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Misure COVID19 per operatori economici

Bonus ai Bed & Breakfast (art. 51 l.r. 8/2020)

art5In cosa consiste il Bonus?

Il bonus ai Bed & Breakfast, previsto dall’articolo 51 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8, è un contributo a fondo perduto, in misura fissa forfettaria pari ad euro 2.000,00, una tantum e non ripetibile, concesso, a determinate condizioni, in conseguenza dei danni derivanti dalla riduzione o dalla limitazione delle attività e degli spostamenti individuali conseguenti ai provvedimenti restrittivi, statali e regionali, per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Al contributo è applicata, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), una ritenuta a titolo d’acconto del 4%. Il contributo erogato, pertanto, ammonterà ad euro 1.920,00.

Chi può beneficiare del Bonus?

Possono beneficiare del contributo tutti i soggetti titolari della gestione delle strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast - chambre et petit déjeuner) di cui all’articolo 16bis della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), provvisti o sprovvisti di partita IVA.

Il Bonus può essere cumulato con gli altri Bonus previsti dalla l.r. 8/2020?

Il contributo di cui all’articolo 51 (Bonus ai bed & breakfast) NON è cumulabile con il bonus di cui all’articolo 50 (Bonus alle imprese per la ripresa dell’attività) e con quello di cui all’articolo 57, comma 1 (Bonus nel settore agricolo). Ne consegue che i soggetti beneficiari provvisti di partita IVA, in possesso dei requisiti per accedere alternativamente ai benefici di cui all’articolo 50 oppure all’articolo 51 oppure all’articolo 57, comma 1,  possono accedere alternativamente, a propria discrezione, ad una sola delle tre misure di sostegno.

A che condizioni è concesso il Bonus?

Ai fini della concessione del contributo, i soggetti beneficiari devono essere in possesso, contestualmente, di tutti i seguenti requisiti:

  1. aver presentato la SCIA per l’avvio dell’attività di cui all’articolo 16quater della l.r. 11/1996 entro la data del 9 marzo 2020;
  2. non aver presentato allo Sportello unico degli enti locali (SUEL) competente per territorio comunicazione di cessazione dell’attività di Bed & Breakfast in data antecedente la data di presentazione della domanda di contributo;
  3. per i soggetti beneficiari provvisti di partita IVA, aver registrato una riduzione del fatturato e dei corrispettivi almeno pari al 40%, per i mesi da marzo a maggio 2020, rapportata al valore del fatturato e dei corrispettivi degli stessi mesi dell’anno 2019. Oppure, per i soggetti beneficiari sprovvisti di partita IVA, aver registrato una riduzione dei redditi dichiarati ai fini fiscali derivanti esclusivamente dall’attività di Bed & Breakfast almeno pari al 40%, per i mesi da marzo a maggio 2020, rapportata al valore dei redditi dichiarati ai fini fiscali derivanti esclusivamente dall’attività di Bed & Breakfast degli stessi mesi dell’anno 2019;
  4. non aver percepito nel 2019 redditi lordi complessivi diversi da quelli derivanti da attività di Bed & Breakfast superiori ad euro 15.000,00.  

Il contributo, ovviamente, non può essere concesso ai titolari di Bed & Breakfast che abbiano presentato la SCIA per l’avvio dell’attività dalla data del 1° giugno 2019 in poi. Ciò in quanto risulta impossibile il possesso del requisito di cui alla precedente lettera c).

Come predisporre e trasmettere l’istanza

Le istanze per ottenere il contributo devono essere predisposte e inviate attraverso la piattaforma regionale dedicata a partire dalle ore 14:00 del giorno 10 settembre 2020 e non oltre le ore 23:59 del giorno 31 ottobre 2020. Il contributo è concesso a domanda, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sulla base dei dati auto dichiarati dall'operatore economico richiedente. La domanda può essere presentata una sola volta da ciascun operatore economico. L’istanza può essere presentata direttamente dal beneficiario o da un suo delegato, nel qual caso all’istanza dovrà essere allegata copia dell’atto di delega sottoscritto digitalmente dal delegante. Nel caso in cui la delega non sia firmata digitalmente, occorre, altresì, allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità o di riconoscimento, in corso di validità, del delegante. Tale delega, sottoscritta dal beneficiario e datata prima dell’inoltro della domanda, deve essere conservata per successivi controlli da parte della Struttura regionale competente. Il delegante è consapevole delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni mendaci e attesta che le autodichiarazioni, rese per suo tramite dal delegato, sono complete e veritiere.

Domande frequenti - FAQ

art51_faq

Come posso presentare la domanda?

La Regione Autonoma Valle d'Aosta ha predisposto una piattaforma web per la presentazione online delle istanze di domanda.

Le uniche credenziali ammesse per accedere alle misure della L.R. 8/2020 sono le identità digitali SPID o CNS, legalmente riconosciute dal Codice dell'Amministrazione Digitale.

Le informazioni per effettuare l'accesso sono raccolte nell'apposita pagina informativa

Le informazioni per l'uso della piattaforma web sono raccolte in un'apposita pagina informativa.

Quali sono i browser compatibili?

La piattaforma è stata testata con successo con i seguenti browser per computer (piattaforme mobili non completamente testate): Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge.

Il browser Internet Explorer non è compatibile con la piattaforma web di inserimento delle domande. Microsoft ha interrotto il supporto all'applicativo da anni, poiché ha spostato lo sviluppo verso il nuovo browser Edge, disponibile sulle nuove versioni dei sistemi operativi Microsoft Windows.

Browser ammessi

Attenzione! Al call center sono arrivate segnalazioni di utenti relative all'uso di browser Firefox incorporati in alcuni tipi di soluzioni CNS autoavvianti. In quei casi l'apparato presenta nei PC un menu dal quale si può avviare direttamente Firefox configurato per l'uso con firma digitale e CNS. I browser Firefox incorporati nella chiavetta sono tuttavia risultati non aggiornati e risalenti fino a 6 anni fa, presentando notevoli problemi di compatibilità con la piattaforma web (per esempio impossibilità di inviare una istanza di domanda). Il browser integrato nella CNS non è aggiornabile, quindi in casi del genere si suggerisce di contattare l'assistenza del fornitore della CNS, chiedendo se sia possibile effettuare l'aggiornamento, o in alternativa di farsi rilasciare una SPID e utilizzarla al posto della CNS con un browser aggiornato e compatibile con la piattaforma.

Per maggiori informazioni su SPID, CNS e sull'accesso, è disponibile una pagina informativa.

Come si deve procedere per allegare la delega?

In caso di delega con firma digitale del delegante è sufficiente caricare sulla piattaforma il file del documento di delega con estensione .p7m senza allegare documenti di identità (l'identificazione è garantita dalla firma digitale).

In caso di delega non firmata digitalmente, con firma autografa, occorre allegare il documento digitalizzato con scanner, insieme con la copia digitalizzata fronte e retro del documento di identità del delegante.

La piattaforma richiede di inviare separatamente la copia del lato frontale e di quello posteriore del documento di identità, quindi sarà sufficiente utilizzare i relativi pulsanti per l'invio. Qualora entrambi i lati del documento fossero già riuniti su un unico file, sarà sufficiente spedire il file due volte, utilizzando entrambi i pulsanti di invio.

La data della delega deve essere antecedente la data di presentazione della domanda. L’originale deve essere conservato per i successivi controlli.

Come pagare l’imposta di bollo?

Al fine di perfezionare l’assolvimento dell’imposta di bollo di € 16,00, gli utenti possono effettuare il pagamento attraverso la funzionalità denominata “Imposta di Bollo SOLO su Istanze” resa disponibile sulla Piattaforma Regionale dei Pagamenti integrata PagoPA.
Una volta effettuato il pagamento, il richiedente dovrà inserire nella domanda di contributo il codice IUV indicato nella ricevuta telematica di avvenuto pagamento (RT), che la Piattaforma avrà inviato alla casella e-mail indicata dall’utente al momento del pagamento stesso.

La ricevuta deve essere conservata per i successivi controlli.

Ulteriori informazioni e risposte a domande frequenti (FAQ) sono reperibili alla pagina seguente: https://new.regione.vda.it/servizi/misure-covid/misure/istruzioni-bollo-virtuale

Chi deve effettuare il versamento dell’imposta di bollo? Il versamento può essere effettuato dal delegato con proprio strumento di pagamento (carta di credito o IBAN intestato al delegato e non al beneficiario del contributo)?

L’imposta di bollo può essere pagata da chiunque e con qualunque strumento di pagamento, occorre però inserire il Codice Fiscale o partita IVA del beneficiario del Bonus dell’articolo 51, la Ragione Sociale, o il Cognome e Nome (nel caso di CF) del beneficiario e i dati di residenza o sede e la causale (massimo 40 caratteri) contenente le informazioni su legge e articolo della misura per la quale si presenta domanda: “DOMANDA ART. 51 L.R. 8/2020”.

Un soggetto che gestisca più attività di Bed & Breakfast può presentare più domande di Bonus ai sensi dell’articolo 51?

No. E’ ammessa la presentazione di una sola domanda di contributo ai sensi dell’articolo 51.

Come calcolare i redditi lordi complessivi diversi da quelli derivanti da attività di Bed & Breakfast?

Per calcolare i redditi lordi complessivi diversi da quelli derivanti da attività di Bed & Breakfast (che non devono essere superiori ad euro 15.000,00), si fa riferimento al dato sotto riportato a cui occorre sottrarre i redditi dichiarati ai fini fiscali per tutto l’anno 2019 derivanti esclusivamente dall’attività di Bed & Breakfast:

(i) al quadro RN1 del MODELLO UNICO 2020 (periodo d’imposta 2019)

oppure

(ii) al MODELLO 730_2020 (Redditi 2019)

  

Come i beneficiari provvisti di partita IVA devono calcolare il/i fatturato/corrispettivi?

Per calcolare il fatturato, si fa riferimento:

  1. al volume d’affari del modello di dichiarazione IVA 2020 – periodo d’imposta 2019 – e più precisamente all’importo riportato nel campo VE50 “Volume d’affari” della predetta dichiarazione IVA;
  2. per i titolari di partita IVA che non hanno obbligo di dichiarazione IVA, occorre fare riferimento all’ammontare dei ricavi da determinare tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito;

Come i soggetti beneficiari sprovvisti di partita IVA possono calcolare la riduzione del 40% dei redditi dichiarati ai fini fiscali derivanti esclusivamente dall’attività di Bed & Breakfast del trimestre marzo-maggio 2020 rispetto al trimestre marzo-maggio 2019?

Si dovrà sommare l’importo risultante dalle ricevute emesse nei due periodi e verificare la sussistenza della riduzione del 40%.

In mancanza di ricevute o altra documentazione che possa certificare la riduzione del 40%, si dovrà calcolare, per ognuno dei due trimestri, il prezzo medio, tra il prezzo minimo e il prezzo massimo dichiarati alla Struttura regionale competente ai sensi dell’art. 24 della l.r. 11/1996, e moltiplicarlo per le presenze dichiarate ai fini ISTAT in ognuno dei due trimestri.

Qual è l’inquadramento del Bonus per i Bed & Breakfast per la disciplina europea in materia di aiuti di Stato?

Il Bonus è concesso nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19 e del Regime Quadro nazionale di cui alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020. Il riferimento è, in particolare, alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1 “Aiuti di importo limitato” del Quadro temporaneo.

Il contributo di cui all’articolo 51 può essere cumulato con altri aiuti concessi per le medesime finalità, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. In particolare, l’impresa non può beneficiare di aiuti ai sensi della medesima sezione 3.1. del Quadro temporaneo per un importo complessivo superiore a 800.000 euro nel 2020 oppure per un importo complessivo superiore a 100.000 euro se operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Il bonus non può essere concesso alle medie e grandi imprese che si trovano già in difficoltà, ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria, alla data del 31 dicembre 2019, comprese quelle che si trovano in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria, ad eccezione delle imprese in concordato preventivo con continuità aziendale, già omologato dal Tribunale.

Gli aiuti possono essere concessi alle micro e piccole imprese, così come definite nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, che risultavano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale, ad eccezione delle imprese in concordato preventivo con continuità aziendale, e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione. L’applicabilità di tale previsione è subordinatamente condizionata alla modifica del regime quadro nazionale autorizzato con Decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 – Regime SA. 57021 e alla sua autorizzazione da parte della Commissione.

Cosa si intende per impresa in difficoltà?

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE DEL 17 GIUGNO 2014
Per impresa in difficoltà si intende un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

  1. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
  2. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
  3. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
  4. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.

Quali sono le micro piccole medie imprese

Si definisce micro-impresa, l’impresa che:

  1. ha meno di 10 occupati e
  2. ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. 

Si definisce piccola impresa, l’impresa che:

  1. ha meno di 50 occupati e
  2. ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Si definisce media impresa, l’impresa che:

  1. a) ha meno di 250 occupati e
  2. b) ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Quali sono le conseguenze delle dichiarazioni sostitutive mendaci?

Nel caso in cui siano accertate false dichiarazioni sostitutive, il beneficiario, oltre alla revoca del contributo, incorre:

  1. secondo quanto stabilito dall’articolo 264 del d.l. 34/2020, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca;
  2. secondo quanto stabilito dall’articolo 25, comma 9, del d.l. 34/2020, qualora la dichiarazione mendace sia riferita al possesso dei requisiti di cui all’articolo 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), nella pena della reclusione da due a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del Codice penale;
  3. secondo quanto stabilito dall’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Quali sono le sanzioni amministrative dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 300/2000)

Sono l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, esclusivamente per le imprese costituite in forma di società che hanno commesso illeciti amministrativi.

Chi sono i soggetti di cui all’articolo 85 del d. lgs. 159/2011 (Codice antimafia)?

Elenco dei soggetti sottoposti a verifica antimafia
ai sensi dell’art. 85 del d.lgs. 159/2011

Impresa individuale

  1. Titolare dell’impresa
  2. Direttore tecnico (se previsto) 

Società di capitali o cooperative

  1. Legale rappresentante
  2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)
  3. Direttore tecnico (se previsto)
  4. Membri del collegio sindacale
  5. Socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)
  6. Socio (in caso di società unipersonale)
  7. Membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del d.lgs. 231/2001

Società semplice e in nome collettivo

  1. 1. Tutti i soci
    2. Direttore tecnico (se previsto)
    3. Membri del collegio sindacale (se previsti)

Società in accomandita semplice

  1. 1. Soci accomandatari
    2. Direttore tecnico (se previsto)
    3. Membri del collegio sindacale (se previsti)

Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)

  1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata
  2. Direttore tecnico (se previsto)
  3. Membri del collegio sindacale (se previsti)

Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna

  1. Legale rappresentante
  2. Componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)
  3. Direttore tecnico (se previsto)
  4. Membri del collegio sindacale (se previsti)
  5.   Ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione

Nel caso in cui la domanda sia presentata da un soggetto delegato, come posso fare se non sono sicuro della situazione dei soggetti di cui all’articolo 85 del d. lgs. 159/2011 (Codice antimafia)?

Considerate le conseguenze legate alla falsa dichiarazione sostitutiva, è consigliabile che il richiedente delegato si faccia rilasciare dai soggetti sopra indicati apposita dichiarazione sostitutiva di insussistenza di motivi ostativi di cui al Codice antimafia (d. lgs. 159/2011).

Allegati

Supporto

Call center
800 006 300 (numero verde)
Orario:
dal lunedì al venerdì
9.00-12.00
14.00 - 17.00

Attenzione: per non sovraccaricare gli operatori causando lunghe attese, prima di contattare il call center si consiglia di leggere attentamente la pagina informativa e le faq qui riportate.