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Misure COVID19 per operatori economici

Contributi al 50% per fronteggiare l’emergenza COVID-19 nel settore dell’agricoltura (art. 57, comma 5, l.r.8/2020)

In cosa consiste il contributo?

Il contributo a fondo perduto, una tantum e non ripetibile, è concesso per il finanziamento dei costi sostenuti, dal 9 marzo 2020 al 31 ottobre 2020, per assicurare il rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 e per il sostegno dei costi diretti alla graduale ripresa delle attività e al mantenimento della continuità aziendale.
Il contributo è concesso sulla base del possesso dei requisiti auto-dichiarati dal richiedente. 

Chi può beneficiare del contributo?

Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 57, comma 5, della legge:

  • le imprese agricole in forma singola o associata;
  • le imprese, anche commerciali, attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Quali sono le spese ammissibili a contributo?

Sono ammissibili le seguenti iniziative, strettamente connesse alle misure di contenimento dell’epidemia Covid o necessarie alla ripartenza delle attività:

  1. acquisizione di dispositivi di protezione individuale, con esclusione di guanti e mascherine monouso (fatta eccezione dei casi in cui l’uso degli stessi sia consentito in via esclusiva dalla normativa vigente), di beni (nel caso di bicchieri, posate e stoviglie monouso unicamente in materiale biodegradabile e compostabile), di servizi e di attrezzature, nonché effettuazione di interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro e dei beni strumentali all’esercizio delle attività e realizzazione di opere, anche provvisionali, finalizzate all’adeguamento degli ambienti di lavoro, necessari ad assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza e di salubrità sui luoghi di lavoro, compresi gli interventi edilizi di cui all’articolo 78 della l.r. 13 luglio 2020, n. 8;
  2. potenziamento degli impianti di stoccaggio e di conservazione delle produzioni agricole e dei sottoprodotti;
  3. vendita diretta o a domicilio dei prodotti agricoli aziendali;
  4. effettuazione di investimenti, materiali e immateriali, finalizzati allo sviluppo della digitalizzazione e di soluzioni di commercio elettronico;
  5. progettazione di studi di fattibilità, progetti preliminari, definitivi ed esecutivi relativi alla rifunzionalizzazione ed al potenziamento dei beni strutturali delle aziende agricole.

Qual è l'importo della spesa ammissibile?

L’importo delle spese ammesse è compreso tra un minimo di € 500 e un massimo complessivo a € 46.000, al netto degli oneri fiscali se recuperabili.

Qual è la misura del contributo?

Il contributo è concesso per il 50% delle spese ammesse, sostenute dal 9 marzo 2020 al 31 ottobre 2020,dichiarate dal richiedente.

Quali requisiti soggettivi è necessario possedere per presentare la domanda?

Il richiedente deve:

  1. non ricadere, né personalmente né i soggetti di cui all’articolo 85, commi 1 e 2, del d.lgs. 159/2011 (codice antimafia), nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del medesimo d.lgs.;
  2. esclusivamente per le imprese costituite in forma di società, non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 300/2000);
  3. in caso di micro e piccola impresa, così come definita nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, non aver ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione, non essere soggetta a procedura concorsuale per insolvenza e non trovarsi in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, già omologato dal Tribunale;
  4. in caso di media o grande impresa, così come definita nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, non trovarsi già in difficoltà, ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria, alla data del 31 dicembre 2019, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale già omologato dal Tribunale, e non trovarsi in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria.

Da quando sarà possibile presentare la domanda?

Sarà possibile presentare la domanda di contributo a partire dalle ore 14:00 del 10 settembre 2020 sino alle 23:59 del 16 novembre 2020.

Domande frequenti - FAQ

Come posso presentare la domanda?

La Regione Autonoma Valle d'Aosta ha predisposto una piattaforma web per la presentazione online delle istanze di domanda.

Le uniche credenziali ammesse per accedere alle misure della L.R. 8/2020 sono le identità digitali SPID o CNS, legalmente riconosciute dal Codice dell'Amministrazione Digitale.

Le informazioni per effettuare l'accesso sono raccolte nell'apposita pagina informativa

Le informazioni per l'uso della piattaforma web sono raccolte in un'apposita pagina informativa.

Quali sono i browser compatibili?

La piattaforma è stata testata con successo con i seguenti browser per computer (piattaforme mobili non completamente testate): Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge.

Il browser Internet Explorer non è compatibile con la piattaforma web di inserimento delle domande. Microsoft ha interrotto il supporto all'applicativo da anni, poiché ha spostato lo sviluppo verso il nuovo browser Edge, disponibile sulle nuove versioni dei sistemi operativi Microsoft Windows.

Browser ammessi

Attenzione! Al call center sono arrivate segnalazioni di utenti relative all'uso di browser Firefox incorporati in alcuni tipi di soluzioni CNS autoavvianti. In quei casi l'apparato presenta nei PC un menu dal quale si può avviare direttamente Firefox configurato per l'uso con firma digitale e CNS. I browser Firefox incorporati nella chiavetta sono tuttavia risultati non aggiornati e risalenti fino a 6 anni fa, presentando notevoli problemi di compatibilità con la piattaforma web (per esempio impossibilità di inviare una istanza di domanda). Il browser integrato nella CNS non è aggiornabile, quindi in casi del genere si suggerisce di contattare l'assistenza del fornitore della CNS, chiedendo se sia possibile effettuare l'aggiornamento, o in alternativa di farsi rilasciare una SPID e utilizzarla al posto della CNS con un browser aggiornato e compatibile con la piattaforma.

Per maggiori informazioni su SPID, CNS e sull'accesso, è disponibile una pagina informativa..

Chi può presentare la domanda?

Il titolare o il legale rappresentante dell’impresa.

Posso far presentare la domanda da terzi?

Sì, è possibile DELEGARE per iscritto un altro soggetto alla presentazione della domanda. La delega deve essere conservata in caso di controlli. Il delegato presentando la domanda dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, di aver ricevuto la delega.

Ho fatto domanda di contributo ai sensi dell’articolo 52 o 56 della l.r. 8/2020, posso accedere anche a questa?

No, non è possibile, le misure non sono cumulabili

Quali dati devo inserire per presentare la domanda sulla misura a contributo?

Una volta accreditati sul portale degli aiuti Covid regionali e selezionata la misura Contributi al 50% per fronteggiare l’emergenza COVID-19 nel settore dell’agricoltura, è sufficiente inserire il proprio codice fiscale. Il portale propone automaticamente i dati dell’azienda richiedente. È quindi necessario verificare la correttezza dei dati proposti e il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso all’aiuto, quindi caricare i dati delle fatture e gli importi sostenuti per l’acquisto dei prodotti ammissibili a contributo. Finito il caricamento si deve inviare la domanda mediante portale.

Quali sono le conseguenze delle dichiarazioni mendaci?

Nel caso siano accertate false dichiarazioni, il dichiarante, oltre alla revoca del contributo, il beneficiario incorre:

  1. secondo quanto stabilito dall’articolo 264 del d.l. 34/2020, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dal termine dell’adozione dell’atto di revoca;
  2. secondo quanto stabilito dall’articolo 25, comma 9, del d.l. 34/2020, qualora la dichiarazione mendace sia riferita al possesso dei requisiti di cui all’articolo 67 del d.lgs. 159/2011 (ANTIMAFIA), nella pena della reclusione da due a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale;
  3. secondo quanto stabilito dall’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Chi sono i soggetti di cui all’articolo 85 del d. lgs 159/2011?

Elenco dei soggetti sottoposti a verifica antimafia
ai sensi dell’art. 85 del d.lgs. 159/2011
Impresa individuale 1. Titolare dell’impresa
2. direttore tecnico (se previsto)
Associazioni 1. Legali rappresentanti
2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti)
Società di capitali o cooperative 1. Legale rappresentante
2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)
3. direttore tecnico (se previsto)
4. membri del collegio sindacale
5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)
6. socio ( in caso di società unipersonale)
7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del d.lgs. 231/2001
Società semplice e in nome collettivo 1. tutti i soci
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
Società in accomandita semplice 1. soci accomandatari
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
Società estere con sede secondaria in Italia 1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia 1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell’ impresa
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice) 1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata
2. Direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna

1. legale rappresentante

2. componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)
3. direttore tecnico (se previsto)
4. membri del collegio sindacale (se previsti)
5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione

Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico 1. legale rappresentante
2. eventuali componenti dell’ organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)
3. direttore tecnico (se previsto)
4. imprenditori e società consorziate ( e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell’ organo di amministrazione)**
5. membri del collegio sindacale (se previsti)

Come posso fare se non sono sicuro della situazione dei soggetti di cui all’articolo 85 del D. Lgs 159/2011?

Considerate le conseguenze legate alla falsa dichiarazione, è consigliabile che il richiedente si faccia rilasciare dai soggetti sopra indicati apposita dichiarazione di insussistenza di motivi ostativi di cui al decreto antimafia (d. lgs. 159/2011).

Quali sono le sanzioni amministrative dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 300/2000)?

Sono l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, esclusivamente per le imprese costituite in forma di società che hanno commesso illeciti amministrativi.

Quali sono le figure giuridiche destinatarie delle norme contenute nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231?

Sono:

  • le persone giuridiche private riconosciute, comprese le fondazioni (art. 14ss. c. c.);
  • le società, sia quelle aventi personalità giuridica sia quelle che ne sono prive: dunque, le società per azioni (non però quelle in formazione), le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, anche con un unico socio, le società per azioni con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, le società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato, le società cooperative, le mutue assicuratrici, le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società di intermediazione mobiliare (SIM), le imprese di investimento di capitale variabile (SICAV), le società di gestione di fondi comuni di investimento, le società sportive;
  • (le associazioni non riconosciute anche prive di personalità giuridica (art. 36 ss. c. c.) che svolgono istituzionalmente un’attività non determinata da fini di lucro;)
  • (i comitati;)
  • (le società di fatto e, più in generale, le società irregolari;)
  • consorzi con attività esterna, anche non costituiti in forma societaria, nei quali l’autonomia patrimoniale è palese e specificamente regolata dall’art. n2615 c.c.;
  • gli enti pubblici economici.

Sono escluse dall’ambito di applicabilità delle disposizioni del D.Lgs. n. 231 del 2001 le imprese familiari (art. 230-bis c.c.), le associazioni in partecipazione (art. 2549 c.c.), come pure le associazioni temporanee di imprese (quelle associazioni nelle quali la capofila è semplicemente mandataria delle altre) in quanto trattasi di strutture giuridiche individuali.

Cosa si intende per impresa in difficoltà?

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE DEL 17 GIUGNO 2014

Per impresa in difficoltà si intende un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

  1. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
  2. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
  3. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
  4. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.

Quali sono le micro piccole medie imprese?

Si definisce micro-impresa, l’impresa che:
  1. ha meno di 10 occupati, e
  2. ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Si definisce piccola impresa, l’impresa che:
  1. ha meno di 50 occupati, e
  2. ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
Si definisce media impresa, l’impresa che:
  1. ha meno di 250 occupati, e
  2. ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Allegati

Supporto

Call center
800 006 300 (numero verde)
Orario:
dal lunedì al venerdì
9.00-12.00
14.00 - 17.00

Attenzione: per non sovraccaricare gli operatori causando lunghe attese, prima di contattare il call center si consiglia di leggere attentamente la pagina informativa e le faq qui riportate.