Slitta di due mesi – dal 30 aprile al 30 giugno 2020 – la data ultima per presentare le domande di aiuto sull’intervento 3.2 del Programma di sviluppo rurale, che destina risorse ad attività di informazione e promozione dei prodotti agricoli nel mercato interno. La decisione è stata presa per agevolare i beneficiari in questo momento di difficoltà legato all’emergenza sanitaria Covid-19.
Considerato che attualmente gli uffici sono chiusi al pubblico, le domande devono essere trasmesse tramite PEC all’indirizzo agricoltura@pec.regione.vda.it. Nel momento in cui si procederà alla riapertura degli uffici, le domande potranno essere consegnate allo Sportello Unico, che osserverà i seguenti orari: martedì e giovedì, dalle ore 9 alle ore 14.
Qual è l’obiettivo dell’intervento 3.2? I contributi sono finalizzati a sostenere iniziative per migliorare la conoscenza dei prodotti tutelati dai regimi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale. Devono quindi informare, promuovere e generare la fiducia nei consumatori riguardo alle caratteristiche di tali prodotti, promuovendone la qualità e la riconoscibilità nel mercato interno, valorizzando il legame tra i prodotti e il territorio e ampliandone il mercato.
Chi può accedere agli aiuti? Possono accedere le associazioni di produttori, costituite in qualsiasi forma giuridica, che siano coinvolte in uno o più fra i seguenti regimi di qualità:
- Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari (quali DOP e IGP, ad esempio Fontina DOP, Fromadzo DOP, Vallée d’Aoste Lard d’Arnad DOP, Vallée d’Aoste Jambon de Bosses DOP); ivi compresa l’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna”;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici;
- Regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;
- Regolamento (CEE) n. 1601/91 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione, alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli per i prodotti inseriti nell’allegato II del medesimo regolamento;
- Parte II, titolo II, capo I, sezione 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo;
- Legge n. 4/2011 – “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari”, che istituisce il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI);
- Decreto Ministeriale 4 marzo 2011 – Regolamentazione del Sistema di qualità nazionale zootecnica (SQNZ) riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006.
Nel caso, per le tali produzioni, ci sia un unico produttore certificato, potrà essere ammesso al sostegno.
Cosa finanzia? Sono ammissibili al sostegno le spese sostenute dai beneficiari a decorrere dal giorno successivo la presentazione della domanda di aiuto, per la realizzazione delle seguenti attività:
- pubblicazioni e prodotti multimediali;
- realizzazione di immagini fotografiche e video a scopo promozionale;
- realizzazione e sviluppo di siti web, limitatamente alle attività di informazione e promozione;
- costi per cartellonistica e affissioni;
- realizzazione di campagne ed eventi promozionali, comprese eventuali degustazioni e il materiale promozionale divulgativo distribuito allo stesso scopo;
- realizzazione di seminari, incontri, workshop, quali: spese per affitto e allestimento delle sale, compensi per i relatori, compensi per interpretariato, spese per la realizzazione del materiale informativo relativo all’evento;
- acquisto di spazi pubblicitari e pubbliredazionali, pubblicità su media e su piattaforma internet;
- organizzazione e partecipazione a fiere e mostre, quali: quote di iscrizione, affitto e allestimento dello stand, trasporto dei prodotti e dei materiali, costi del personale addetto fino ad un massimo di tre unità comprensivi di spese di viaggio, vitto e alloggio;
- diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti dei regimi di qualità;
- spese tecniche generali.
A quanto ammonta l’aiuto? Il sostegno è concesso in conto capitale ed è pari al 70% della spesa ammessa, determinata dalla Struttura competente.