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Misure COVID19 per operatori economici

Contributi del 50% sulle spese effettuate per fronteggiare l’emergenza COVID-19 nei settori turistico-ricettivo, del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi correlati (art. 52 l.r. 8/2020)

Contributi del 50% sulle spese effettuate per fronteggiare l’emergenza COVID-19 nei settori turistico-ricettivo, del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi correlati (art. 52 l.r. 8/2020)

In cosa consiste il Contributo?

Il contributo a fondo perduto del 50%, una tantum e non ripetibile, è concesso per il finanziamento dei costi sostenuti, dal 9 marzo 2020 al 31 ottobre 2020, per assicurare il rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 e per il sostegno dei costi diretti alla graduale ripresa delle attività e al mantenimento della continuità aziendale.

Al contributo è applicata, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), una ritenuta a titolo d’acconto del 4%.

Chi può beneficiare del contributo?

  1. possono beneficiare del contributo di cui all'articolo 52, comma 1:
    1. le imprese che gestiscono alberghi, residenze turistico-alberghiere (RTA), campeggi, villaggi turistici, affittacamere e case e appartamenti per vacanze (CAV);
    2. le imprese mere proprietarie di strutture alberghiere, di campeggi e di villaggi turistici che intendano mantenerne la destinazione d’uso e a condizione che vi sia esercitata un’attività di gestione in forza di regolare contratto;
  2. possono beneficiare del contributo di cui all'articolo 52, comma 3:
    1. le imprese operanti nel settore del commercio all’ingrosso, al dettaglio e dell’intermediazione commerciale che esercitino un’attività classificata con codici ATECO 2007: 45.1 (con esclusione delle agenzie di compravendita di cui ai cod. 45.11.02 e 45.19.02), 45.3, 45.40.1, 45.40.2, 46 e 47;
    2. le imprese appartenenti al settore della somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente a quelle che esercitino un’attività classificata con codici ATECO 2007: 56.1 (con esclusione dei cod. 56.10.12 e 56.10.2), 56.10.3 (limitatamente all’attività di somministrazione di alimenti e bevande), 56.2 e 56.3, nonché, limitatamente alle superfici destinate all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, le discoteche, sale da ballo, night-club e simili (cod. 93.29.1), compresi i disco-pub;
    3. le imprese operanti nel settore dei servizi, che esercitino un’attività classificata con codici ATECO 2007:
      1. attività delle agenzie di viaggio e tour operators (codice 79.1);
      2. attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria (limitatamente al codice 66.19.2);
      3. attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione (limitatamente al codice 66.22);
      4. attività di mediazione immobiliare (codice 68.31);
      5. attività di noleggio di beni limitatamente ai codici:
        • 77.21.01 (Noleggio di biciclette);
        • 77.21.09 (Noleggio di attrezzature ed articoli sportivi, escluso quello effettuato con la gestione di impianti sportivi);
      6. attività sportive (limitatamente ai codici 93.11, 93.12 e 93.13);
    4. le imprese mere proprietarie di strutture in cui siano esercitate le attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di servizi di cui alle lettere a), b) e c) che intendano mantenerne la destinazione d’uso e a condizione che vi sia esercitata un’attività di gestione in forza di regolare contratto;
    5. i centri polifunzionali di servizio di cui all'articolo 12 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12;

Le imprese di cui in i) e ii) devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  1. essere iscritte nel Registro delle imprese come imprese attive alla data di presentazione della domanda;
  2. avere la disponibilità dell'unità locale oggetto di intervento;

   iii. possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 52, comma 5, i raggruppamenti di operatori turistici di cui all’articolo 10 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 6.

Quali sono le spese ammissibili a contributo?

Le iniziative di cui all’articolo 52 e le relative spese sono ammissibili a contributo solamente se sono strettamente funzionali ad assicurare il rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 e per il sostegno dei costi diretti alla graduale ripresa delle attività e al mantenimento della continuità aziendale.

Per la realizzazione delle iniziative, sono ammissibili a contributo sia le spese d’investimento sia quelle correnti, sostenute a decorrere dal 9 marzo 2020 e fino al 31 ottobre 2020.

La spesa ammissibile è considerata al netto dell’IVA e di qualsiasi altro onere di natura fiscale, se recuperabili

La documentazione fiscale attestante le spese consiste nella fattura intestata al beneficiario, o nel documento fiscale di valore probatorio equivalente emesso dal fornitore, corredata dei documenti comprovanti l’avvenuto pagamento e della descrizione dei beni e/o servizi acquisiti. Le spese sostenute sono ammesse a contributo a condizione che la data di emissione della relativa fattura o del documento fiscale di valore probatorio equivalente e la data del relativo effettivo pagamento siano riferite ad una data compresa tra il 9 marzo 2020 e il 31 ottobre 2020. Le date delle fatture e dei relativi pagamenti, pertanto, devono essere disponibili al momento di presentazione della domanda. Sono ammessi pagamenti antecedenti la data della fattura.

Possono fruire delle agevolazioni esclusivamente le iniziative concernenti unità locali ubicate sul territorio della Valle d'Aosta.

I contributi di cui all’articolo 52, comma 1, sono concessi per le seguenti iniziative:

  1. acquisizione di dispositivi di protezione individuale, con esclusione, ove consentito dalla vigente normativa, di guanti e mascherine monouso, di beni (nel caso di bicchieri, posate e stoviglie monouso unicamente in materiale biodegradabile e compostabile), di servizi e di attrezzature, effettuazione di interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro e dei beni strumentali all’esercizio delle attività e realizzazione di opere, anche provvisionali, finalizzate all’adeguamento degli ambienti di lavoro, funzionali a garantirne la sicurezza per i titolari, gli addetti e la clientela;
  2. investimenti, materiali e immateriali, finalizzati allo sviluppo della digitalizzazione e di soluzioni di commercio elettronico, nonché alla partecipazione a circuiti di monete complementari;
  3. studi, progettazioni e consulenza per il marketing e la riorganizzazione aziendale, compresi i servizi di consulenza in materia di igiene degli alimenti e degli ambienti di lavoro;
  4. campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali non partecipate dallo Stato. Sono escluse le inserzioni pubblicitarie sui motori di ricerca e sui social, televendite, servizi di pronostici, giochi e scommesse, spese accessorie e costi di intermediazione.

I contributi di cui all’articolo 52, comma 3, sono concessi per le seguenti iniziative:

  1. acquisizione di dispositivi di protezione individuale, con esclusione, ove consentito dalla vigente normativa, di guanti e mascherine monouso, di beni (nel caso di bicchieri, posate e stoviglie monouso unicamente in materiale biodegradabile e compostabile), di servizi e di attrezzature, effettuazione di interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro e dei beni strumentali all’esercizio delle attività e realizzazione di opere, anche provvisionali, finalizzate all’adeguamento degli ambienti di lavoro, funzionali a garantirne la sicurezza per i titolari, gli addetti e la clientela;
  2. investimenti, materiali e immateriali, finalizzati allo sviluppo della digitalizzazione e di soluzioni di commercio elettronico, nonché alla partecipazione a circuiti di monete complementari;
  3. studi, progettazioni e consulenza per il marketing e la riorganizzazione aziendale, compresi i servizi di consulenza in materia di igiene degli alimenti e degli ambienti di lavoro;
  4. vendita e consegna al domicilio del consumatore.

Le imprese mere proprietarie di strutture possono beneficiare esclusivamente dei contributi previsti dall’art. 52, commi 1 o 3, limitatamente alle iniziative di cui alle lettere a).

I contributi di cui all’articolo 52, comma 5, sono concessi per le seguenti iniziative:

  1. investimenti, materiali e immateriali, finalizzati allo sviluppo della digitalizzazione e di soluzioni di commercio elettronico, nonché alla partecipazione a circuiti di monete complementari;
  2. studi e consulenza per il marketing e la riorganizzazione aziendale, compresi i servizi di consulenza in materia di igiene degli alimenti e degli ambienti di lavoro;
  3. campagne promo-pubblicitarie.

Quali sono gli automezzi ammissibili a contributo?

Gli automezzi ammessi ad agevolazione debbono risultare compresi, da parte delle case costruttrici, nella gamma dei veicoli commerciali ed essere immatricolati esclusivamente per il trasporto di cose, nonché rispondenti ad una delle seguenti tipologie:

  1. cabina chiusa con cassone;
  2. furgonatura senza vetrate laterali;
  3. triciclo per il trasporto di cose;
  4. motocarro per il trasporto merci.

Non sono comunque ammesse ad agevolazione le spese relative all’acquisto di automezzi a Km zero.

Quali sono le spese NON ammissibili a contributo?

  1. i guanti e le mascherine monouso a meno che non siano prescritte in via esclusiva dalla vigente normativa;
  2. i bicchieri, le posate e le stoviglie monouso non realizzate in materiale biodegradabile e compostabile;
  3. le spese sostenute e regolate per contanti ovvero tramite permuta o compensazione;
  4. le spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate/raggruppate successivamente rifatturate al Consorzio/Raggruppamento e da questo rimborsate alle singole imprese;
  5. le prestazioni effettuate con personale dell’impresa richiedente e i lavori in economia o le commesse interne;
  6. le spese per l’acquisto di beni usati o rigenerati;
  7. le spese effettuate a titolo di locazione finanziaria (leasing);
  8. le spese relative all’acquisto di beni immobili;
  9. le spese riconducibili a interventi per cui è necessario l’ottenimento del permesso di costruire;
  10. le spese di natura fiscale se recuperabili;
  11. gli oneri per spese e commissioni bancarie.

Quali sono gli importi minimi e massimi di spesa ammissibile?

Per la realizzazione delle iniziative di cui all’art. 52, comma 1, il limite minimo di spesa ammissibile è pari a euro 500 e quello massimo complessivo a euro 46.000, al netto degli oneri fiscali se recuperabili. Il limite massimo di spesa ammissibile complessiva è di euro 80.000, al netto degli oneri fiscali se recuperabili, per le imprese con un importo di fatturato e di corrispettivi, nel 2019, superiore a euro 1.000.000.

Per la realizzazione delle iniziative di cui all’art. 52, commi 3 e 5, il limite minimo di spesa ammissibile è pari a euro 1.000 e quello massimo complessivo a euro 50.000, al netto degli oneri fiscali se recuperabili.

Come predisporre e trasmettere l’istanza

Le istanze per ottenere il contributo devono essere predisposte e inviate attraverso la piattaforma regionale dedicata a partire dalle ore 14:00 del giorno 10 settembre 2020 e non oltre le ore 23:59 del giorno 16 novembre 2020. Il contributo è concesso a domanda, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sulla base dei dati auto dichiarati dall'operatore economico richiedente. La domanda può essere presentata una sola volta da ciascun operatore economico. L’istanza può essere presentata direttamente dal beneficiario o da un suo delegato, nel qual caso all’istanza dovrà essere allegata copia dell’atto di delega sottoscritto digitalmente dal delegante. Nel caso in cui la delega non sia firmata digitalmente, occorre, altresì, allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità o di riconoscimento, in corso di validità, del delegante. Tale delega, sottoscritta dal beneficiario e datata prima dell’inoltro della domanda, deve essere conservata per successivi controlli da parte della Struttura regionale competente. Il delegante è consapevole delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni mendaci e attesta che le autodichiarazioni, rese per suo tramite dal delegato, sono complete e veritiere.

Domande frequenti - FAQ

Come posso presentare la domanda per il contributo di cui all’art. 52 della l.r. 8/2020?

La Regione autonoma Valle d'Aosta ha predisposto una piattaforma web per la presentazione online della domanda.

Le uniche credenziali ammesse per accedere alle misure della l.r. 8/2020 sono le identità digitali SPID o CNS, legalmente riconosciute dal Codice dell'Amministrazione Digitale.

Le informazioni per effettuare l'accesso sono raccolte nell'apposita pagina informativa.

Quali dati devo inserire per presentare la domanda sulla misura a contributo?

Una volta accreditati sul portale degli aiuti Covid regionali e selezionata la misura Contributi al 50% per fronteggiare l’emergenza COVID-19 nel settore turistico ricettivo, del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi correlati, è sufficiente inserire il proprio codice fiscale. Il portale propone automaticamente i dati dell’impresa richiedente. È quindi necessario verificare la correttezza dei dati proposti e il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso all’aiuto, quindi caricare gli estremi delle fatture e gli importi sostenuti per l’acquisto dei beni/servizi ammissibili a contributo. Finito il caricamento, si deve inviare la domanda mediante portale.

Quali sono i browser compatibili?

La piattaforma è stata testata con successo con i seguenti browser per computer (piattaforme mobili non completamente testate): Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge.

Il browser Internet Explorer non è compatibile con la piattaforma web di inserimento delle domande. Microsoft ha interrotto il supporto all'applicativo da anni, poiché ha spostato lo sviluppo verso il nuovo browser Edge, disponibile sulle nuove versioni dei sistemi operativi Microsoft Windows.

Browser ammessi

Come si deve procedere per allegare la delega?

In caso di delega con firma digitale del delegante è sufficiente caricare sulla piattaforma il file del documento di delega con estensione .p7m senza allegare documenti di identità (l'identificazione è garantita dalla firma digitale).

In caso di delega non firmata digitalmente, con firma autografa, occorre allegare il documento digitalizzato con scanner, insieme con la copia digitalizzata fronte e retro del documento di identità del delegante.

La piattaforma richiede di inviare separatamente la copia del lato frontale e di quello posteriore del documento di identità, quindi sarà sufficiente utilizzare i relativi pulsanti per l'invio. Qualora entrambi i lati del documento fossero già riuniti su un unico file, sarà sufficiente spedire il file due volte, utilizzando entrambi i pulsanti di invio.

La data della delega deve essere antecedente la data di presentazione della domanda. L’originale deve essere conservato per i successivi controlli.

Come pagare l’imposta di bollo?

Al fine di perfezionare l’assolvimento dell’imposta di bollo di € 16,00, gli utenti possono effettuare il pagamento attraverso la funzionalità denominata “Imposta di Bollo SOLO su Istanze” resa disponibile sulla Piattaforma Regionale dei Pagamenti integrata PagoPA.
Una volta effettuato il pagamento, il richiedente dovrà inserire nella domanda di contributo il codice IUV indicato nella ricevuta telematica di avvenuto pagamento (RT), che la Piattaforma avrà inviato alla casella e-mail indicata dall’utente al momento del pagamento stesso.

La ricevuta deve essere conservata per i successivi controlli.

Ulteriori informazioni e risposte a domande frequenti (FAQ) sono reperibili alla pagina seguente: https://new.regione.vda.it/servizi/misure-covid/misure/istruzioni-bollo-virtuale

Chi deve effettuare il versamento dell’imposta di bollo? Il versamento può essere effettuato dal delegato con proprio strumento di pagamento (carta di credito o IBAN intestato al delegato e non al beneficiario del contributo)?

L’imposta di bollo può essere pagata da chiunque e con qualunque strumento di pagamento, occorre però inserire il Codice Fiscale o partita IVA del beneficiario del contributo dell’articolo 52, la Ragione Sociale/Denominazione sociale, o il Cognome e Nome (nel caso di CF) del beneficiario e i dati di residenza o sede e la causale (massimo 40 caratteri) contenente le informazioni su legge e articolo della misura per la quale si presenta domanda: “DOMANDA ART. 52 L.R. 8/2020”.

Un soggetto che gestisca attività d’impresa in settori differenti può presentare tante domande di contributo quante sono le attività gestite?

 

No. In capo al medesimo soggetto, è ammessa la presentazione di una sola domanda di contributo ai sensi di uno solo degli articoli 52, 56, comma 1, e 57, comma 5, della l.r. 8, sia nel caso in cui lo stesso eserciti l’attività, contestualmente, in due o più dei diversi settori economici beneficiari dei contributi previsti dai medesimi articoli, sia nel caso in cui eserciti l’attività in più unità locali nell’ambito del medesimo settore economico.

Come i beneficiari di cui all’art. 52, comma 1, devono calcolare il/i fatturato/corrispettivi del 2019 superiore/i ad 1.000.000 di euro?

Per calcolare il fatturato, si fa riferimento:

(i)  al volume d’affari del modello di dichiarazione IVA 2020 – periodo d’imposta 2019 – e più precisamente all’importo riportato nel campo VE50 “Volume d’affari” della predetta dichiarazione IVA;

(ii)  per i titolari di partita IVA che non hanno obbligo di dichiarazione IVA, occorre fare riferimento all’ammontare dei ricavi da determinare tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito;

Qual è l’inquadramento del contributo di cui all’art. 52 per la disciplina europea in materia di aiuti di Stato?

Il contributo è concesso nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19 e del Regime Quadro nazionale di cui alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020. Il riferimento è, in particolare, alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1 “Aiuti di importo limitato” del Quadro temporaneo.

Il contributo di cui all’articolo 52 può essere cumulato con altri aiuti concessi per le medesime finalità, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. In particolare, l’impresa non può beneficiare di aiuti ai sensi della medesima sezione 3.1. del Quadro temporaneo per un importo complessivo superiore a 800.000 euro nel 2020 oppure per un importo complessivo superiore a 100.000 euro se operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Il contributo non può essere concesso alle medie e grandi imprese che si trovano già in difficoltà, ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria, alla data del 31 dicembre 2019, comprese quelle che si trovano in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria, ad eccezione delle imprese in concordato preventivo con continuità aziendale, già omologato dal Tribunale.

Il contributo può essere concesso alle micro e piccole imprese, così come definite nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, che risultavano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale, ad eccezione delle imprese in concordato preventivo con continuità aziendale, e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione. L’applicabilità di tale previsione è subordinatamente condizionata alla modifica del regime quadro nazionale autorizzato con Decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 – Regime SA. 57021 e alla sua autorizzazione da parte della Commissione.

Cosa si intende per impresa in difficoltà?

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE DEL 17 GIUGNO 2014
Per impresa in difficoltà si intende un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a)     nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b)     nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c)     qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d)     qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.

Quali sono le micro piccole medie imprese?

Si definisce micro-impresa, l’impresa che:

a) ha meno di 10 occupati e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

 

Si definisce piccola impresa, l’impresa che:

a) ha meno di 50 occupati e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

 

Si definisce media impresa, l’impresa che:

a) ha meno di 250 occupati e

b) ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Quali sono le conseguenze delle dichiarazioni sostitutive mendaci?

Nel caso in cui siano accertate false dichiarazioni sostitutive, il beneficiario, oltre alla revoca del contributo, incorre:

a)  secondo quanto stabilito dall’articolo 264 del d.l. 34/2020, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca;

b)  secondo quanto stabilito dall’articolo 25, comma 9, del d.l. 34/2020, qualora la dichiarazione mendace sia riferita al possesso dei requisiti di cui all’articolo 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), nella pena della reclusione da due a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del Codice penale;

c)  secondo quanto stabilito dall’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Quali sono le sanzioni amministrative dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 300/2000)

Sono l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, esclusivamente per le imprese costituite in forma di società che hanno commesso illeciti amministrativi.

Chi sono i soggetti di cui all’articolo 85 del d. lgs. 159/2011 (Codice antimafia)?

Elenco dei soggetti sottoposti a verifica antimafia

ai sensi dell’art. 85 del d.lgs. 159/2011

Impresa individuale

1. Titolare dell’impresa
2. Direttore tecnico (se previsto) 

Società di capitali o cooperative

1. Legale rappresentante
2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)
3. Direttore tecnico (se previsto)
4. Membri del collegio sindacale
5. Socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)
6. Socio (in caso di società unipersonale)
7. Membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del d.lgs. 231/2001

Società semplice e in nome collettivo

1. Tutti i soci
2. Direttore tecnico (se previsto)
3. Membri del collegio sindacale (se previsti)

Società in accomandita semplice

1. Soci accomandatari
2. Direttore tecnico (se previsto)
3. Membri del collegio sindacale (se previsti)

Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)

1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata
2. Direttore tecnico (se previsto)
3. Membri del collegio sindacale (se previsti)

Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna

1. Legale rappresentante
2. Componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)
3. Direttore tecnico (se previsto)
4. Membri del collegio sindacale (se previsti)
5. Ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione

Nel caso in cui la domanda sia presentata da un soggetto delegato, come posso fare se non sono sicuro della situazione dei soggetti di cui all’articolo 85 del d. lgs. 159/2011 (Codice antimafia)?

Considerate le conseguenze legate alla falsa dichiarazione sostitutiva, è consigliabile che il richiedente delegato si faccia rilasciare dai soggetti sopra indicati apposita dichiarazione sostitutiva di insussistenza di motivi ostativi di cui al Codice antimafia (d. lgs. 159/2011).

Allegati

Supporto

Call center
800 006 300 (numero verde)
Orario:
dal lunedì al venerdì
9.00-12.00
14.00 - 17.00

Attenzione: per non sovraccaricare gli operatori causando lunghe attese, prima di contattare il call center si consiglia di leggere attentamente la pagina informativa e le faq qui riportate.