residente in Valle d’Aosta o da un suo delegato.
Se il richiedente procede autonomamente a fare la domanda e accede con SPID, CIE e CNS dovrà inserire solamente l’IBAN del conto corrente. Tutti gli altri dati vengono recuperati automaticamente. Se invece la domanda è fatta da un delegato, questi dovrà inserire il codice fiscale e l’IBAN del beneficiario, e allegare la delega firmata e la copia del documento di identità.
Si, è possibile delegare una persona maggiorenne esterna al nucleo familiare compilando ed allegando l’apposito modulo di delega debitamente sottoscritto dal delegante e la copia della carta di identità.
Il contributo verrà erogato sulla base delle domande pervenute in ordine cronologico fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Il termine ultimo per la presentazione della domanda sono le ore 12.00 del giorno 29 ottobre 2021. Si segnala come la domanda presuppone il possesso dell’attestazione ISEE (ordinario o corrente) che dovrà dunque già essere in possesso del richiedente al momento della compilazione della domanda.
E’ possibile rinunciare alla domanda di contributo mediante la piattaforma regionale dedicata. La predetta deve essere formulata prima dell’adozione del provvedimento di concessione.
La delega, in formato digitale PDF, dovrà essere allegata alla domanda in modalità digitale
Al termine della procedura, cliccando sul pulsante “inoltra domanda”, verrà rilasciato un attestato che equivale alla comunicazione di avvio del procedimento semplificata di cui all’art. 12 della LR 19/2007.
Il contributo non è cumulabile con l’indennità di cui all’articolo 21 della medesima LR 15/2021 (Indennità ai lavoratori dipendenti che beneficiano di ammortizzatori sociali).
L’importo del contributo viene comunicato, successivamente all’inoltro della domanda completa, mediante posta elettronica all’indirizzo mail obbligatoriamente comunicato all’atto della compilazione della domanda.
Misure COVID19 - 2021