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Misure COVID19 per operatori economici

Bonus imprese e liberi professionisti per la ripresa delle attività (art. 50 l.r. 8/2020)

In cosa consiste il bonus?

Il bonus per il sostegno dei costi diretti alla graduale ripresa delle attività e al mantenimento della continuità aziendale, previsto dall’articolo 50 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8, è un contributo a fondo perduto, una tantum e non ripetibile, diretto a tutte le imprese e ai liberi professionisti valdostani che abbiano riportato una contrazione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 40% in un trimestre 2020 (marzo aprile e maggio oppure giugno, luglio e agosto), rispetto ai periodi corrispondenti dell’anno 2019; per coloro che hanno iniziato l’attività nel 2020, il contributo spetta anche in assenza di tale requisito.

Il contributo è concesso in misura forfetaria, da euro 3.000 a euro 7.500, a seconda della classe di fatturato di riferimento del beneficiario, che comunque non può essere stato superiore, nell’anno 2019, a euro 5.000.000. Per gli operatori economici che hanno iniziato l’attività nel 2020, il contributo è fisso e stabilito in euro 3.000.

Il contributo è concesso sulla base del possesso dei requisiti auto-dichiarati dal richiedente.

Qual è la misura del Bonus?

Il contributo è determinato in misura fissa forfettaria, con graduazione correlata unicamente alla fascia di fatturato dell’impresa relativa all’annualità 2019, fatta eccezione per gli operatori economici attivi dal 2020 e in ogni caso alla data del 9 marzo 2020, nel seguente modo:

a)    3.000 euro per importo di fatturato/corrispettivi non superiore a 65.000 euro annui;

b)   5.000 euro per importo di fatturato/corrispettivi compreso tra 65.001 e 100.000 euro annui;

c)    6.000 euro per importo di fatturato/corrispettivi compreso tra 100.001 e 200.000 euro annui;

d)   7.000 euro per importo di fatturato/corrispettivi compreso tra 200.001 e 500.000 euro annui;

e)    7.500 euro per importo di fatturato/corrispettivi compreso tra 500.001 e 5.000.000 euro annui;

f)    3.000 euro per gli operatori economici attivi dal 2020 e, in ogni caso, al 9 marzo 2020.

 
Extra-bonus del 10% per costi di locazione

Qualora il beneficiario del bonus abbia sostenuto costi per il pagamento di canoni di locazione o di concessione di immobili a uso non abitativo o di affitto di azienda, destinati allo svolgimento dell’attività di impresa, in almeno uno dei mesi del 2020 che precedono quello di presentazione della domanda, ha diritto a un incremento del 10% del valore del bonus.

 
Chi può beneficiare del bonus

Possono beneficiare del bonus le imprese, singole e collettive, iscritte nel registro imprese, i liberi professionisti, non ordinistici di cui alla legge 4/2013 e i liberi professionisti iscritti alle professioni ordinistiche, in forma singola o associata, titolari di partita IVA.

Di seguito le tipologie di imprese che possono beneficiare del bonus:

Imprese singole e collettive iscritte nel registro imprese
che possono beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 50 della LR 8/2020

DESCRIZIONE

CONSORZIO
CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA
COOPERATIVA SOCIALE
IMPRESA INDIVIDUALE
MUTUA ASSICURAZIONE
PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA
PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A CAPITALE RIDOTTO
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
SOCIETA' CONSORTILE
SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIETA' CONSORTILE IN ACCOMANDITA SEMPLICE
SOCIETA' CONSORTILE IN NOME COLLETTIVO
SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA ILLIMITATA
SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA
SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE
SOCIETA' COOPERATIVA EUROPEA
SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO
SOCIETA' EUROPEA
SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI
SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE
SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO
SOCIETA' PER AZIONI
SOCIETA' SEMPLICE

A chi non spetta il Bonus?

Sono escluse dal bonus le forme giuridiche non elencate nell’allegato 1A della deliberazione della Giunta regionale n. 743, del 7 agosto 2020, nonché:

  •       le società a partecipazione pubblica, diretta o indiretta;
  •       le società concessionarie di pubblici servizi;
  •       gli enti creditizi e gli istituti finanziari.

Quali sono i requisiti?

Per identificare con precisione gli operatori economici beneficiari del bonus, la deliberazione della Giunta regionale n. 743, del 7 agosto 2020 ha stabilito alcuni specifici requisiti che sono di seguito sintetizzati:

Imprese
Liberi professionisti

Avere sede legale o unità locale operativa in cui sia esercitata l’attività, come comunicata e iscritta al registro imprese, in Valle d’Aosta alla data del 9 marzo 2020 e alla data di presentazione del contributo.

Essere residenti in Valle d’Aosta alla data del 9 marzo 2020 e alla data di presentazione del contributo.

In caso di esercizio dell’attività professionale in forma associata, avere sede legale o operativa in Valle d’Aosta alla data del 9 marzo 2020 e alla data di presentazione della domanda.

Essere iscritte nel registro imprese della Valle d’Aosta

Essere titolari di partita IVA

Aver conseguito, nel 2019, un importo di fatturato e di corrispettivi non superiore a euro 5.000.000, come risultante dalla dichiarazione IVA, ove disponibile, o, in assenza, dalla sommatoria delle fatture emesse e dei corrispettivi conseguiti nell’anno.

Per gli operatori economici attivi dal 2020, il contributo è concesso senza dover dimostrare una riduzione di fatturato.

Aver subito una contrazione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 40 per cento in un trimestre 2020 (marzo, aprile e maggio 2020 oppure giugno, luglio e agosto 2020) rispetto ai periodi corrispondenti dell’anno 2019.

Essere attivi alla data del 9 marzo 2020 e al momento della presentazione della domanda
Assumere l’impegno a non cessare l’attività per almeno un anno dalla data di presentazione della domanda

Come predisporre e trasmettere l’istanza

Le istanze per ottenere il bonus devono essere predisposte e inviate attraverso la piattaforma web dedicata. Ulteriori informazioni sono collocate nella sezione FAQ di questa pagina.

Apertura della piattaforma e scadenze

Le istanze relative al trimestre di riferimento marzo-aprile-maggio potranno essere inviate a partire dalle ore 14:00 del giorno 18 agosto 2020 e non oltre le ore 23:59 del giorno 31 ottobre 2020.
Qualora il trimestre di riferimento relativo al calo del fatturato sia giugno-luglio-agosto, sarà possibile inviare la domanda a partire dalle ore 14:00 giorno 1°settembre 2020 e non oltre le ore 23:59 del giorno 31 ottobre 2020.
Il bonus è concesso a domanda, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sulla base dei dati auto dichiarati dall'operatore economico richiedente. La domanda può essere presentata una sola volta da ciascun operatore economico.
L’istanza può essere presentata direttamente dal beneficiario o da un suo delegato.

Le informazioni per l'uso della piattaforma sono raccolte nell'apposita pagina informativa.

Domande frequenti - FAQ

Come posso presentare la domanda?

La Regione Autonoma Valle d'Aosta ha predisposto una piattaforma web per la presentazione online delle istanze di domanda.

Le uniche credenziali ammesse per accedere alle misure della L.R. 8/2020 sono le identità digitali SPID o CNS, legalmente riconosciute dal Codice dell'Amministrazione Digitale.

Le informazioni per effettuare l'accesso sono raccolte nell'apposita pagina informativa

Le informazioni per l'uso della piattaforma web sono raccolte in un'apposita pagina informativa.

Quali sono i browser compatibili?

La piattaforma è stata testata con successo con i seguenti browser per computer (piattaforme mobili non completamente testate): Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge.

Il browser Internet Explorer non è compatibile con la piattaforma web di inserimento delle domande. Microsoft ha interrotto il supporto all'applicativo da anni, poiché ha spostato lo sviluppo verso il nuovo browser Edge, disponibile sulle nuove versioni dei sistemi operativi Microsoft Windows.

Browser ammessi

Attenzione! Al call center sono arrivate segnalazioni di utenti relative all'uso di browser Firefox incorporati in alcuni tipi di soluzioni CNS autoavvianti. In quei casi l'apparato presenta nei PC un menu dal quale si può avviare direttamente Firefox configurato per l'uso con firma digitale e CNS. I browser Firefox incorporati nella chiavetta sono tuttavia risultati non aggiornati e risalenti fino a 6 anni fa, presentando notevoli problemi di compatibilità con la piattaforma web (per esempio impossibilità di inviare una istanza di domanda). Il browser integrato nella CNS non è aggiornabile, quindi in casi del genere si suggerisce di contattare l'assistenza del fornitore della CNS, chiedendo se sia possibile effettuare l'aggiornamento, o in alternativa di farsi rilasciare una SPID e utilizzarla al posto della CNS con un browser aggiornato e compatibile con la piattaforma.

Per maggiori informazioni su SPID, CNS e sull'accesso, è disponibile una pagina informativa.

Come si calcola il fatturato/corrispettivi

Per calcolare il fatturato si fa riferimento:

(i)        al volume d’affari del modello di dichiarazione IVA 2020 – periodo d’imposta 2019 – e più precisamente all’importo riportato nel campo VE50 “Volume d’affari” della predetta dichiarazione IVA;

(ii)       per i titolari di partita IVA che non hanno obbligo di dichiarazione IVA, occorre fare riferimento all’ammontare dei ricavi da determinare tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito;

(iii) per gli operatori economici attivi dal 2019, il fatturato complessivo si calcola rapportando ad anno il fatturato conseguito nel periodo di attività;

Esempio:
Impresa attiva dal 16 luglio 2019:
Fatturato dal 16 luglio al 31 dicembre (169 giorni) pari a: 50.000 euro
Fatturato annuo 2019 da prendere a riferimento: 50.000 / 169 gg * 365 = 107.988,17 euro

(iv)     per gli operatori economici attivi dal 2020, il contributo è concesso in misura fissa, per euro 3.000, a prescindere dall’ammontare del fatturato complessivo;

Come si calcola la riduzione di fatturato/corrispettivi

La riduzione del fatturato e dei corrispettivi può essere riferita al trimestre marzo-aprile-maggio 2020 oppure al trimestre giugno-luglio-agosto 2020. Ai fini della sua determinazione:

(i)    per gli operatori economici attivi prima del 28 febbraio 2019, la riduzione del fatturato e dei corrispettivi è calcolata con riferimento al solo fatturato e ai corrispettivi complessivi dei mesi corrispondenti dell’anno 2019;

(ii) per gli operatori economici che hanno avviato l’attività in uno dei trimestri del 2019 di riferimento (marzo-aprile-maggio o giugno-luglio-agosto) la riduzione del fatturato e dei corrispettivi è calcolata con riferimento alla media giornaliera del fatturato e dei corrispettivi del 2019, moltiplicata per i giorni del trimestre di riferimento;

Esempio:
Impresa attiva dal 16 luglio 2019:
Fatturato dal 16 luglio al 31 dicembre (169 giorni) pari a: 50.000 euro
Fatturato giornaliero: 50.000 / 169 = 295,86 euro
Fatturato trimestrale 2019 di riferimento: 295,86 * 92 (giorni del trimestre) = 27.219 euro

(iii)      per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi nel trimestre marzo-maggio oppure giugno-agosto, occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi. Pertanto, andranno considerate le fatture con data ricadente nel trimestre e, in caso di fatture differite, occorrerà far riferimento alla data del “Documento di trasporto” DDT (cessioni di beni) o del documento equipollente (prestazioni di servizio) richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 <DataDDT˃) o in ogni caso alle fatture differite emesse entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento. Per le fatture immediate e i corrispettivi, la data da prendere a riferimento è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>) e la data del corrispettivo giornaliero.

(iv)     Inoltre, occorre rispettare le seguenti indicazioni:

•      devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell’IVA, immediate e differite, relative a operazioni effettuate nel trimestre;

•      occorre tenere conto delle note di variazione (art. 26, del DPR 633/1972) aventi data di emissione nel trimestre;

•      gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l’importo totale dei corrispettivi - al netto dell’IVA - delle operazioni effettuate nel trimestre, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente, sia per quelli soggetti ad annotazione;

•      nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi, o il regime del margine, oppure nel caso delle agenzie di viaggio, poiché può risultare difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’IVA, l’importo può essere riportato al lordo dell’IVA, ricordandosi di applicare la stessa regola sia con riferimento al 2019 sia al 2020;

•      gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell’IVA, quali ad esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, devono considerare anche l’importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate nel trimestre;

 Esempio:

In merito al requisito della diminuzione del fatturato e dei corrispettivi, si consideri lo schema che segue:

fatturato trimestrale anno 2019 fatturato trimestrale 2020 Riduzione del 40% Calcolo del fatturato minimo per ottenere il bonus

Spetta il bonus

10.000 euro 5.000 euro 10.000 * 40% = 4.000 10.000 - 4.000 = 6.000

5.000 minore di 6.000

10.000 euro 7.000 euro 10.000 * 40% = 4.000 10.000 - 4.000 = 6.000

No

7.000 maggiore di 6.000

ALCUNI CASI PARTICOLARI

(i)  nel caso di fusione e scissione d’impresa, si verifica il subentro - senza soluzione di continuità - nelle posizioni fiscali della società incorporata, fusa o scissa e, di conseguenza, per il calcolo occorre fare riferimento ai dati aggregati di tutti i soggetti giuridici coinvolti;

(ii) nel caso di trasformazione o cessione d’azienda, il contributo potrà essere richiesto dal soggetto giuridico risultante dalla stessa operazione aziendale, tenuto conto dell’ammontare dei ricavi conseguiti nel 2019 dal soggetto giuridico preesistente;

(iii) nel caso di conferimento di azienda occorso dal 1° gennaio 2019 al 9 marzo 2020, il contributo potrà essere richiesto dal soggetto giuridico conferitario dell’azienda, avendo riguardo alla diminuzione del fatturato rispetto a quello conseguito dal conferente mediante l’esercizio di quell’attività aziendale;

(iv)       il contributo spetta anche all’erede che prosegue l’attività della persona fisica deceduta. Al riguardo, nel caso di prosecuzione avvenuta nel corso dell’anno 2019 o 2020, l’erede dovrà determinare l’ammontare dei ricavi e compensi dell’anno 2019 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi del deceduto e dell’erede.

Come si individua la data di avvio dell’attività di un operatore economico

Per le imprese la data di avvio dell’attività è individuata dalla ‘data inizio attività’ come risultante dalla visura camerale alla data del 9 marzo 2020.
Per i liberi professionisti la data di avvio dell’attività coincide con la data di apertura della partita IVA.

Cosa si intende per ‘essere attivi alla data del 9 marzo 2020 e al momento della presentazione della domanda’

Per le imprese lo stato ‘attivo’ deve risultare dallo ‘stato attività’ della visura camerale, o dall’accertamento dell’effettivo esercizio di un’attività, alla data 9 marzo 2020 e alla data di presentazione della domanda.
Per i liberi professionisti lo stato ‘attivo’ è dimostrato dalla presenza di una partita IVA attiva alla data del 9 marzo 2020 e alla data di presentazione della domanda.

In quali casi non è dovuto l’extra-bonus del 10% per costi di locazione

La maggiorazione del contributo non è dovuta nel caso in cui i contratti siano stipulati tra l’impresa richiedente, il legale rappresentante o uno dei suoi soci e i coniugi non legalmente separati o i parenti e affini entro il secondo grado del legale rappresentante o di uno dei soci dell’impresa richiedente, nonché nel caso di contratti stipulati tra l’impresa richiedente e altra impresa che si trovino in un rapporto di collegamento o di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile. Nel caso di società consortili, la maggiorazione del contributo non è dovuta per i contratti stipulati tra la società consortile e le singole imprese consorziate. Nel caso di professionisti, la maggiorazione non è dovuta nel caso in cui i contratti siano stipulati tra il richiedente e il coniuge non legalmente separato o i suoi parenti e affini entro il secondo grado o tra il richiedente e imprese di cui il legale rappresentate o uno dei soci siano il coniuge non legalmente separato o suoi parenti o affini entro il secondo grado.
Le imprese insediate nelle Pépinières d’Entreprises che ricevono già un contributo per l’abbattimento del canone di locazione non possono richiedere l’incremento del 10%.
Il bonus non è, altresì, dovuto nel caso di immobili situati al di fuori del territorio regionale.

Qual è l’inquadramento per la disciplina in materia di aiuti di Stato

Il bonus è concesso nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19 e del Regime Quadro nazionale di cui alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020. Il riferimento è, in particolare, alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1 “Aiuti di importo limitato” del Quadro temporaneo.
Il bonus non può essere concesso alle medie e grandi imprese che si trovano già in difficoltà, ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria, alla data del 31 dicembre 2019, comprese quelle che si trovano in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria, ad eccezione delle imprese in concordato preventivo con continuità aziendale, già omologato dal Tribunale.
Gli aiuti possono essere concessi alle micro e piccole imprese, così come definite nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, che risultavano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione. L’applicabilità di tale previsione è subordinatamente condizionata alla modifica del regime quadro nazionale autorizzato con Decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 – Regime SA. 57021 e alla sua autorizzazione da parte della Commissione.

Cosa si intende per impresa in difficoltà

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE DEL 17 GIUGNO 2014
Per impresa in difficoltà si intende un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

  1. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
  2. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
  3. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
  4. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.

Quali sono le micro piccole medie imprese

Si definisce micro-impresa, l’impresa che:
a) ha meno di 10 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Si definisce piccola impresa, l’impresa che:
a) ha meno di 50 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Si definisce media impresa, l’impresa che:
a) ha meno di 250 occupati, e
b) ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Il bonus può essere cumulato con altri aiuti

Gli aiuti di cui all’articolo 50 della legge possono essere cumulati con altri aiuti concessi per le medesime finalità, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. In particolare, l’impresa non può beneficiare di aiuti ai sensi della medesima sezione 3.1. del Quadro temporaneo per un importo complessivo superiore a 800.000 euro oppure per un importo complessivo superiore a 100.000 euro se operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Il bonus di cui all’articolo 50 della legge non è cumulabile con i contributi previsti dalla medesima legge, all’articolo 51 destinato ai Bed&Breakfast, all’articolo 57 comma 1, destinato alle imprese agricole (secondo la definizione di cui all’articolo 2135 c.c.), e all’articolo 59, destinato alle imprese del settore della stampa, quotidiana e periodica (anche on line), alle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche e digitali non riconducibili a partiti politici. Ne consegue, che i beneficiari in possesso dei requisiti per accedere alternativamente ai benefici di cui all’articolo 50, oppure agli articoli 51, 57 comma 1 o 59 della legge, potranno accedere, a propria scelta, alternativamente all’una o all’altra misura di sostegno, ma non potranno presentare domanda per più contributi.

Quali requisiti soggettivi è necessario possedere per presentare la domanda

Il richiedente deve:

  1. non ricadere né personalmente né i soggetti di cui all’articolo 85, commi 1 e 2, del d.lgs. 159/2011 (codice antimafia), nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del medesimo d.lgs.;
  2. esclusivamente per le imprese costituite in forma di società, non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 300/2000);
  3. in caso di micro e piccola impresa, così come definita nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, non aver ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione, non essere soggetta a procedura concorsuale per insolvenza e non trovarsi in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, già omologato dal Tribunale (tale previsione è subordinatamente condizionata alla modifica del regime quadro nazionale autorizzato con Decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 – Regime SA. 57021 e alla sua autorizzazione da parte della Commissione, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, delle presenti disposizioni applicative);
  4. in caso di media o grande impresa, così come definita nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, non trovarsi già in difficoltà, ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria, alla data del 31 dicembre 2019, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale già omologato dal Tribunale, e non trovarsi in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria.

Quali sono le conseguenze delle dichiarazioni mendaci

Nel caso siano accertate false dichiarazioni, il beneficiario, oltre alla revoca del contributo, incorre:

  1. secondo quanto stabilito dall’articolo 264 del d.l. 34/2020, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dal termine dell’adozione dell’atto di revoca;
  2. secondo quanto stabilito dall’articolo 25, comma 9, del d.l. 34/2020, qualora la dichiarazione mendace sia riferita al possesso dei requisiti di cui all’articolo 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), nella pena della reclusione da due a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale;
  3. secondo quanto stabilito dall’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Quali sono le sanzioni amministrative dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 300/2000)

Sono l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, esclusivamente per le imprese costituite in forma di società che hanno commesso illeciti amministrativi.

Chi sono i soggetti di cui all’articolo 85 del d. lgs 159/2011

Elenco dei soggetti sottoposti a verifica antimafia

ai sensi dell’art. 85 del d.lgs. 159/2011

Impresa individuale 1. Titolare dell’impresa
2. Direttore tecnico (se previsto) 
Società di capitali o cooperative 1. Legale rappresentante
2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)
3. Direttore tecnico (se previsto)
4. Membri del collegio sindacale
5. Socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)
6. Socio (in caso di società unipersonale)
7. Membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del d.lgs. 231/2001
Società semplice e in nome collettivo 1. Tutti i soci
2. Direttore tecnico (se previsto)
3. Membri del collegio sindacale (se previsti)
Società in accomandita semplice 1. Soci accomandatari
2. Direttore tecnico (se previsto)
3. Membri del collegio sindacale (se previsti)
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice) 1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata
2. Direttore tecnico (se previsto)
3. Membri del collegio sindacale (se previsti)
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna 1. Legale rappresentante
2. Componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)
3. Direttore tecnico (se previsto)
4. Membri del collegio sindacale (se previsti)
5. Ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione

Come posso fare se non sono sicuro della situazione dei soggetti di cui all’articolo 85 del d. lgs. 159/2011

Considerate le conseguenze legate alla falsa dichiarazione, è consigliabile che il richiedente si faccia rilasciare dai soggetti sopra indicati apposita dichiarazione di insussistenza di motivi ostativi di cui al decreto antimafia (d. lgs. 159/2011).

Come pagare l’imposta di bollo

Al fine di perfezionare l’assolvimento dell’imposta di bollo di € 16,00, gli utenti possono effettuare il pagamento attraverso la funzionalità denominata “Imposta di Bollo SOLO su Istanze” resa disponibile sulla Piattaforma Regionale dei Pagamenti integrata PagoPA.
Una volta effettuato il pagamento, il richiedente dovrà inserire nella domanda il codice IUV indicato nella ricevuta telematica di avvenuto pagamento (RT), che la Piattaforma avrà inviato alla casella e-mail indicata dall’utente al momento del pagamento stesso.

Ulteriori informazioni e risposte a domande frequenti (FAQ) sono reperibili alla pagina seguente:
https://new.regione.vda.it/servizi/misure-covid/misure/istruzioni-bollo-virtuale

Chi deve effettuare il versamento dell’imposta di bollo? Il versamento può essere effettuato dal delegato con proprio strumento di pagamento (carta di credito o IBAN intestato al delegato e non al beneficiario del contributo)?

L’imposta di bollo può essere pagata da chiunque e con qualunque strumento di pagamento, occorre però inserire il Codice Fiscale o partita IVA del beneficiario del bonus, la Ragione Sociale, o il Cognome e Nome (nel caso di CF), del beneficiario e i dati di residenza o sede e la causale (massimo 40 caratteri) contenente le informazioni su legge e articolo della misura per la quale si presenta domanda, es: “DOMANDA ART.50 L.R.8/2020”.

Il bollo può essere già pagato anche prima della data di presentazione della domanda di contributo, occorre conservare la ricevuta, per successivi controlli e inserire il codice IUV in piattaforma.

Il bonus può essere richiesto anche da coloro che, oltre al reddito d’impresa, posseggono un reddito da lavoro dipendente o da pensione?

Si, il contributo può essere richiesto anche da coloro che oltre al reddito d’impresa posseggono un reddito da lavoro dipendente o da pensione, purché in possesso dei requisiti previsti.

Le società o ditte individuali con partita iva multiattività (esempio la gestione con la medesima partita iva di un affittacamere e di un negozio di vendita al minuto di abbigliamento) possono richiedere il contributo per tutte le attività o per una sola? 

No, è possibile riconoscere un solo contributo per ciascuna partita IVA, solo nel caso in cui siano presenti partite IVA differenti sarà possibile richiedere più contributi, fermo restando il possesso dei requisiti previsti.

All’interno della piattaforma sarà necessario indicare il valore del fatturato dell’anno 2019?

NO, sarà necessario auto-dichiarare la fascia del fatturato, nel 2019, tra quelle proposte:

  • fatturato non superiore a 65.000 euro;
  • fatturato compreso tra 65.001 e 100.000 euro;
  • fatturato compreso tra 100.001 e 200.000 euro;
  • fatturato compreso tra 200.001 e 500.000 euro;
  • fatturato compreso tra 500.001 e 5.000.000 euro;

 Per gli operatori economici attivi dal 2020 e, in ogni caso, al 9 marzo 2020 è prevista un’apposita autodichiarazione che non richiede di indicare il fatturato del 2019.

All’interno della piattaforma sarà necessario indicare il valore del fatturato del trimestre oggetto di calo?

No all’interno della piattaforma non sarà necessario inserire il valore numerico del calo del fatturato, ma sarà sufficiente autocertificare di aver subito un calo del fatturato di almeno il 40% rispetto al trimestre di riferimento e sarà inoltre necessario dichiarare su quale trimestre si è verificato il calo. Dovrà essere resa disponibile, in caso di successivi controllo, la documentazione attestante le autodichiarazioni effettuate.

Una società sportiva dilettantistica, avente forma giuridica di s.r.l. può fare domanda di bonus ex art. 50?

Si, se rispetta i requisiti previsti.

Extra-bonus 10% su canone di locazione

Due società (A e B) hanno la medesima compagine sociale. La società B può richiedere la maggiorazione del 10% se l’impresa A è proprietaria dell’immobile locato dall’impresa B?

Per richiedere l’extra-bonus del 10%, oltre a non esserci un rapporto di collegamento o di controllo tra le due imprese, non vi devono essere rapporti di parentela o affinità fino al secondo grado tra titolare, legale rappresentante o socio dell’impresa richiedente e i medesimi soggetti dell’impresa locataria.

Se una ditta non ha un contratto di locazione ma un leasing ha diritto alla maggiorazione del bonus?

La maggiorazione spetta nel caso si tratti di un contratto di leasing cosiddetto operativo (o di godimento) poiché, a differenza dei leasing cosiddetti finanziari (o traslativi), questo tipo di contratto ha la medesima funzione economica del contratto locazione “tipico” previsto dal codice civile (articoli 1571 e seguenti). Diversamente, non sono ammessi i canoni relativi a contratti di leasing finanziario (traslativo), assimilabili ai contratti di compravendita con annesso finanziamento.

In merito a maggiorazione contributo 10% per l’affitto, deve essere realmente pagato oppure è sufficiente che sia registrato tra i costi in contabilità?

Per avere la maggiorazione occorre che il costo per l’affitto sia effettivamente pagato.

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