Il bonus consiste in un contributo una tantum per le imprese del settore della stampa, quotidiana e periodica, anche online, le emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali con sede legale e operativa in Valle d’Aosta che hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi, nel periodo compreso tra marzo 2020 e maggio 2020, di almeno il 40 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019.
Il bonus è finalizzato a sostenere i costi diretti alla graduale ripresa delle attività e al mantenimento della continuità aziendale.
Il contributo è concesso sulla base del possesso dei requisiti auto-dichiarati dal richiedente.
L’importo del contributo è definito e concesso dalla Giunta regionale proporzionalmente rispetto al numero di domande pervenute e, comunque, non può essere superiore a:
euro 15.000 per ciascuna delle imprese del settore della stampa cartacea e televisiva;
euro 7.500 per ciascuna delle imprese del settore radiofonico e online.
Il tetto massimo del contributo viene decurtato del 20% per ciascuno dei seguenti casi:
Al contributo è applicata, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), una ritenuta d’acconto del 4%.
Possono beneficiare del contributo:
Di seguito le tipologie di imprese che possono beneficiare del bonus:
Imprese singole e collettive iscritte nel registro imprese DESCRIZIONE |
CONSORZIO |
CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA |
COOPERATIVA SOCIALE |
IMPRESA INDIVIDUALE |
MUTUA ASSICURAZIONE |
PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA |
PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA |
SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO |
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A CAPITALE RIDOTTO |
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO |
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA |
SOCIETA' CONSORTILE |
SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA |
SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA |
SOCIETA' CONSORTILE IN ACCOMANDITA SEMPLICE |
SOCIETA' CONSORTILE IN NOME COLLETTIVO |
SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI |
SOCIETA' COOPERATIVA |
SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA ILLIMITATA |
SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA |
SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE |
SOCIETA' COOPERATIVA EUROPEA |
SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO |
SOCIETA' EUROPEA |
SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI |
SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE |
SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO |
SOCIETA' PER AZIONI |
SOCIETA' SEMPLICE |
Sono escluse dal bonus le imprese con forma giuridica diversa da quelle elencate nell’articolo 1 delle disposizioni applicative della deliberazione della Giunta regionale n. 991, del 2 ottobre 2020.
Inoltre, il bonus non spetta alle imprese che hanno già inoltrato la domanda per l'ottenimento del bonus imprese previsto dall'articolo 50 della medesima legge.
La deliberazione della Giunta regionale n. 991, del 2 ottobre 2020, ha stabilito che ai fini dell’accesso al bonus, tutti i beneficiari devono presentare i seguenti requisiti:
Il beneficiario, inoltre, è tenuto ad attestare, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 61, comma 1, che la propria attività non è riconducibile a partiti politici.
Le istanze per ottenere il bonus devono essere predisposte e inviate attraverso la piattaforma web dedicata. Ulteriori informazioni sono collocate nella sezione FAQ di questa pagina.
Le istanze relative per ottenere il bonus devono essere predisposte e inviate attraverso la piattaforma regionale dedicata a partire dalle ore 14:00 del giorno 12 ottobre 2020 e non oltre le ore 12:00 del giorno 26 ottobre 2020.
La domanda, concessa nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sulla base dei dati auto dichiarati dall'operatore economico richiedente, può essere presentata una sola volta da ciascun operatore economico.
L’istanza può essere presentata direttamente dal beneficiario o da un suo delegato, nel qual caso all’istanza dovrà essere allegata copia dell’atto di delega sottoscritto digitalmente dal delegante.
Nel caso in cui la delega non sia firmata digitalmente occorre, altresì, allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità o di riconoscimento, in corso di validità, del delegante. Tale delega, sottoscritta dal beneficiario e datata prima dell’inoltro della domanda, deve essere conservata per successivi controlli da parte della Struttura regionale competente.
Il delegante è consapevole delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni mendaci e attesta che le autodichiarazioni, rese per suo tramite dal delegato, sono complete e veritiere.
Le informazioni per l'uso della piattaforma sono raccolte nell'apposita pagina informativa.
La Regione Autonoma Valle d'Aosta ha predisposto una piattaforma web per la presentazione online delle istanze di domanda.
Le uniche credenziali ammesse per accedere alle misure della L.R. 8/2020 sono le identità digitali SPID o CNS, legalmente riconosciute dal Codice dell'Amministrazione Digitale.
Le informazioni per effettuare l'accesso sono raccolte nell'apposita pagina informativa
Le informazioni per l'uso della piattaforma web sono raccolte in un'apposita pagina informativa.
La piattaforma è stata testata con successo con i seguenti browser per computer (piattaforme mobili non completamente testate): Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge.
Il browser Internet Explorer non è compatibile con la piattaforma web di inserimento delle domande. Microsoft ha interrotto il supporto all'applicativo da anni, poiché ha spostato lo sviluppo verso il nuovo browser Edge, disponibile sulle nuove versioni dei sistemi operativi Microsoft Windows.
Attenzione! Al call center sono arrivate segnalazioni di utenti relative all'uso di browser Firefox incorporati in alcuni tipi di soluzioni CNS autoavvianti. In quei casi l'apparato presenta nei PC un menu dal quale si può avviare direttamente Firefox configurato per l'uso con firma digitale e CNS. I browser Firefox incorporati nella chiavetta sono tuttavia risultati non aggiornati e risalenti fino a 6 anni fa, presentando notevoli problemi di compatibilità con la piattaforma web (per esempio impossibilità di inviare una istanza di domanda). Il browser integrato nella CNS non è aggiornabile, quindi in casi del genere si suggerisce di contattare l'assistenza del fornitore della CNS, chiedendo se sia possibile effettuare l'aggiornamento, o in alternativa di farsi rilasciare una SPID e utilizzarla al posto della CNS con un browser aggiornato e compatibile con la piattaforma.
Per maggiori informazioni su SPID, CNS e sull'accesso, è disponibile una pagina informativa.
Per calcolare il fatturato si fa riferimento:
(i) al volume d’affari del modello di dichiarazione IVA 2020 – periodo d’imposta 2019 – e più precisamente all’importo riportato nel campo VE50 “Volume d’affari” della predetta dichiarazione IVA;
(ii) per i titolari di partita IVA che non hanno obbligo di dichiarazione IVA, occorre fare riferimento all’ammontare dei ricavi da determinare tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito;
(iii) per gli operatori economici attivi dal 2019, il fatturato complessivo si calcola rapportando ad anno il fatturato conseguito nel periodo di attività;
Esempio:
Impresa attiva dal 16 luglio 2019:
Fatturato dal 16 luglio al 31 dicembre (169 giorni) pari a: 50.000 euro
Fatturato annuo 2019 da prendere a riferimento: 50.000 / 169 gg * 365 = 107.988,17 euro
La riduzione del fatturato e dei corrispettivi può essere riferita al trimestre marzo-aprile-maggio 2020 oppure al trimestre giugno-luglio-agosto 2020. Ai fini della sua determinazione:
(i) per gli operatori economici attivi prima del 28 febbraio 2019, la riduzione del fatturato e dei corrispettivi è calcolata con riferimento al solo fatturato e ai corrispettivi complessivi dei mesi corrispondenti dell’anno 2019;
(ii) per gli operatori economici che hanno avviato l’attività in uno dei trimestri del 2019 di riferimento (marzo-aprile-maggio o giugno-luglio-agosto) la riduzione del fatturato e dei corrispettivi è calcolata con riferimento alla media giornaliera del fatturato e dei corrispettivi del 2019, moltiplicata per i giorni del trimestre di riferimento;
Esempio:
Impresa attiva dal 16 luglio 2019:
Fatturato dal 16 luglio al 31 dicembre (169 giorni) pari a: 50.000 euro
Fatturato giornaliero: 50.000 / 169 = 295,86 euro
Fatturato trimestrale 2019 di riferimento: 295,86 * 92 (giorni del trimestre) = 27.219 euro
(iii) per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi nel trimestre marzo-maggio, occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi. Pertanto, andranno considerate le fatture con data ricadente nel trimestre e, in caso di fatture differite, occorrerà far riferimento alla data del “Documento di trasporto” DDT (cessioni di beni) o del documento equipollente (prestazioni di servizio) richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 <DataDDT˃) o in ogni caso alle fatture differite emesse entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento. Per le fatture immediate e i corrispettivi, la data da prendere a riferimento è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>) e la data del corrispettivo giornaliero.
(iv) Inoltre, occorre rispettare le seguenti indicazioni:
• devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell’IVA, immediate e differite, relative a operazioni effettuate nel trimestre;
• occorre tenere conto delle note di variazione (art. 26, del DPR 633/1972) aventi data di emissione nel trimestre;
Esempio:
In merito al requisito della diminuzione del fatturato e dei corrispettivi, si consideri lo schema che segue:
fatturato trimestrale anno 2019 | fatturato trimestrale 2020 | Riduzione del 40% | Calcolo del fatturato minimo per ottenere il bonus |
Spetta il bonus |
10.000 euro | 5.000 euro | 10.000 * 40% = 4.000 | 10.000 - 4.000 = 6.000 |
Sì 5.000 minore di 6.000 |
10.000 euro | 7.000 euro | 10.000 * 40% = 4.000 | 10.000 - 4.000 = 6.000 |
No 7.000 maggiore di 6.000 |
ALCUNI CASI PARTICOLARI
(i) nel caso di fusione e scissione d’impresa, si verifica il subentro - senza soluzione di continuità - nelle posizioni fiscali della società incorporata, fusa o scissa e, di conseguenza, per il calcolo occorre fare riferimento ai dati aggregati di tutti i soggetti giuridici coinvolti;
(ii) nel caso di trasformazione o cessione d’azienda, il contributo potrà essere richiesto dal soggetto giuridico risultante dalla stessa operazione aziendale, tenuto conto dell’ammontare dei ricavi conseguiti nel 2019 dal soggetto giuridico preesistente;
(iii) nel caso di conferimento di azienda occorso dal 1° gennaio 2019 al 9 marzo 2020, il contributo potrà essere richiesto dal soggetto giuridico conferitario dell’azienda, avendo riguardo alla diminuzione del fatturato rispetto a quello conseguito dal conferente mediante l’esercizio di quell’attività aziendale;
(iv) il contributo spetta anche all’erede che prosegue l’attività della persona fisica deceduta. Al riguardo, nel caso di prosecuzione avvenuta nel corso dell’anno 2019 o 2020, l’erede dovrà determinare l’ammontare dei ricavi e compensi dell’anno 2019 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi del deceduto e dell’erede.
Per le imprese lo stato ‘attivo’ deve risultare dallo ‘stato attività’ della visura camerale, o dall’accertamento dell’effettivo esercizio di un’attività, alla data 9 marzo 2020 e alla data di presentazione della domanda.
Il bonus è concesso nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19 e del Regime Quadro nazionale di cui alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020. Il riferimento è, in particolare, alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1 “Aiuti di importo limitato” del Quadro temporaneo.
Il bonus non può essere concesso alle medie e grandi imprese che si trovano già in difficoltà, ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria, alla data del 31 dicembre 2019, comprese quelle che si trovano in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria, ad eccezione delle imprese in concordato preventivo con continuità aziendale, già omologato dal Tribunale.
Gli aiuti possono essere concessi alle micro e piccole imprese, così come definite nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, che risultavano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione. L’applicabilità di tale previsione è subordinatamente condizionata alla modifica del regime quadro nazionale autorizzato con Decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 – Regime SA. 57021 e alla sua autorizzazione da parte della Commissione.
ESTRATTO DAL REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE DEL 17 GIUGNO 2014
Per impresa in difficoltà si intende un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
Gli aiuti di cui all’articolo 59 della legge possono essere cumulati con altri aiuti concessi per le medesime finalità, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. In particolare, l’impresa non può beneficiare di aiuti ai sensi della medesima sezione 3.1. del Quadro temporaneo per un importo complessivo superiore a 800.000 euro.
Il bonus di cui all’articolo 59 della legge non è cumulabile con il contributo previsto dalla medesima legge, all’articolo 50 (Bonus alle imprese per la ripresa delle attività).
Il richiedente deve:
Nel caso siano accertate false dichiarazioni, il beneficiario, oltre alla revoca del contributo, incorre:
Sono l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, esclusivamente per le imprese costituite in forma di società che hanno commesso illeciti amministrativi.
Elenco dei soggetti sottoposti a verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del d.lgs. 159/2011 |
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Impresa individuale | 1. Titolare dell’impresa 2. Direttore tecnico (se previsto) |
Società di capitali o cooperative | 1. Legale rappresentante 2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) 3. Direttore tecnico (se previsto) 4. Membri del collegio sindacale 5. Socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. Socio (in caso di società unipersonale) 7. Membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del d.lgs. 231/2001 |
Società semplice e in nome collettivo | 1. Tutti i soci 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) |
Società in accomandita semplice | 1. Soci accomandatari 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) |
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice) | 1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) |
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna | 1. Legale rappresentante 2. Componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) 3. Direttore tecnico (se previsto) 4. Membri del collegio sindacale (se previsti) 5. Ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione |
Considerate le conseguenze legate alla falsa dichiarazione, è consigliabile che il richiedente si faccia rilasciare dai soggetti sopra indicati apposita dichiarazione di insussistenza di motivi ostativi di cui al decreto antimafia (d. lgs. 159/2011).
Al fine di perfezionare l’assolvimento dell’imposta di bollo di € 16,00, gli utenti possono effettuare il pagamento attraverso la funzionalità denominata “Imposta di Bollo SOLO su Istanze” resa disponibile sulla Piattaforma Regionale dei Pagamenti integrata PagoPA.
Una volta effettuato il pagamento, il richiedente dovrà inserire nella domanda il codice IUV indicato nella ricevuta telematica di avvenuto pagamento (RT), che la Piattaforma avrà inviato alla casella e-mail indicata dall’utente al momento del pagamento stesso.
Ulteriori informazioni e risposte a domande frequenti (FAQ) sono reperibili alla pagina seguente:
https://new.regione.vda.it/servizi/misure-covid/misure/istruzioni-bollo-virtuale
Call center |
800 006 300 (numero verde) |
Orario: |
dal lunedì al venerdì
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Attenzione: per non sovraccaricare gli operatori causando lunghe attese, prima di contattare il call center si consiglia di leggere attentamente la pagina informativa e le faq qui riportate.