Il bonus ai Bed & Breakfast, previsto dall’articolo 51 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8, è un contributo a fondo perduto, in misura fissa forfettaria pari ad euro 2.000,00, una tantum e non ripetibile, concesso, a determinate condizioni, in conseguenza dei danni derivanti dalla riduzione o dalla limitazione delle attività e degli spostamenti individuali conseguenti ai provvedimenti restrittivi, statali e regionali, per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Al contributo è applicata, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), una ritenuta a titolo d’acconto del 4%. Il contributo erogato, pertanto, ammonterà ad euro 1.920,00.
Possono beneficiare del contributo tutti i soggetti titolari della gestione delle strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast - chambre et petit déjeuner) di cui all’articolo 16bis della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), provvisti o sprovvisti di partita IVA.
Il contributo di cui all’articolo 51 (Bonus ai bed & breakfast) NON è cumulabile con il bonus di cui all’articolo 50 (Bonus alle imprese per la ripresa dell’attività) e con quello di cui all’articolo 57, comma 1 (Bonus nel settore agricolo). Ne consegue che i soggetti beneficiari provvisti di partita IVA, in possesso dei requisiti per accedere alternativamente ai benefici di cui all’articolo 50 oppure all’articolo 51 oppure all’articolo 57, comma 1, possono accedere alternativamente, a propria discrezione, ad una sola delle tre misure di sostegno.
Ai fini della concessione del contributo, i soggetti beneficiari devono essere in possesso, contestualmente, di tutti i seguenti requisiti:
Il contributo, ovviamente, non può essere concesso ai titolari di Bed & Breakfast che abbiano presentato la SCIA per l’avvio dell’attività dalla data del 1° giugno 2019 in poi. Ciò in quanto risulta impossibile il possesso del requisito di cui alla precedente lettera c).
Le istanze per ottenere il contributo devono essere predisposte e inviate attraverso la piattaforma regionale dedicata a partire dalle ore 14:00 del giorno 10 settembre 2020 e non oltre le ore 23:59 del giorno 31 ottobre 2020. Il contributo è concesso a domanda, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sulla base dei dati auto dichiarati dall'operatore economico richiedente. La domanda può essere presentata una sola volta da ciascun operatore economico. L’istanza può essere presentata direttamente dal beneficiario o da un suo delegato, nel qual caso all’istanza dovrà essere allegata copia dell’atto di delega sottoscritto digitalmente dal delegante. Nel caso in cui la delega non sia firmata digitalmente, occorre, altresì, allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità o di riconoscimento, in corso di validità, del delegante. Tale delega, sottoscritta dal beneficiario e datata prima dell’inoltro della domanda, deve essere conservata per successivi controlli da parte della Struttura regionale competente. Il delegante è consapevole delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni mendaci e attesta che le autodichiarazioni, rese per suo tramite dal delegato, sono complete e veritiere.
art51_faq
La Regione Autonoma Valle d'Aosta ha predisposto una piattaforma web per la presentazione online delle istanze di domanda.
Le uniche credenziali ammesse per accedere alle misure della L.R. 8/2020 sono le identità digitali SPID o CNS, legalmente riconosciute dal Codice dell'Amministrazione Digitale.
Le informazioni per effettuare l'accesso sono raccolte nell'apposita pagina informativa
Le informazioni per l'uso della piattaforma web sono raccolte in un'apposita pagina informativa.
La piattaforma è stata testata con successo con i seguenti browser per computer (piattaforme mobili non completamente testate): Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge.
Il browser Internet Explorer non è compatibile con la piattaforma web di inserimento delle domande. Microsoft ha interrotto il supporto all'applicativo da anni, poiché ha spostato lo sviluppo verso il nuovo browser Edge, disponibile sulle nuove versioni dei sistemi operativi Microsoft Windows.
Attenzione! Al call center sono arrivate segnalazioni di utenti relative all'uso di browser Firefox incorporati in alcuni tipi di soluzioni CNS autoavvianti. In quei casi l'apparato presenta nei PC un menu dal quale si può avviare direttamente Firefox configurato per l'uso con firma digitale e CNS. I browser Firefox incorporati nella chiavetta sono tuttavia risultati non aggiornati e risalenti fino a 6 anni fa, presentando notevoli problemi di compatibilità con la piattaforma web (per esempio impossibilità di inviare una istanza di domanda). Il browser integrato nella CNS non è aggiornabile, quindi in casi del genere si suggerisce di contattare l'assistenza del fornitore della CNS, chiedendo se sia possibile effettuare l'aggiornamento, o in alternativa di farsi rilasciare una SPID e utilizzarla al posto della CNS con un browser aggiornato e compatibile con la piattaforma.
Per maggiori informazioni su SPID, CNS e sull'accesso, è disponibile una pagina informativa.
In caso di delega con firma digitale del delegante è sufficiente caricare sulla piattaforma il file del documento di delega con estensione .p7m senza allegare documenti di identità (l'identificazione è garantita dalla firma digitale).
In caso di delega non firmata digitalmente, con firma autografa, occorre allegare il documento digitalizzato con scanner, insieme con la copia digitalizzata fronte e retro del documento di identità del delegante.
La piattaforma richiede di inviare separatamente la copia del lato frontale e di quello posteriore del documento di identità, quindi sarà sufficiente utilizzare i relativi pulsanti per l'invio. Qualora entrambi i lati del documento fossero già riuniti su un unico file, sarà sufficiente spedire il file due volte, utilizzando entrambi i pulsanti di invio.
La data della delega deve essere antecedente la data di presentazione della domanda. L’originale deve essere conservato per i successivi controlli.
Al fine di perfezionare l’assolvimento dell’imposta di bollo di € 16,00, gli utenti possono effettuare il pagamento attraverso la funzionalità denominata “Imposta di Bollo SOLO su Istanze” resa disponibile sulla Piattaforma Regionale dei Pagamenti integrata PagoPA.
Una volta effettuato il pagamento, il richiedente dovrà inserire nella domanda di contributo il codice IUV indicato nella ricevuta telematica di avvenuto pagamento (RT), che la Piattaforma avrà inviato alla casella e-mail indicata dall’utente al momento del pagamento stesso.
La ricevuta deve essere conservata per i successivi controlli.
Ulteriori informazioni e risposte a domande frequenti (FAQ) sono reperibili alla pagina seguente: https://new.regione.vda.it/servizi/misure-covid/misure/istruzioni-bollo-virtuale
L’imposta di bollo può essere pagata da chiunque e con qualunque strumento di pagamento, occorre però inserire il Codice Fiscale o partita IVA del beneficiario del Bonus dell’articolo 51, la Ragione Sociale, o il Cognome e Nome (nel caso di CF) del beneficiario e i dati di residenza o sede e la causale (massimo 40 caratteri) contenente le informazioni su legge e articolo della misura per la quale si presenta domanda: “DOMANDA ART. 51 L.R. 8/2020”.
No. E’ ammessa la presentazione di una sola domanda di contributo ai sensi dell’articolo 51.
Per calcolare i redditi lordi complessivi diversi da quelli derivanti da attività di Bed & Breakfast (che non devono essere superiori ad euro 15.000,00), si fa riferimento al dato sotto riportato a cui occorre sottrarre i redditi dichiarati ai fini fiscali per tutto l’anno 2019 derivanti esclusivamente dall’attività di Bed & Breakfast:
(i) al quadro RN1 del MODELLO UNICO 2020 (periodo d’imposta 2019)
oppure
(ii) al MODELLO 730_2020 (Redditi 2019)
Per calcolare il fatturato, si fa riferimento:
Si dovrà sommare l’importo risultante dalle ricevute emesse nei due periodi e verificare la sussistenza della riduzione del 40%.
In mancanza di ricevute o altra documentazione che possa certificare la riduzione del 40%, si dovrà calcolare, per ognuno dei due trimestri, il prezzo medio, tra il prezzo minimo e il prezzo massimo dichiarati alla Struttura regionale competente ai sensi dell’art. 24 della l.r. 11/1996, e moltiplicarlo per le presenze dichiarate ai fini ISTAT in ognuno dei due trimestri.
Il Bonus è concesso nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19 e del Regime Quadro nazionale di cui alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020. Il riferimento è, in particolare, alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1 “Aiuti di importo limitato” del Quadro temporaneo.
Il contributo di cui all’articolo 51 può essere cumulato con altri aiuti concessi per le medesime finalità, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. In particolare, l’impresa non può beneficiare di aiuti ai sensi della medesima sezione 3.1. del Quadro temporaneo per un importo complessivo superiore a 800.000 euro nel 2020 oppure per un importo complessivo superiore a 100.000 euro se operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Il bonus non può essere concesso alle medie e grandi imprese che si trovano già in difficoltà, ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria, alla data del 31 dicembre 2019, comprese quelle che si trovano in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria, ad eccezione delle imprese in concordato preventivo con continuità aziendale, già omologato dal Tribunale.
Gli aiuti possono essere concessi alle micro e piccole imprese, così come definite nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, che risultavano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale, ad eccezione delle imprese in concordato preventivo con continuità aziendale, e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione. L’applicabilità di tale previsione è subordinatamente condizionata alla modifica del regime quadro nazionale autorizzato con Decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 – Regime SA. 57021 e alla sua autorizzazione da parte della Commissione.
ESTRATTO DAL REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE DEL 17 GIUGNO 2014
Per impresa in difficoltà si intende un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
Si definisce micro-impresa, l’impresa che:
Si definisce piccola impresa, l’impresa che:
Si definisce media impresa, l’impresa che:
Nel caso in cui siano accertate false dichiarazioni sostitutive, il beneficiario, oltre alla revoca del contributo, incorre:
Sono l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, esclusivamente per le imprese costituite in forma di società che hanno commesso illeciti amministrativi.
Elenco dei soggetti sottoposti a verifica antimafia | |
---|---|
Impresa individuale |
|
Società di capitali o cooperative |
|
Società semplice e in nome collettivo |
|
Società in accomandita semplice |
|
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice) |
|
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna |
|
Considerate le conseguenze legate alla falsa dichiarazione sostitutiva, è consigliabile che il richiedente delegato si faccia rilasciare dai soggetti sopra indicati apposita dichiarazione sostitutiva di insussistenza di motivi ostativi di cui al Codice antimafia (d. lgs. 159/2011).
Call center |
800 006 300 (numero verde) |
Orario: |
dal lunedì al venerdì
|
Attenzione: per non sovraccaricare gli operatori causando lunghe attese, prima di contattare il call center si consiglia di leggere attentamente la pagina informativa e le faq qui riportate.