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Misure COVID19 per operatori economici

Bonus ai nuovi operatori economici per la ripresa delle attività (art. 6 l.r. 10/2020)

In cosa consiste il bonus?

Il bonus per il sostegno dei costi diretti alla graduale ripresa delle attività e al mantenimento della continuità aziendale, previsto dall’articolo 6 della legge regionale 3 dicembre 2020, n. 10, è un contributo a fondo perduto, una tantum e non ripetibile, diretto a tutte le imprese e ai liberi professionisti valdostani attivi a partire dal 10 marzo 2020, a condizione che risultino tali alla data del 3 novembre 2020 e alla data di presentazione della domanda. Il contributo è concesso in misura fissa di euro 3.000.

Il contributo è concesso sulla base del possesso dei requisiti auto-dichiarati dal richiedente.

 

Extra-bonus del 10% per costi di locazione

Qualora il beneficiario del bonus abbia sostenuto costi per il pagamento di canoni di locazione o di concessione di immobili a uso non abitativo o di affitto di azienda, destinati allo svolgimento dell’attività di impresa, in almeno uno dei mesi del 2020 che precedono quello di presentazione della domanda, ha diritto a un incremento del 10% del valore del bonus.

 
Chi può beneficiare del bonus

Possono beneficiare del bonus le imprese, singole e collettive, iscritte nel registro imprese, i liberi professionisti, non ordinistici di cui alla legge 4/2013 e i liberi professionisti iscritti alle professioni ordinistiche, in forma singola o associata, titolari di partita IVA.

Di seguito le tipologie di imprese che possono beneficiare del bonus:

Imprese singole e collettive iscritte nel registro imprese
che possono beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 6 della LR 10/2020

DESCRIZIONE

CONSORZIO
CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA
COOPERATIVA SOCIALE
IMPRESA INDIVIDUALE
MUTUA ASSICURAZIONE
PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA
PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A CAPITALE RIDOTTO
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
SOCIETA' CONSORTILE
SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIETA' CONSORTILE IN ACCOMANDITA SEMPLICE
SOCIETA' CONSORTILE IN NOME COLLETTIVO
SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA ILLIMITATA
SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA
SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE
SOCIETA' COOPERATIVA EUROPEA
SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO
SOCIETA' EUROPEA
SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI
SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE
SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO
SOCIETA' PER AZIONI
SOCIETA' SEMPLICE

A chi non spetta il Bonus?

Sono escluse dal bonus le forme giuridiche non elencate nell’allegato 1A della deliberazione della Giunta regionale adottata nella seduta del 5 dicembre 2020, nonché:

  •       le società a partecipazione pubblica, diretta o indiretta;
  •       le società concessionarie di pubblici servizi;
  •       gli enti creditizi e gli istituti finanziari.

Quali sono i requisiti?

Pe identificare con precisione gli operatori economici beneficiari del bonus, la deliberazione della Giunta regionale ha stabilito alcuni specifici requisiti che sono di seguito sintetizzati:

Imprese
Liberi professionisti

Essere iscritte nel registro imprese della Valle d'Aosta

Essere titolari di partita IVA

Avere sede legale o unità locale operativa in cui sia esercitata l’attività, come comunicata e iscritta al registro imprese in Valle d’Aosta alla data del 3 novembre 2020 e alla data di presentazione della domanda.

Essere residenti in Valle d’Aosta alla data del 3 novembre 2020 e alla data di presentazione della domanda.

In caso di esercizio dell’attività professionale in forma associata, avere sede legale o operativa in Valle d’Aosta alla data del 3 novembre 2020 e alla data di presentazione della domanda.

L’impresa deve risultare “attiva” a partire dalla data del 10 marzo 2020, alla data del 3 novembre 2020 e alla data di presentazione della domanda.

Per i professionisti e gli studi associati, la partita iva deve risultare attiva a partire dalla data del 10 marzo, alla data del 3 novembre e alla data di presentazione della domanda.

L’operatore economico non deve aver conseguito un importo di fatturato e di corrispettivi, nell’ultimo bilancio, superiore a euro 5.000.000, come risultante da dichiarazione IVA, ove disponibile, o, in assenza, dalla sommatoria delle fatture emesse e dei corrispettivi conseguiti nell’anno.
Assumere l’impegno a non cessare l’attività per almeno un anno dalla data di presentazione della domanda.

Come predisporre e trasmettere l’istanza

Le istanze per ottenere il bonus devono essere predisposte e inviate attraverso la piattaforma web dedicata. Ulteriori informazioni sono collocate nella sezione FAQ di questa pagina.

Apertura della piattaforma e scadenze

Le istanze potranno essere inviate a partire dalle ore 9.00 del giorno 7 dicembre 2020 e non oltre le ore 23.59 del giorno 13 dicembre 2020.
Il bonus è concesso a domanda, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sulla base dei dati auto dichiarati dall'operatore economico richiedente. La domanda può essere presentata una sola volta da ciascun operatore economico.
L’istanza può essere presentata direttamente dal beneficiario o da un suo delegato.

Le informazioni per l'uso della piattaforma sono raccolte nell'apposita pagina informativa.

Domande frequenti - FAQ

Come posso presentare la domanda?

La Regione Autonoma Valle d'Aosta ha predisposto una piattaforma web per la presentazione online delle istanze di domanda.

Le uniche credenziali ammesse per accedere alle misure della L.R. 10/2020 sono le identità digitali SPID o CNS, legalmente riconosciute dal Codice dell'Amministrazione Digitale.

Le informazioni per effettuare l'accesso sono raccolte nell'apposita pagina informativa

Le informazioni per l'uso della piattaforma web sono raccolte in un'apposita pagina informativa.

Quali sono i browser compatibili?

La piattaforma è stata testata con successo con i seguenti browser per computer (piattaforme mobili non completamente testate): Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge.

Il browser Internet Explorer non è compatibile con la piattaforma web di inserimento delle domande. Microsoft ha interrotto il supporto all'applicativo da anni, poiché ha spostato lo sviluppo verso il nuovo browser Edge, disponibile sulle nuove versioni dei sistemi operativi Microsoft Windows.

Attenzione! Al call center sono arrivate segnalazioni di utenti relative all'uso di browser Firefox incorporati in alcuni tipi di soluzioni CNS autoavvianti. In quei casi l'apparato presenta nei PC un menu dal quale si può avviare direttamente Firefox configurato per l'uso con firma digitale e CNS. I browser Firefox incorporati nella chiavetta sono tuttavia risultati non aggiornati e risalenti fino a 6 anni fa, presentando notevoli problemi di compatibilità con la piattaforma web (per esempio impossibilità di inviare una istanza di domanda). Il browser integrato nella CNS non è aggiornabile, quindi in casi del genere si suggerisce di contattare l'assistenza del fornitore della CNS, chiedendo se sia possibile effettuare l'aggiornamento, o in alternativa di farsi rilasciare una SPID e utilizzarla al posto della CNS con un browser aggiornato e compatibile con la piattaforma.

Per maggiori informazioni su SPID, CNS e sull'accesso, è disponibile una pagina informativa.

Come si individua la data di avvio dell’attività di un operatore economico

Per le imprese la data di avvio dell’attività è individuata dalla ‘data inizio attività’ come risultante dalla visura camerale. Per i liberi professionisti la data di avvio dell’attività coincide con la data di apertura della partita IVA.

Cosa si intende per essere attivi

Per le imprese lo stato ‘attivo’ deve risultare dallo ‘stato attività’ della visura camerale, o dall’accertamento dell’effettivo esercizio di un’attività.

Per i liberi professionisti lo stato ‘attivo’ è dimostrato dalla presenza di una partita IVA attiva.

In quali casi non è dovuto l’extra-bonus del 10% per costi di locazione

La maggiorazione del contributo non è dovuta nel caso in cui i contratti siano stipulati tra l’impresa richiedente, il legale rappresentante o uno dei suoi soci e i coniugi non legalmente separati o i parenti e affini entro il secondo grado del legale rappresentante o di uno dei soci dell’impresa richiedente, nonché nel caso di contratti stipulati tra l’impresa richiedente e altra impresa che si trovino in un rapporto di collegamento o di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile. Nel caso di società consortili, la maggiorazione del contributo non è dovuta per i contratti stipulati tra la società consortile e le singole imprese consorziate. Nel caso di professionisti, la maggiorazione non è dovuta nel caso in cui i contratti siano stipulati tra il richiedente e il coniuge non legalmente separato o i suoi parenti e affini entro il secondo grado o tra il richiedente e imprese di cui il legale rappresentate o uno dei soci siano il coniuge non legalmente separato o suoi parenti o affini entro il secondo grado.
Le imprese insediate nelle Pépinières d’Entreprises che ricevono già un contributo per l’abbattimento del canone di locazione non possono richiedere l’incremento del 10%. Il bonus non è, altresì, dovuto nel caso di immobili situati al di fuori del territorio regionale.

Qual è l’inquadramento per la disciplina in materia di aiuti di Stato

Il bonus è concesso nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19 e del Regime Quadro nazionale di cui alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020. Il riferimento è, in particolare, alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1 “Aiuti di importo limitato” del Quadro temporaneo.
Il bonus non può essere concesso alle medie e grandi imprese che si trovano già in difficoltà, ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria, alla data del 31 dicembre 2019, comprese quelle che si trovano in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria, ad eccezione delle imprese in concordato preventivo con continuità aziendale, già omologato dal Tribunale.
Gli aiuti possono essere concessi alle micro e piccole imprese, così come definite nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, che risultavano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

Cosa si intende per impresa in difficoltà

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE DEL 17 GIUGNO 2014
Per impresa in difficoltà si intende un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

  1. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
  2. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
  3. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
  4. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.

Quali sono le micro piccole medie imprese

Si definisce micro-impresa, l’impresa che:
a) ha meno di 10 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Si definisce piccola impresa, l’impresa che:
a) ha meno di 50 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Si definisce media impresa, l’impresa che:
a) ha meno di 250 occupati, e
b) ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Il bonus può essere cumulato con altri aiuti

Gli aiuti di cui all’articolo 6 della legge regionale 10/2020 possono essere cumulati con altri aiuti concessi per le medesime finalità, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. In particolare, l’impresa non può beneficiare di aiuti ai sensi della medesima sezione 3.1. del Quadro temporaneo per un importo complessivo superiore a 800.000 euro oppure per un importo complessivo superiore a 100.000 euro se operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Il bonus di cui all’articolo 6 della legge non è cumulabile con i contributi previsti dalla legge 8/2020, agli artt. 50, 51 destinato ai Bed&Breakfast, 57 comma 1, destinato alle imprese agricole (secondo la definizione di cui all’articolo 2135 c.c.), e 59, destinato alle imprese del settore della stampa, quotidiana e periodica (anche on line), alle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche e digitali non riconducibili a partiti politici.

Quali requisiti soggettivi è necessario possedere per presentare la domanda

Il richiedente deve:

  1. non ricadere né personalmente né i soggetti di cui all’articolo 85, commi 1 e 2, del d.lgs. 159/2011 (codice antimafia), nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del medesimo d.lgs.;
  2. esclusivamente per le imprese costituite in forma di società, non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 300/2000);
  3. in caso di media impresa, così come definita nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, non trovarsi già in difficoltà, ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria, alla data del 31 dicembre 2019, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale già omologato dal Tribunale, e non trovarsi in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria;
  4. in caso di micro e piccola impresa, così come definita nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, non aver ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione, non essere soggetta a procedura concorsuale per insolvenza e non trovarsi in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, già omologato dal Tribunale;

Quali sono le conseguenze delle dichiarazioni mendaci

Nel caso siano accertate false dichiarazioni, il beneficiario, oltre alla revoca del contributo, incorre:

  1. secondo quanto stabilito dall’articolo 264 del d.l. 34/2020, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dal termine dell’adozione dell’atto di revoca;
  2. secondo quanto stabilito dall’articolo 25, comma 9, del d.l. 34/2020, qualora la dichiarazione mendace sia riferita al possesso dei requisiti di cui all’articolo 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), nella pena della reclusione da due a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale;
  3. secondo quanto stabilito dall’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Quali sono le sanzioni amministrative dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 300/2000)

Sono l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, esclusivamente per le imprese costituite in forma di società che hanno commesso illeciti amministrativi.

Chi sono i soggetti di cui all’articolo 85 del d. lgs 159/2011

Elenco dei soggetti sottoposti a verifica antimafia

ai sensi dell’art. 85 del d.lgs. 159/2011

Impresa individuale 1. Titolare dell’impresa
2. Direttore tecnico (se previsto) 
Società di capitali o cooperative 1. Legale rappresentante
2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)
3. Direttore tecnico (se previsto)
4. Membri del collegio sindacale
5. Socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)
6. Socio (in caso di società unipersonale)
7. Membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del d.lgs. 231/2001
Società semplice e in nome collettivo 1. Tutti i soci
2. Direttore tecnico (se previsto)
3. Membri del collegio sindacale (se previsti)
Società in accomandita semplice 1. Soci accomandatari
2. Direttore tecnico (se previsto)
3. Membri del collegio sindacale (se previsti)
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice) 1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata
2. Direttore tecnico (se previsto)
3. Membri del collegio sindacale (se previsti)
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna 1. Legale rappresentante
2. Componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)
3. Direttore tecnico (se previsto)
4. Membri del collegio sindacale (se previsti)
5. Ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione

Come posso fare se non sono sicuro della situazione dei soggetti di cui all’articolo 85 del d. lgs. 159/2011

Considerate le conseguenze legate alla falsa dichiarazione, è consigliabile che il richiedente si faccia rilasciare dai soggetti sopra indicati apposita dichiarazione di insussistenza di motivi ostativi di cui al decreto antimafia (d. lgs. 159/2011).

Come pagare l’imposta di bollo

Al fine di perfezionare l’assolvimento dell’imposta di bollo di € 16,00, gli utenti possono effettuare il pagamento attraverso la funzionalità denominata “Imposta di Bollo SOLO su Istanze” resa disponibile sulla Piattaforma Regionale dei Pagamenti integrata PagoPA.
Una volta effettuato il pagamento, il richiedente dovrà inserire nella domanda il codice IUV indicato nella ricevuta telematica di avvenuto pagamento (RT), che la Piattaforma avrà inviato alla casella e-mail indicata dall’utente al momento del pagamento stesso.

Ulteriori informazioni e risposte a domande frequenti (FAQ) sono reperibili alla pagina seguente:
https://new.regione.vda.it/servizi/misure-covid/misure/istruzioni-bollo-virtuale

Chi deve effettuare il versamento dell’imposta di bollo? Il versamento può essere effettuato dal delegato con proprio strumento di pagamento (carta di credito o IBAN intestato al delegato e non al beneficiario del contributo)?

L’imposta di bollo può essere pagata da chiunque e con qualunque strumento di pagamento, occorre però inserire il Codice Fiscale o partita IVA del beneficiario del bonus, la Ragione Sociale, o il Cognome e Nome (nel caso di CF), del beneficiario e i dati di residenza o sede e la causale (massimo 40 caratteri) contenente le informazioni su legge e articolo della misura per la quale si presenta domanda, es: “DOMANDA ART.6 L.R.10/2020”.

Il bollo può essere già pagato anche prima della data di presentazione della domanda di contributo, occorre conservare la ricevuta, per successivi controlli e inserire il codice IUV in piattaforma.

Il bonus può essere richiesto anche da coloro che, oltre al reddito d’impresa, posseggono un reddito da lavoro dipendente o da pensione?

Si, il contributo può essere richiesto anche da coloro che oltre al reddito d’impresa posseggono un reddito da lavoro dipendente o da pensione, purché in possesso dei requisiti previsti.

Le società o ditte individuali con partita iva multiattività (esempio la gestione con la medesima partita iva di un affittacamere e di un negozio di vendita al minuto di abbigliamento) possono richiedere il contributo per tutte le attività o per una sola? 

No, è possibile riconoscere un solo contributo per ciascuna partita IVA, solo nel caso in cui siano presenti partite IVA differenti sarà possibile richiedere più contributi, fermo restando il possesso dei requisiti previsti.

Una società sportiva dilettantistica, avente forma giuridica di s.r.l. può fare domanda di bonus ex art. 6 l.r. 10/2020?

Si, se rispetta i requisiti previsti.

Extra-bonus 10% su canone di locazione

Due società (A e B) hanno la medesima compagine sociale. La società B può richiedere la maggiorazione del 10% se l’impresa A è proprietaria dell’immobile locato dall’impresa B?

Per richiedere l’extra-bonus del 10%, oltre a non esserci un rapporto di collegamento o di controllo tra le due imprese, non vi devono essere rapporti di parentela o affinità fino al secondo grado tra titolare, legale rappresentante o socio dell’impresa richiedente e i medesimi soggetti dell’impresa locataria.

Se una ditta non ha un contratto di locazione ma un leasing ha diritto alla maggiorazione del bonus?

La maggiorazione spetta nel caso si tratti di un contratto di leasing cosiddetto operativo (o di godimento) poiché, a differenza dei leasing cosiddetti finanziari (o traslativi), questo tipo di contratto ha la medesima funzione economica del contratto locazione “tipico” previsto dal codice civile (articoli 1571 e seguenti). Diversamente, non sono ammessi i canoni relativi a contratti di leasing finanziario (traslativo), assimilabili ai contratti di compravendita con annesso finanziamento.

In merito a maggiorazione contributo 10% per l’affitto, deve essere realmente pagato oppure è sufficiente che sia registrato tra i costi in contabilità?

Per avere la maggiorazione occorre che il costo per l’affitto sia effettivamente pagato.

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Supporto

Call center
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Orario:
dal lunedì al venerdì
9.00-12.00
14.00 - 17.00

Attenzione: per non sovraccaricare gli operatori causando lunghe attese, prima di contattare il call center si consiglia di leggere attentamente la pagina informativa e le faq qui riportate.